Editoriale
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Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale – Modalità di presentazione della rendicontazione Paese per Paese – Termine per la comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione.
Provv. dir. Agenzia delle entrate 11 dicembre 2017, n. 288555
1. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2016
1.1. Le comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione, concernenti il periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, di cui al punto 7.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 275956 del 28 novembre 2017, si intendono validamente presentate nei termini se inviate all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento.