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Approvazione del modello 770/2013 Semplificato, relativo all’anno 2012, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

Provv. dir. Agenzia entrate 15 gennaio 2013, n. 5268

 

 1. Approvazione del modello 770/2013 Semplificato

1.1. E’ approvato il modello 770/2013 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2012 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988 nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2012 per il periodo d’imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati

certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dalle comunicazioni contenenti le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (prospetto SY) nonché dai prospetti SS, ST, SV e SX.

 

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l’utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E’ consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

 

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica

delle dichiarazioni

3.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte “Dati fiscali” devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3.4. I prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al modello 770/2013 Semplificato, anche qualora il sostituto d’imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2013 Ordinario sempreché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2013 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2013 Ordinario.

3.5. La dichiarazione modello 770/2013 Semplificato può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell’articolo 1 del richiamato decreto n. 445 del 1997, tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2013 Ordinario.

3.6. La dichiarazione modello 770/2013 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata.

 

(Omessi gli allegati).