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Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il primo o secondo trimestre del 2019, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni.

Provv. dir. Agenzia entrate 29 ottobre 2019, n. 736758

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità
previste dal presente provvedimento, le informazioni derivanti dal confronto tra
le fatture elettroniche emesse e le operazioni transfrontaliere comunicate dal
contribuente, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, previste dall’articolo 21-bis del
decreto legge n. 78 del 2010. In particolare, sono messe a disposizione le
informazioni dalle quali emerge che, relativamente al primo o secondo trimestre
del 2019, risultano emesse fatture elettroniche o comunicate operazioni
transfrontaliere e non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni
periodiche IVA.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla
correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di fornire
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la
presunta anomalia.
1.2 Informazioni rese disponibili ai contribuenti di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di
riferimento;
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di
versamenti collegati all’anomalia segnalata;
d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel
successivo punto 2.2;
e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il
canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi
inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle entrate o
intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta
anomalia.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili da parte del contribuente all’interno del portale
“Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture
elettroniche e altri dati IVA”, dove sono resi disponibili i seguenti dati:
a) numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre
di riferimento;
b) dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
− tipo fattura
− tipo documento
− numero fattura/documento
− data di emissione
− identificativo cliente/fornitore
− imponibile/importo
− aliquota IVA e imposta
− natura operazione
− esigibilità IVA
c) dati relativi al flusso di trasmissione:
− identificativo SdI/file
− data di invio e numero della posizione del documento all’interno
del file
− data di consegna della fattura.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla
Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle
informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le
omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione
delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni
stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata”.