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Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Provv. dir. Agenzia entrate 9 marzo 2020, n. 114266

1. Approvazione del modello di comunicazione per la definizione prevista dall’articolo

36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 2019, n. 157

1.1 È approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni per la compilazione,

previsto dal comma 3 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, da presentare entro

e non oltre il 30 giugno 2020.

1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dal soggetto che, ai sensi del

comma 2 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, intende mantenere il diritto a

beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla

produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto

2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per

investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6,

commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.3 Nella comunicazione di cui al punto 1.1 il contribuente indica l’eventuale pendenza di

giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto

di cumulo di cui al comma 1 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e assume

l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Dietro presentazione di copia della

comunicazione, della relativa ricevuta di avvenuta consegna e nelle more del pagamento

delle somme dovute, i giudizi sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è

subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della

documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il processo prosegue

su istanza di una delle parti.

1.4 La definizione prevista nel comma 2 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si

perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al punto 1.1 e con il

pagamento da parte del soggetto di cui al punto 1.2 degli importi dovuti come

determinati ai punti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 entrambi da effettuarsi entro il 30 giugno 2020.

1.5 La somma da versare è determinata ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 36 del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre 2019, n. 157, applicando alla variazione in diminuzione effettuata in

dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta

pro tempore vigente.

1.6 Per i soggetti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito

“TUIR”), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la

somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione l’aliquota di

cui all’articolo 77 del TUIR, pro tempore vigente.

1.7 Per le persone fisiche la somma da versare è determinata applicando alla variazione in

diminuzione le aliquote pro tempore vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all’articolo

11 del TUIR, tenuto conto del reddito complessivo netto dichiarato.

1.8 Per i soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, la somma da versare è

determinata applicando alla quota parte di variazione in diminuzione imputabile a

ciascun socio in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili l’aliquota

d’imposta pro tempore vigente come individuata ai punti 1.6 e 1.7. Qualora il socio

persona fisica a cui è stato originariamente attribuito il reddito per trasparenza non

rivesta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124 la qualifica di socio, la somma da versare deve essere determinata

secondo quanto previsto dal punto 1.7 non tenendo conto del reddito complessivo netto.

1.9 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Descrizione e contenuto del modello

2.1 Il modello di comunicazione di cui al punto 1.1 si compone del frontespizio e dei quadri

A e B nei quali riportare: i dati necessari a identificare il soggetto che intende mantenere

il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi

Energetici alla produzione di energia elettrica; il conto energia interessato; la presenza

di giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù

del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; la determinazione

dell’importo dovuto; eventuali note.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato

elettronico e può essere prelevato dal sito internet dell’Agenzia delle entrate

www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che

lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale

è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3 Per la stampa dei quadri di cui al punto 2 devono essere rispettate le caratteristiche

tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

4. Modalità e termine di presentazione della comunicazione

4.1 Entro e non oltre il 30 giugno 2020, la comunicazione di cui al punto 1.1, debitamente

sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l’opzione, va inviata unicamente all’indirizzo

di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate in base

al domicilio fiscale. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure

mediante servizio postale e posta elettronica ordinaria o certificata. La comunicazione

deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa,

deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.

4.2 Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa

comunicazione.

5. Modalità e termini di versamento

5.1 Il pagamento integrale dell’importo da versare deve avvenire entro e non oltre il termine

del 30 giugno 2020 ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5.2 È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241.

5.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il

versamento delle somme relative alla presente comunicazione da riportare nel modello

F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Perfezionamento della posizione sostanziale e processuale del contribuente

6.1 Ai fini del presente provvedimento, la posizione del contribuente si perfeziona con il

pagamento integrale dell’importo dovuto e con la presentazione della comunicazione

entro e non oltre il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5.

6.2 L’estinzione dell’eventuale giudizio pendente è subordinata all’effettivo

perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della

documentazione attestante i pagamenti effettuati.

6.3 Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non

ritengono di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

7. Controlli

7.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere conservata, a cura del richiedente, fino

al riscontro del corretto perfezionamento della procedura di definizione da parte

dell’Agenzia delle entrate e comunque fino alla definitiva estinzione della controversia.

Devono essere, altresì, conservati i documenti relativi ai versamenti effettuati, la

documentazione attestante la variazione in diminuzione, riportata in dichiarazione,

relativa alla detassazione per investimenti ambientali e i conteggi per la determinazione

delle somme dovute.

(Omessi gli allegati).