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IRES – Deducibilità ai fini IRAP di oneri correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale – Chiarimenti.

Ris. 29 ottobre 2019, n. 91/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. Dal 201X Alfa S.p.A. ha effettuato n. … emissioni di strumenti finanziari –
destinati ad investitori istituzionali – rilevanti in materia di adeguatezza
patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline nazionali del
tipo “Additional Tier1”.
In particolare:
omissis
Alfa S.p.A., con specifico riferimento alle caratteristiche contrattuali,
precisa che:
• la remunerazione è costituita da una cedola semestrale fissa
commisurata al valore nominale del titolo, il cui pagamento può avvenire
soltanto a valere sui c.d. distributable items. L’emittente ha la piena
discrezionalità di non procedere al pagamento della cedola a favore dei portatori
di tali titoli, senza che la mancata corresponsione possa qualificarsi alla stregua
di un evento di inadempimento. Le cedole non pagate o pagate parzialmente non
saranno mai recuperate in periodi successivi. L’esercizio, o il mancato esercizio,
della discrezionalità avviene circa XX giorni prima dello stacco cedola;
• la svalutazione del relativo valore nominale (c.d. write-down)
avviene su base temporanea nel momento in cui il CET1 ratio (coefficiente
patrimoniale previsto da Basilea 3) del gruppo Alfa scende al di sotto del X% …
II descritto meccanismo di piena discrezionalità, non solo quanto al
rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole, assicurando il
rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale previsti dalla
normativa comunitaria, comporta l’iscrizione nel bilancio IAS di detti strumenti
come strumenti di equity (in tal senso, lo IAS 32), vale a dire come componenti
del patrimonio netto, nella voce 130 “Strumenti di capitale” del bilancio
individuale e voce 140 del bilancio consolidato, con la conseguenza che le
eventuali cedole corrisposte devono essere portate in riduzione delle “Riserve” –
voce 140 e 150 rispettivamente del bilancio individuale e consolidato – (in luogo
dell’iscrizione nel conto economico) nel momento del pagamento, al netto
dell’effetto fiscale associato.
Ai fini IRES, l’art. 2, comma 22, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.
138, con riferimento agli strumenti finanziari “rilevanti in materia di adeguatezza
patrimoniale” emessi a decorrere dal 20 luglio 2011, ha previsto che le relative
remunerazioni sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del
reddito del soggetto emittente, ferma restando l’applicazione dell’art. 96 e
dell’art. 109, comma 9, del TUIR.
A tale riguardo, Alfa S.p.A. rappresenta quanto segue: “(…) sempre con
riguardo agli strumenti “Additional Tier 1”, la risoluzione n. 30/E del 26
febbraio 2019 ha espressamente chiarito, sempre trattando dei profili fiscali
IRES, come gli oneri dagli stessi generati vadano considerati deducibili per la
società emittente, poiché rivenienti da titoli che, ai sensi dell’art. 44 del T.U.I.R.,
devono essere considerati similari alle obbligazioni in quanto non aventi un
rendimento totalmente commisurato agli utili dell’emittente (o di società ad esso
collegate) (…)”; il periodo contiene il riferimento ad una nota a piè di pagina, in
cui si legge: “(…) In particolare, nella citata risoluzione è stato chiarito che i
titoli in oggetto, ancorché contabilizzati fra gli strumenti di capitale del soggetto
emittente, possono generare, in base alle condizioni previste nel regolamento di
emissione, una remunerazione in misura fissa basata su un tasso prestabilito
(non connesso, pertanto, con l’andamento del risultato economico del soggetto
emittente) che, ai fini fiscali, ha natura di interesse (…)”.
Alfa S.p.A. ritiene che i titoli emessi rientrino nell’ambito di applicazione
delle disposizioni appena richiamate, non sussistendo alcuna connessione tra il
quantum erogato ed il risultato economico dell’impresa.
Considerato che non esiste analoga disposizione ai fini Irap e posto che i
titoli di cui sopra rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina appena
illustrata, Alfa S.p.A. richiede un parere sulla deducibilità ai fini Irap delle
remunerazioni degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza
patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali
nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Alfa S.p.A. prospetta la soluzione di seguito illustrata.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011
(D.M. 8 giugno 2011), recante il coordinamento tra i principi contabili
internazionali e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP,
ha previsto che “i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del
Decreto Irap, imputati direttamente a patrimoni netto (…) concorrono alla
formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto
economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto
economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al
decreto IRAP indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto (…).
Alfa S.p.A. rappresenta che “(…) Sul tema è successivamente
intervenuto il D.M. 3 agosto 2017, con il quale è stato riformulato l’ultimo
periodo del citato comma 2 dell’art. 2 del D.M. 8 giugno 2011 al fine di
stabilire che per i componenti per i quali non è mai prevista l’imputazione a
conto economico “la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni
applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima
natura” (…)”.
Alfa S.p.A. evidenzia altresì che “(…) Come espressamente indicato
nella stessa relazione illustrativa per stabilire se e in che misura un
componente imputato a patrimonio debba concorrere alla formazione
dell’imponibile IRAP occorre indagarne la natura, a tal fine dovendosi in
primo luogo far ricorso proprio alle indicazioni contenute negli IAS/IFRS
(…)”.
Sul punto Alfa S.p.A., dopo aver dato risalto ai motivi per cui ai fini
IAS/IFRS i componenti correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale non rispecchiano la definizione di “dividendo”
contenuta nello IAS 18, conclude che le cedole di tali titoli debbano
necessariamente assumere la natura di un pagamento di interessi.
In virtù delle considerazioni anzidette, atteso che l’imputazione contabile
a patrimonio netto delle remunerazioni sugli strumenti finanziari di cui trattasi,
prevista dai principi contabili IAS/IFRS, non può, secondo l’istante, cambiarne
la natura economico-sostanziale di interessi passivi relativi a rapporti di natura
finanziaria, Alfa S.p.A. ne chiede la piena deducibilità ai fini IRAP alla luce
dell’art. 2, c. 2, del D.M. 8 giugno 2011.

Parere dell’Agenzia delle entrate. La fattispecie sottoposta all’esame della scrivente investe il corretto
trattamento fiscale applicabile, ai fini IRAP, alle remunerazioni degli strumenti
finanziari di tipo Additional Tier 1, rilevanti in materia di adeguatezza
patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline nazionali,
emessi dalla Banca.
Al riguardo, si ricorda che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria
per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base
imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente
sganciamento dalle regole di determinazione dell’IRES. In particolare, per le
banche e gli altri enti finanziari, l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 (decreto IRAP), individua le voci di conto economico rilevanti
nella determinazione del valore della produzione netta, quali: a) margine
d’intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei
beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per
cento; c) altre spese amministrative nella misura del novanta per cento; c-bis)
rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la
clientela.
La circolare n. 27/E del 2009 ha precisato che la base imponibile IRAP dei
soggetti finanziari è determinata dalla somma algebrica delle voci dello
specifico schema di conto economico, espressamente richiamate dall’articolo 6
del decreto IRAP, a nulla rilevando gli importi indicati a patrimonio netto.
Gli schemi di bilancio a cui la norma rinvia sono contenuti nella circolare
n. 262 del 22 dicembre 2005, emanata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in conformità con
quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Al fine di
coordinare i principi contabili internazionali IAS/IFRS e le regole di
determinazione della base imponibile IRAP, l’articolo 2, comma 2, del D. M. 8
giugno 2011, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2),
del D.M. 3 agosto 2017, ha disposto che i componenti fiscalmente rilevanti ai
sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio
netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo
(OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento
dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista
l’imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le
disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la
medesima natura.
Ciò posto, venendo alla disamina del trattamento contabile degli strumenti
oggetto del presente interpello, si evidenzia che lo IAS 32 qualifica una passività
finanziaria ovvero uno strumento di capitale a seconda, tra l’altro, che vi sia o
meno un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide. Una volta
qualificato lo strumento finanziario come passività o strumento di capitale lo
stesso IAS 32 disciplina la classificazione dei componenti ad esso collegati. In
particolare, il predetto principio prevede la rilevazione a patrimonio netto delle
remunerazioni, se lo strumento finanziario è stato qualificato come strumento di
capitale, ovvero la rilevazione a conto economico, qualora le remunerazioni
siano collegate ad una passività finanziaria.
Al riguardo, il paragrafo 35 dello IAS 32 prevede che “le distribuzioni ai
possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere
addebitate dall’entità direttamente al patrimonio netto”.
In altri termini, lo IAS 32, qualificando lo strumento finanziario come
capitale, attribuisce alla remunerazione collegata la natura di distribuzione di
utile (dividendo).
Alla luce dei principi delineati in materia di adeguatezza patrimoniale, che
si riflettono sulla piena discrezionalità dell’emittente – non solo quanto al
rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole – nel caso di
specie, gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, dal punto di vista
contabile, sono rappresentati, pertanto, nel bilancio redatto secondo i principi
IAS/IFRS come strumenti di equity e le relative remunerazioni come
componenti del patrimonio netto.
In particolare, tali strumenti finanziari alimentano la voce “130-strumenti
di capitale” del passivo di stato patrimoniale e le cedole corrisposte sono
conseguentemente rilevate per cassa, una volta che ne sia stato deliberato il
pagamento, in contropartita del patrimonio netto in luogo dell’iscrizione nel
conto economico.
Ne deriva, sulla base di tale ricostruzione, che le remunerazioni degli
strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non assumono rilevanza nella
determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
Alle medesime conclusioni si perviene, peraltro, in applicazione delle
disposizioni dell’articolo 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, anche nella
formulazione antecedente rispetto alle modifiche apportate dall’articolo 1,
comma 1, lett. a), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017.
Ciò in quanto – sulla base delle considerazioni sopra evidenziate – le
remunerazioni in esame sono assimilate dallo IAS 32 alla stregua di dividendi
che, in quanto tali, non assumono rilevanza nel tributo regionale.
Infine si rappresenta che gli effetti della presente risposta riguardano
esclusivamente il trattamento, ai fini IRAP, in capo al soggetto emittente, delle
remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 e non si
intendono in alcun modo riferite al trattamento contabile e fiscale dei menzionati
strumenti in capo ai sottoscrittori né al trattamento, ai fini IRES, degli strumenti
medesimi”.