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Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, dell’Agenzia delle entrate

INDICE:

1. premessa.

2. sospensione di versamenti tributari; 2.1 Ambito applicativo; 2.2 Risposte a quesiti; 2.2.1 Quesito n. 1. Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti; 2.2.2 Quesito n. 2. Sospensione dei versamenti per le imprese agricole; 2.2.3 Quesito n. 3. Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti; 2.2.4 Quesito n. 4. Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale; 2.2.5 Quesito n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato; 2.2.6 Quesito n. 6. Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’iva trimestralmente; 2.2.7 Quesito n. 7. Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori; 2.2.8 Quesito n. 8. Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020.

3. proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni; 3.1 Ambito applicativo.

4. calcolo degli acconti irpef, dell’ires e dell’irap; 4.1 Ambito applicativo; 4.2 Risposte a quesiti; 4.2.1 Quesito n. 1: ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento; 4.2.2 Quesito n. 2: acconti successivi a quelli di giugno 2020.

5. rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni; 5.1 Ambito applicativo.

6. termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020; 6.1 Ambito applicativo; 6.2 Risposte a quesiti; 6.2.1 Quesito n. 1: termine per la trasmissione telematica delle cu su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

7. proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’agenzia delle entrate; 7.1 Ambito applicativo.

8. termini agevolazioni prima casa; 8.1 Ambito applicativo; 8.2 Risposte a quesiti; 8.2.1 Quesito: Sospensione del termine quinquennale.

9. assistenza fiscale a distanza; 9.1 Ambito applicativo; 9.2 Risposte a quesiti; 9.2.1 Quesito n. 1: trasmissione telematica e autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020.

10. semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche; 10.1 Ambito applicativo.

11. trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; 11.1 Ambito applicativo.

12. processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato; 12.1 Risposte a quesiti; 12.1.1 Quesito n. 1: depositi o notifiche in modalità analogica.

13. credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; 13.1 Ambito applicativo.

«1. premessa

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”, di seguito Decreto) sono state introdotte misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

A tal fine, il predetto decreto, in ambito fiscale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Viene prorogato, inoltre, fino al 31 maggio 2020, il regime – inizialmente introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del decreto “Cura Italia” – in ragione del quale si consente il mancato assoggettamento alle ritenute d’acconto, da parte del sostituito d’imposta, sui redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (tra i quali redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia), ove questi ultimi siano corrisposti a favore di soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Tra le novità più significative del Decreto vi sono quelle in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico, la previsione di un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci ad uso compassionevole ed infine, la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”.

In particolare, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo, un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Le altre misure previste dal decreto liquidità riguardano:

– rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 21);

– disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22);

– proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 23);

– agevolazione nelle modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione (art. 25);

– semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26);

– disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29);

– modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione (art. 30).

In relazione alle previsioni fiscali contenute negli atti normativi precedenti il Decreto e, in particolare, relativamente al decreto “Cura Italia”, sono stati forniti chiarimenti con i seguenti documenti di prassi:

– risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020[1] (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);

– circolare n. 4/E del 20 marzo 2020[2] (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);

– circolare n. 5/E del 20 marzo 2020[3]Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto ‘Cura Italia’)”;

– risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020[4] (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);

– circolare n. 6/E del 23 marzo 2020[5] (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”);

– circolare n. 7/E del 27 marzo 2020[6] (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box”);

– circolare n. 8/E del 3 aprile 2020[7] (“Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Risposte a quesiti”);

– risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020[8] (“Premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti – articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”);

– risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020[9] con la quale è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto “Cura Italia” (“Credito d’imposta per botteghe e negozi”);

– risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020[10] con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall’articolo 63, comma 1, del decreto “Cura Italia”.

Considerato che le disposizioni tributarie del Decreto, come sopra anticipato, in taluni casi modificano e integrano le misure già previste dal decreto “Cura Italia”, i chiarimenti contenuti nella presente circolare, ove necessario, operano un coordinamento con i chiarimenti già contenuti in precedenti documenti di prassi (in particolare, da ultimo, nella citata circolare n. 8/E del 2020), al fine di fornire una ricostruzione sistematica delle interpretazioni fino a questo momento rese ed aggiornare le stesse alla luce vigente quadro normativo.

A seguito dei quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto, con la presente circolare, vengono forniti chiarimenti anche sotto forma di risposta ai quesiti.

Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti e facilitare la lettura del documento, oltre alla illustrazione delle misure sopra richiamate vengono formulate risposte ai quesiti pervenuti, suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.

2. sospensione di versamenti tributari

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alla sospensione di versamenti tributari, disciplinata dall’articolo 18 del Decreto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

2.1 Ambito applicativo. La norma è diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Al tal fine, la norma disciplina la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali.

I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (8 aprile 2020) e all’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 18 del Decreto prevede che per i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.

Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi.

Il comma 3 dell’articolo 18 in esame stabilisce la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, subordinando per tali soggetti la sospensione alla condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), sono validi, opportunamente contestualizzati nella nuova previsione dell’art. 18 del Decreto, i chiarimenti forniti al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e, pertanto:

– per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 del Decreto risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore;

– nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;

– i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 17-bis in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell’articolo 18 del Decreto.

Le predette sospensioni dei versamenti fiscali previsti dai commi da 1 a 4 dell’articolo 18 in esame, spettano anche, per espressa previsione normativa (ved. articolo 18, comma 5, del Decreto):

a) a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019;

b) agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, limitatamente alle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria; in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, si ritiene che la disposizione in commento trovi applicazione per tutti gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale di interesse generale (non in regime d’impresa).

Con riferimento ai soggetti sub a), ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Una speciale disciplina è prevista (dal comma 6 dell’articolo 18) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali è stabilita, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

In merito alla ripresa della riscossione il comma 7 dell’art. 18 del Decreto prevede che i versamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Tabella 1 – Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

Tipologia di soggetti Condizioni   Oggetto della sospensione   Ripresa della riscossione  
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente   Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019   Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a 50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente   Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019   Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019   Non previste   Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; – imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa Non previste   Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza   Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente) Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020   Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a 50 mln. di euro) Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali

Infine, il comma 8 dell’articolo 18 del Decreto stabilisce, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica (individuati dagli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all’ articolo 18, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, tra i mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo di imposta, necessario per fruire della sospensione dei versamenti prevista dall’articolo 18 in esame, l’ultimo comma del citato articolo prevede forme di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e gli altri enti previdenziali e assistenziali.

Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si ricorda, infine, che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

2.2 Risposte a quesiti

2.2.1 Quesito n. 1. Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti. Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, si chiede se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019)?

R. I commi 1 e 3 dell’articolo 18 del Decreto stabiliscono che: «Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato … che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il … nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione».

Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo 18, stabilisce che «La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020 … ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta».

In base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata “rispettivamente” la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

– del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);

– del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all’inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all’inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile.

Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

2.2.2 Quesito n. 2. Sospensione dei versamenti per le imprese agricole. Alle imprese agricole il cui reddito si determina sulla base delle tariffe d’estimo catastali ai sensi dell’articolo 32 del TUIR si applicano le misure di sospensione dei versamenti, anche se la norma fa riferimento a “ricavi o compensi”, ai fini del rispetto dei parametri di cui all’articolo 18 del Decreto.

R. Il regime di sospensione disciplinato dall’articolo 18 si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa. Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.

Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell’ambito di applicazione del citato articolo 18.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione de quo, il confronto richiesto dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.

2.2.3 Quesito n. 3. Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti. Ai sensi del comma 5  dell’articolo 18 la sospensione dei versamenti fiscali a quali tipologia di enti si rivolge?

R. I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lettere a) dei commi 1 e 3 dell’articolo 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Tenuto conto che la finalità dell’art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2, del decreto “Cura Italia”, si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l’utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel secondo periodo dell’articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR. Per tale motivo, l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18, deve ritenersi esemplificativa. Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2.2.4 Quesito n. 4. Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale. Nel caso in cui un ente non commerciale svolga anche attività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale ai fini della applicazione della sospensione di cui all’articolo 18?

R. Le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 18 prevedono la sospensione dei versamenti ivi previsti per gli enti non commerciali e, come si può evincere dalla relazione illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo. La sospensione è inoltre subordinata alla condizione che i medesimi enti non svolgano un’attività commerciale.

Pertanto, si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa.

2.2.5 Quesito n. 5. Verifica della condizione del calo del fatturato. Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall’articolo 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi.

R. Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

2.2.6 Quesito n. 6. Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente. Per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?

R. Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.

2.2.7 Quesito n. 7. Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori. Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall’art. 74, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si chiede se per il calcolo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) sia corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell’agevolazione concessa a tali contribuenti, alle liquidazioni del trimestre successivo.

R. Con specifico riferimento agli autotrasportatori che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni … entro il trimestre solare successivo a quello di emissione», si ritiene che la verifica richiesta dall’articolo 18 del Decreto, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Tale soluzione è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell’emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi.

2.2.8 Quesito n. 8. Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16 marzo 2020. Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ricorrendone le condizioni, ha sospeso il versamento dell’IVA annuale in scadenza lo scorso 16 marzo 2020. Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo e il 16 marzo 2020 abbia versato la prima rata si chiede se, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto, possa sospendere il versamento delle rate successive.

R. L’articolo 18 del Decreto ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all’imposta sul valore aggiunto, comprese i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

3. proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni contenute nell’articolo 19 del Decreto che, rispetto a quanto fino ad oggi previsto dal comma 7 dell’articolo 62 del decreto “Cura Italia” (1), proroga il periodo di sospensione (prima fino al 31 marzo, oggi fino al 31 maggio) degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d’acconto sui redditi indicati dagli art. 25 (tra i quali, quelli relativi alle prestazioni di lavoro autonomo nonché per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.

3.1 Ambito applicativo. La predetta sospensione opera al verificarsi di una triplice condizione riferita ai soggetti percipienti “sostituiti”. In particolare, i beneficiari di tale misura (“i sostituiti”) non devono aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro; non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Per tali soggetti, il beneficio consiste nella possibilità di incassare i redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza subire l’effettuazione delle ritenute d’acconto previste dalle richiamate disposizioni, purché la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020).

Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non subite potrà essere effettuato dai beneficiari della predetta sospensione in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. Restano validi i chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 al paragrafo 1.13, con riferimento alla precedente previsione di cui all’art. 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 in merito ai seguenti aspetti:

a) omissione dell’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura laddove ricorrano tutte le condizioni previste per l’applicazione della norma agevolativa in esame; nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta” (cfr. “Specifichetecniche – Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot. n. 99922;

b) non rilevanza, per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma in argomento, degli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;

c) effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

4. calcolo degli acconti irpef, dell’ires e dell’irap

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni recate dall’articolo 20 del Decreto, attinenti al calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4.1 Ambito applicativo. Al riguardo, si ricorda che, in linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”).

In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, l’art. 20 del Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.

Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento).

Quanto all’ambito oggettivo, la previsione di cui all’art. 20 del Decreto, oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica anche:

– all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;

– alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

4.2 Risposte a quesiti

4.2.1 Quesito n. 1: Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento. La soglia minima dell’80% per cento delle imposte dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso?

R. La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Pertanto e sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nulla osta alla possibilità di sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Di conseguenza, se per effetto, anche, del ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, lo scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, non risulti superiore al margine del 20 per cento, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4.2.2 Quesito n. 2: Acconti successivi a quelli di giugno 2020. La previsione di cui all’articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

R. L’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020, al comma 2, prevede espressamente che la disposizione si applichi agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione, pertanto, si applica ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo.

Tenuto conto, inoltre, di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell’articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020.

Detto importo, infatti:

– è determinato nel mese di giugno;

– va versato in una o due rate, a seconda che il quantum dovuto superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

5. rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni contenute nell’articolo 21 del Decreto, concernenti la rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

5.1 Ambito applicativo. In considerazione del periodo emergenziale, la norma consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del decreto “Cura Italia”, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si ricorda, infine, che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Restano validi anche i seguenti chiarimenti forniti con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 in merito all’ambito applicativo dell’art. 60 del decreto “Cura Italia”:

– la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020 rientra tra i versamenti oggetto del rinvio previsto dall’art. 60 del decreto “Cura Italia” (cfr. paragrafo 1.1 della circolare n. 8/E del 2020) e, pertanto, anche nell’ambito applicativo dell’art. 21 del Decreto, con la conseguenza che il versamento di tale tassa si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi (restano comunque salve, come sopra chiarito, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020);

– i versamenti dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI) rientrano nell’ambito applicativo del rinvio previsto solo dall’art. 60 del decreto “Cura Italia” (cfr. paragrafo 1.14 della circolare n. 8/E del 2020) e, pertanto, anche nell’ambito applicativo dell’art. 21 del Decreto, con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi (restano comunque salve, come sopra chiarito, le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020);

– il versamento dell’IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale, in scadenza il 16 marzo 2020, analogamente agli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, rientra nella proroga prevista dall’art. 60 del decreto “Cura Italia” (cfr. paragrafo 1.22 della circolare n. 8/E del 2020) e, pertanto, anche nell’ambito applicativo dell’art. 21 del Decreto, con la conseguenza che il versamento di tale imposta si considera regolarmente effettuato se eseguito entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi;

– l’art. 60 del decreto “Cura Italia” prevede la “Rimessione in termini dei versamenti” (analogamente all’art. 21 del Decreto) e, pertanto, non introduce una sospensione dei termini, con la conseguenza che non si rende applicabile, alle ipotesi in esso ricadenti, la disciplina di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, prevista in tema di proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione (cfr. paragrafo 2.2 della circolare n. 8/E del 2020).

6. termini di consegna e di trasmissione telematica della certificazione unica 2020

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni di cui all’articolo 22 del Decreto, attinenti ai termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 – di cui rispettivamente ai commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

6.1 Ambito applicativo. I predetti termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 sono stati prorogati al 31 marzo 2020 dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 22 differisce al 30 aprile 2020 il termine – entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Tale previsione è volta a consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone, altresì, la non applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

6.2 Risposte a quesiti

6.2.1 Quesito n. 1: Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata. Si chiede conferma che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020.

R. Il comma 6-quinquies dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede, tra l’altro, che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre.

Considerato che l’articolo 22 in esame fa esplicito riferimento al solo comma 6-quater dell’articolo 4 citato, il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre 2020).

Invero una diversa interpretazione, nel qual caso più restrittiva, contrasterebbe con la ratio dell’intero provvedimento legislativo volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata – può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato (cfr. articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

7. proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’agenzia delle entrate

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle previsioni di cui all’art. 23 del Decreto, riguardanti la proroga dei certificati (in materia di appalti) di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (c.d. DURF), emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle entrate.

7.1 Ambito applicativo. La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Per quanto concerne alle altre previsioni normative nel cui ambito applicativo ricadono, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti disciplinati, in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, dall’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (introdotto dall’articolo 4, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), si rinvia a quanto chiarito al paragrafo 1.9 della circolare n. 8/E del 2020 e a quanto precisato al paragrafo 1 della presente circolare in commento all’articolo 18 del Decreto.

8. termini agevolazioni prima casa

Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 24, che stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni “prima casa”, entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.

8.1 Ambito applicativo. La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini (2) per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:

– il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;

– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

– il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.

È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (3).

8.2 Risposte a quesiti

8.2.1 Quesito: Sospensione del termine quinquennale. L’articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis, dell’articolo 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale)?

R. L’art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis del’articolo 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza epidemiologica.

Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa”.

Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.

Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.

9. assistenza fiscale a distanza

Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti sul disposto dell’articolo 25 del Decreto che introduce disposizioni in materia di assistenza fiscale a distanza.

9.1 Ambito applicativo. La norma, con riferimento al periodo d’imposta 2019, intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, facilitando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, è consentito che i CAF e i professionisti abilitati gestiscano “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

È, inoltre, previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione.

L’autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario.

Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

9.2 Risposte a quesiti

9.2.1 Quesito n. 1: Trasmissione telematica e autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020. Per l’assistenza fiscale a distanza si prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità e che, “in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta”.

Nei casi in cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la stampa dei modelli di delega o scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte come possono conferire ai CAF o ai professionisti l’accesso alla dichiarazione precompilata?

R. Tenuto conto che la norma intende agevolare le attività dei contribuenti che devono assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali quali:

– il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;

– il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;

– la sottoscrizione del contribuente.

10. semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti riguardanti la semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, disposta dall’articolo 26.

10.1 Ambito applicativo. La norma modifica l’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al fine di prevedere che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno.

La disposizione sostituisce, pertanto, il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Prevede, pertanto, a regime, come sopra indicato, nuovi termini di scadenza per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno solare, a condizione che l’importo da versare sia inferiore ad euro 250.

Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà tener conto dell’ammontare dell’imposta di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo trimestre.

Se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Tale ultima scadenza potrà essere ulteriormente prorogata nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dell’imposta di bollo, determinato dalla somma dell’importo relativo sia al primo che al secondo trimestre dell’anno solare, sia ugualmente inferiore a 250 euro; in tal caso, infatti, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.

La disposizione in esame non modifica i termini di versamento relativi all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel terzo che nel quarto trimestre dell’anno solare.

11. trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Nel presente paragrafo, sono forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, disciplinato dall’articolo 27, ad opera di soggetti esercenti attività d’impresa.

11.1 Ambito applicativo. La norma prevede, a regime, che la presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non operi per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto (trattasi, in sintesi, dell’uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, la cui fornitura avviene a titolo gratuito).

Inoltre, i farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Come noto, allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole.

La relazione illustrativa dell’articolo in commento espressamente precisa che: «la disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette».

Pertanto, posto che l’ambito applicativo della norma in commento rileva per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 3 dello stesso decreto, alla luce della volontà legislativa evidenziata nella relazione si ritiene che vada riconosciuto:

– ai fini Iva, l’esercizio del diritto alla detrazione relativa all’acquisto anche in deroga ai principi generali; la relazione, infatti, ricorda che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell’IVA. Ciò posto, nelle situazioni oggetto della previsione in esame, le imprese non stanno cedendo (a titolo gratuito) un bene idoneo ad essere commercializzato tout court per le patologie verso cui sarà somministrato, bensì stanno cedendo gratuitamente farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell’ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole;

– ai fini delle imposte dirette, la deduzione dei costi sostenuti al momento del loro acquisto.

Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, il valore normale dei beni ceduti non concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa, mentre il costo sostenuto per il loro acquisto concorrerà alla formazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui si verifica l’estromissione.

12. processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato

Nel presente paragrafo, vengono forniti chiarimenti sull’articolo 29, che reca disposizioni in materia di processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori.

Con la norma in esame, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, è previsto l’obbligo, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

L’obbligo di utilizzare le modalità telematiche, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche.

Restano esclusi dalla previsione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui «I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni».

È inoltre introdotto il nuovo comma 1-ter nell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002.

La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate ai processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato.

12.1 Risposte a quesiti

12.1.1 Quesito n. 1: Depositi o notifiche in modalità analogica. Nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica?

R. Sì, in questi casi sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica.

L’articolo 29 del D.L. n. 23 del 2020 introduce l’obbligo di notifica e deposito con le modalità telematiche esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.

La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 3-bis, del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.

13. credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Nel presente paragrafo vengono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 30, che stabilisce l’estensione alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, del credito d’imposta previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in favore degli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell’anno 2020.

13.1 Ambito applicativo. La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti».

NOTE:

(1) Il comma 7 dell’articolo 62 del d.l. n. 18 del 2020 è stato abrogato dall’articolo 19, comma 2, del Decreto.

(2) Termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

(3) Ai sensi e secondo le condizioni dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


[1] In Boll. Trib., 2020, 461.

[2] In Boll. Trib., 2020, 456.

[3] In Boll. Trib., 2020, 459.

[4] In Boll. Trib., 2020, 461.

[5] In Boll. Trib., 2020, 455.

[6] In Boll. Trib., 2020, 535.

[7] In Boll. Trib., 2020, 515.

[8] In Boll. Trib., 2020, 537.

[9] In Boll. Trib. On-line.

[10] In Boll. Trib. On-line.