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Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in G.U. n. 53 del 2.3.2020

Capo I

SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI

Art. 1

Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei

redditi precompilata 2020

  1. All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,

n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:

«1° gennaio 2020».

  2. Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16,

comma 4-bis, lettera b), quarto periodo,  del  decreto  del  Ministro

delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e’ prorogato al 31 marzo.

  3. Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui  all’articolo  4,

commi  6-quater  e  6-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.

  4. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1,

comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e’

prorogato al 5 maggio.

  5. Per l’anno 2020, la trasmissione  telematica  all’Agenzia  delle

entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese

sostenuti  dai  contribuenti  nell’anno  precedente  e   alle   spese

sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche’ dei dati relativi alle  spese

individuate dai decreti del Ministro dell’economia  e  delle  finanze

emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21

novembre 2014, n. 175, con scadenza al  28  febbraio,  e’  effettuata

entro il termine del 31 marzo.

  6. Le disposizioni di  cui  all’articolo  4,  comma  6-sexies,  del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  si

applicano a decorrere dal 2021.

Art. 2

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente

della riscossione

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie  e  nei

confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio  2020,

avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei

comuni individuati nell’allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 1° marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalla

persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio  2020,  avevano

nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono  sospesi

i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30

aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti

della riscossione, nonche’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e

30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 31  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti

oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione

entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non

si procede al rimborso  di  quanto  gia’  versato.  Si  applicano  le

disposizioni di  cui  all’articolo  12  del  decreto  legislativo  24

settembre 2015, n. 159.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di  cui

all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2  marzo

2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile

2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al  regio  decreto  14  aprile

1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche’  agli  atti  di

cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1,  sono  differiti

al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28  febbraio  2020  di

cui all’articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all’articolo 5,  comma

1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  nonche’

all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1,

comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3

Rimessione in termini per adempimenti e versamenti

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell’economia  e

delle  finanze  del  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, si applicano anche agli adempimenti

e ai versamenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a

carico di professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale

che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall’allegato 1 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,

anche per conto di aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio,

nonche’ di societa’ di servizi e di persone in cui i  soci  residenti

nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per

cento del capitale sociale.

(Omissis).

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

(Omissis).

Art. 37

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.