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Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013.

Provv. dir. Agenzia entrate 26 ottobre 2016, n. 178754

1. Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti
Dal 13 luglio 2016, nell’elenco di cui al punto 1. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2016/84383 del 30 maggio 2016, come integrato dal provvedimento n. 2016/89888 del 9 giugno 2016, deve intendersi ricompreso il seguente Paese: – Svizzera.

2. Modifiche della lista di Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti
La lista di Stati o territori di cui al presente provvedimento e ai provvedimenti n. 2016/84383 e n. 2016/89888 del Direttore dell’Agenzia può essere modificata, con successivi provvedimenti, in ragione della entrata in vigore o della cessazione di accordi conclusi con l’Italia che consentano lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero crediti, nonché all’esito della verifica della effettiva esecuzione dei predetti accordi.

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