Editoriale
Ultimi articoli dall'editoriale.
Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2015, in G.U. n. 134 del 12.6.2015
Art. 1
Differimento, per l’anno 2015, dei termini di effettuazione dei
Buy cheap Viagra online
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita’ produttive e dalla dichiarazione unificata annuale,
entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita’ economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti
versamenti:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai
soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di
esclusione o di inapplicabilita’ dagli stessi, compresi quelli che
adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, nonche’ quelli che applicano il regime
forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli
articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, a societa’, associazioni e imprese con i requisiti
indicati nel predetto comma 1.