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Differimento, per l’anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013, in G.U. n. 139 del 15.6.2013


Art. 1

Differimento, per l’anno  2013,  dei  termini  di  effettuazione  dei

  versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

  1.  I  contribuenti   tenuti   ai   versamenti   risultanti   dalle

dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta  regionale

sulle attivita’ produttive e dalla  dichiarazione  unificata  annuale

entro il 17 giugno 2013, che esercitano attivita’ economiche  per  le

quali sono stati elaborati gli studi di settore di  cui  all’articolo

62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che  dichiarano

ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito  per

ciascuno studio di settore dal relativo decreto di  approvazione  del

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  effettuano  i   predetti

versamenti:

a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le  somme  da

versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti

che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  a  societa’,  associazioni  e

imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.