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Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2020, in G.U. n. 162 del 29.6.2020

Art. 1

Differimento per l’anno 2020 dei termini di effettuazione

dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

  1. I soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono

stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale  e  che

dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite

stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione

del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno

2020 ai versamenti  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi  e

dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori  componenti

positivi dichiarati  per  migliorare  il  profilo  di  affidabilita’,

nonche’ dalle dichiarazioni dell’imposta  regionale  sulle  attivita’

produttive, ove  non  sussistano  le  condizioni  per  l’applicazione

dell’art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i

predetti versamenti:

    a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

    b) dal 21 luglio al 20  agosto  2020,  maggiorando  le  somme  da

versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  oltre  che  ai

soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita’  fiscale

o che presentano cause di  esclusione  o  di  inapplicabilita’  dagli

stessi, compresi quelli che adottano il regime di  cui  all’art.  27,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche’ quelli che

applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da  54  a  89

della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  ai  soggetti  che

partecipano  a  societa’,  associazioni  e  imprese  ai  sensi  degli

articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.