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Procedimento – Contenzioso – Misure organizzative degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. n. 18/2020 – Chiarimenti.

Nota 18 marzo 2020, n. 2831, del Min. economia e finanze

“Si fa seguito alla nota di questa Direzione del 9 marzo 2020, n. 2652, relativa alle misure organizzative di codesti Uffici finalizzate al contenimento e alla gestione dell’emergenza da COVID-2019.

Al riguardo si fa presente che il governo ha adottato, in data 17 marzo 2020, il decreto legge n. 18, con contestuale abrogazione degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 11/2020.

Le disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 18/2020, che interessano le attività giurisdizionali degli Uffici di segreteria Commissioni tributarie, riguardano la proroga dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

•       della sospensione delle udienze (articolo 83, commi       1 e 21);

•       della sospensione dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al

deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relative ai contenziosi pendenti

(articolo 83, commi 2 e 21);

nonchè la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

•       del decorso dei termini di impugnazione per la proposizione di nuovi ricorsi

in primo grado avverso atti impo-esattivi gia notificati dall’ente impositore o dall’agente della riscossione e ancora impugnabili (articolo 83, commi 2, quarto periodo e 21).

In sostanza, i termini di sospensione prorogati al      15 aprile prossimo riguardano tutte le udienze, pubbliche ed in camera di consiglio, la decorrenza di ogni atto del processo pendente (ad es. costituzione in giudizio), l’impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado, l’impugnativa di atti  non ancora impugnabili per i quali non sono ancora trascorsi i termini di legge per I’opposizione.

Con riguardo ai termini di sospensione delle procedure di deposito dei prowedimenti dei giudici tributari, si pregano i Direttori in indirizzo di sollecitare l’adozione di un provvedimento da parte dei rispettivi Presidenti della Commissione che proroghi il termine del deposito delle sentenze, e quindi l’accesso dei giudici in sede per lo svolgimento di detta attivita, al 16 aprile 2020.

L’articolo 83, comma 6, del decreto legge in esame lascia impregiudicata ai Presidenti delle Commissioni, dal 16 aprile e fino al 30 giugno 2020, la possibilità di adottare, sentiti i soggetti ivi indicati, le misure organizzative più idonee alla trattazione degli affari giudiziari, funzionali a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie fornite dalle autorita competenti. Detta disposizione, prevista per la giustizia civile, risulta applicabile anche al processo tributario, poiche compatibile ai sensi del comma 21 del medesimo articolo 83.

Quanto all’attività di recupero del contributo unificato, gli articoli 67 e 68 intervengono anche sulla sospensione dall’8 marzo al 15 aprile 2020:

•       dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di

riscossione e di contenzioso relativo al contributo unificato tributario                                                                                                                       (articolo 67, comma 1). Ovviamente per i ricorsi e appelli del contenzioso riguardante il CUT vige  la richiamata sospensione fino al 15  aprile dei  relativi termini processuali;

                                                        • dei termini dei versamenti, scadenti nel medesimo periodo, derivanti da cartelle

di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con riguardo al CUT (art. 68, comma 1).

L’articolo   83, comma 11, interviene anche nella disciplina della modalità di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,

n. 115, precisando che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

Quanto, poi, all’attività strettamente amministrativa di codesti Uffici, l’articolo 103, comma 1, ha   stabilito   che   ai   fini   del   computo   dei   termini   ordinatori   o   perentori,   propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

La sospensione di detti termini, ai sensi del comma       4, non si applica ai pagamenti di emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo tra i quali sono da ricomprendere i compensi ai giudici tributari e le somme da corrispondere ai fornitori.

Da ultimo, circa la gestione del personale, si fa presente che, in materia di lavoro agile, l’articolo 87 del decreto legge in esame stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e la modalita ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le quali, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento sopra delineato e tenuto conto che, con mail del 16 marzo u.s., a stata inviata a codesti Uffici la determina del Direttore generale delle Finanze recante l’individuazione delle attivita indifferibili da svolgere da parte delle Commissioni tributarie, ossia “Attività gestionale per il funzionamento delle Commissioni Tributarie e dei servizi digitali della giustizia tributaria”, questa Direzione ritiene necessario invitare i Direttori in indirizzo ad adottare, d’intesa con i rispettivi Presidenti di Commissione con riguardo alle successive lettere a), b) e c), le seguenti misure organizzative fino al 15 aprile p.v., volte a:

a)   garantire l’apertura al pubblico per i servizi di giustizia tributaria, anche a giorni
        alterni, esclusivamente per coloro che richiedono il servizio di prenotazione on-
        line degli appuntamenti per un arco temporale non superiore ad 1 ora al giorno
        a partire dalle ore 9.30;

b)   individuare il numero di utenti prenotati on-line da far accedere nella sede
        nell’ufficio nel rispetto delle prescrizioni individuate nei DPCM dell’8 e dell’11
        marzo 2020 (Cfr. n. 27256 dell’8 marzo 2020 del DAG);

c)   assicurare le comunicazioni relative ai rinvii di trattazione delle udienze già
        fissate dall’8 marzo al 15 aprile 2020;

d)   assicurare la liquidazione dei compensi del quarto trimestre      2019 e del CUT

2018 ai giudici tributari;

e)   garantire gli eventuali pagamenti delle fatture ai fornitori.

Con riguardo alle attivita di ricezione degli atti, si fa presente che sono state apportate modifiche  funzionali  al  Processo  Tributario  Telematico  per consentire,  dal 17  marzo 2020, l’interrogazione del fascicolo processuale anche a coloro che si sono costituiti in modalita cartacea. Si ricorda, che tale opzione era consentita solamente alle parti costituite telematicamente.

Pertanto,  previa  registrazione  at  PTT,  tramite  il  portale della Giustizia  tributaria
(https://www.giustiziatributaridgov.it),  anche  le  parti  costituite  in  modalità cartacea  potranno
consultare il fascicolo processuale del proprio ricorso attraverso il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della HomePage del PTT.

Lo svolgimento delle attivita indifferibili di cui ai sub punti da a) ad e) potrà essere garantito mediante un presidio di un limitato numero di persone, la cui individuazione è rimessa alle valutazioni di ciascun Direttore che, nel rispetto del criterio della rotazione del personale ove

possibile, terrà conto del bacino di utenza, del volume delle lavorazioni in carico e delle relative scadenze, nonche del numero delle abilitazioni da remoto fornite da questo Dipartimento.

Sarà  cura  della  scrivente  comunicare  ulteriori  misure  organizzative conseguenti all’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti governativi o delle autorità competenti che incidano sull’organizzazione di codesti Uffici”.