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Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonche’ in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, in G.U. n. 66 del 13.3.2020

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI {MILANO CORTINA 2026}

Art. 1

Consiglio Olimpico Congiunto

  1. E’ istituito, presso il  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano

(CONI),  il  «Consiglio  Olimpico  Congiunto  Milano  Cortina   2026»

composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato

Olimpico  Internazionale  (CIO),   uno   del   Comitato   Paralimpico

Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del

Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di  cui

all’articolo 2, uno della Societa’ di cui all’articolo 3,  due  della

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, uno del

Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,

uno della Regione Lombardia, uno  della  Regione  Veneto,  uno  della

Provincia  autonoma  di  Trento,  uno  della  Provincia  autonoma  di

Bolzano, uno del Comune  di  Milano  e  uno  del  Comune  di  Cortina

d’Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due

Vicepresidenti.

  2.  Il  Consiglio  Olimpico  Congiunto  ha  funzioni  di  indirizzo

generale e di alta  sorveglianza  sull’attuazione  del  programma  di

realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni

coinvolte, in ordine  alle  principali  questioni  organizzative.  Il

Consiglio Olimpico Congiunto  predispone  annualmente  una  relazione

sulle attivita’ svolte, che e’ trasmessa al Parlamento per il tramite

dell’Autorita’ di Governo competente in materia di sport.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del

Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d’intesa con le

regioni  e  le  province   autonome   interessate,   le   regole   di

funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.

  4. Dall’istituzione e  dal  funzionamento  del  Consiglio  Olimpico

Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza

pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano

compensi, ne’ gettoni comunque denominati.

(Omissis).

Art. 5

Disposizioni tributarie

  1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato  organizzatore

per il perseguimento dei propri fini istituzionali non  concorrono  a

formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito  delle

societa’ (IRES).

  2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore,  nell’esercizio

di attivita’ commerciali, anche occasionali,  svolte  in  conformita’

agli  scopi  istituzionali,  ovvero  di  attivita’  accessorie,   non

concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si  considerano

svolte in conformita’ agli scopi istituzionali le  attivita’  il  cui

contenuto oggettivo realizza direttamente  uno  o  piu’  degli  scopi

stessi. Si considerano accessorie le attivita’  poste  in  essere  in

diretta connessione con  le  attivita’  istituzionali  o  quale  loro

strumento di finanziamento. I pagamenti  intercorrenti  tra  Comitato

Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico  Internazionale,  enti

controllati  dal  Comitato  Olimpico  Internazionale,   Cronometrista

ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati  dal

Comitato Paralimpico Internazionale,  dall’altro,  non  concorrono  a

formare  il  reddito  imponibile  ai  fini  IRES,  in  relazione   ai

corrispettivi  per  i  servizi  resi  nell’esercizio   di   attivita’

commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

  3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della

famiglia olimpica, cosi’ come definiti all’articolo 2,  dell’Allegato

XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente  in  Italia,

in relazione alle prestazioni da quest’ ultimi rese in occasione  dei

Giochi, non concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  ai  fini

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche  (IRPEF)  e  non  sono

soggetti  a  ritenute  di  acconto  o  di  imposta,  ne’  ad  imposte

sostitutive sui redditi.

  4.  Non  si  applicano,  nei  confronti   del   Comitato   Olimpico

Internazionale,  degli  enti  controllati   dal   Comitato   Olimpico

Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico

Internazionale,  degli  enti  controllati  dal  Comitato  Paralimpico

Internazionale e degli altri enti esteri che  hanno  alle  dipendenze

membri della «famiglia  olimpica»,  le  disposizioni  in  materia  di

stabile organizzazione, nonche’  di  base  fissa  o  ufficio  di  cui

all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,

n. 446, quanto all’attivita’ svolta ai fini  dell’organizzazione  dei

Giochi.

  5. L’importazione in Italia di tutti  i  beni,  i  materiali  e  le

attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e  per

il loro utilizzo nel corso degli stessi  puo’  essere  effettuata  in

regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti  doganali  o

in franchigia doganale, ove applicabile. L’Agenzia delle dogane e dei

monopoli, al fine di facilitare le attivita’, puo’ adottare misure di

semplificazione delle inerenti procedure doganali.

  6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50  del  Testo  unico  delle

imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  derivanti  dagli  emolumenti

corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo  intercorrente

tra il 1 gennaio  2020  ed  il  31  dicembre  2026,  concorrono  alla

formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento  del

loro ammontare.

  7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  6  del  presente

articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l’anno 2020, in 1,444

milioni di euro per l’anno 2021, in 2,379 milioni di euro per  l’anno

2022, in 6,361 milioni di euro per l’anno 2023, in 10,603 milioni  di

euro per l’anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l’anno  2025,  in

11,816 milioni di euro per l’anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per

l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.

190.

(Omissis).

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis).

Art. 16

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.