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Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.
Decreto min. 27 aprile 2025, in G.U. n. 107 del 11.5.2015
Art. 1
1. Al decreto del 23 gennaio 2002, recante disposizioni sulla
indeducibilita’ delle spese e degli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o
territori aventi regime fiscale privilegiato, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Articolo 1 (Stati e territori aventi un regime fiscale
privilegiato).
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 110, commi 10 e 12-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano
Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato:
Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e
Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall,
Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano,
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Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia,
Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint
Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del
Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.»;
b) all’articolo 2, i numeri 2) e 4-bis) sono soppressi.
c) all’articolo 3, i numeri 4) e 10) sono soppressi.