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Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in G.U. n. 252 del 26.10.2019

Capo I
Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Art. 1

Accollo del debito d’imposta altrui
e divieto di compensazione

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede
al relativo pagamento secondo le modalita’ previste dalle diverse
disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, e’ escluso l’utilizzo in
compensazione di crediti dell’accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualita’, ferme
restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui e’ stata
presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo
di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l’importo di cui al
comma 3 e per gli interessi l’accollante e’ coobbligato in solido.
5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
adottate le modalita’ tecniche necessarie per attuare il presente
articolo.

Art. 2

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: “2-quater. In deroga
alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo
35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e’ esclusa la facolta’ di avvalersi, a partire
dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione
opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche
qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento
all’attivita’ esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA
risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia
stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA
dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’
esclusa la facolta’ di avvalersi, a partire dalla data di notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non siano rimosse le irregolarita’ che hanno generato
l’emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il
modello F24 e’ scartato. Lo scarto e’ comunicato tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta.”.

Art. 3

Contrasto alle indebite compensazioni

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori
all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle
attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito
emerge.”.
2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248:
a) le parole “di cui al comma 49” e le parole “alle ritenute alla
fonte,” sono soppresse;
b) dopo le parole “attivita’ produttive” sono inserite le seguenti:
“, ovvero dei crediti maturati in qualita’ di sostituto d’imposta”.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019.
4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale
e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate
al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare
all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a
compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle
entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio,
ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le
procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di
attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti
adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai
presidenti dei suddetti Istituti.
5. All’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma
49-ter e’ inserito il seguente: “49-quater. Qualora in esito
all’attivita’ di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati
nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e
seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino
in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia
delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della
delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa,
entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione
da inviare al contribuente e’ applicata la sanzione di cui
all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente,
entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi
eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, puo’
fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui
all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997,
non e’ eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta,
con le modalita’ indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di
pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con
provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.”.
6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di
mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto
dell’attivita’ di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro
1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

Art. 4

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del
regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita
somministrazione di manodopera

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17
e’ inserito il seguente:
“Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed
estensione del regime del reverse charge per il contrasto
dell’illecita somministrazione di manodopera). – 1. In deroga alla
disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui
all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera
d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di un’opera o di un servizio
a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli
articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
2. L’obbligo di cui al comma 1 e’ relativo a tutte le ritenute
fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle
retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
3. L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del
versamento dovuto e’ versato dall’impresa appaltatrice o affidataria
e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento
stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto
corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa
affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese
subappaltatrici.
4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie
all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilita’ di
utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il
termine previsto dall’articolo 18 e con le modalita’ previste
dall’articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute
ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento e’ eseguito.
5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al
committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi
ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste
trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e,
per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati
mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente
nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il
dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in
esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della
retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente
nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento
necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.
6. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il
diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o
affidataria, quest’ultima puo’ allegare alla comunicazione di cui al
comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o
parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle
ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con
il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora
ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalita’ di
cui al comma 4.
7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili
per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta
esecuzione delle stesse, nonche’ per il versamento, senza
possibilita’ di compensazione, laddove entro il termine di cui al
comma 3 non abbiano provveduto all’esecuzione del versamento al
committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e
non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
8. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento
delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e
subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei
bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 e dei
corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche’ integralmente
nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa
appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o
postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano
eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o
subappaltatrici, inadempienti.
9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le
imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al
comma 3 e con le modalita’ indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti
ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o
non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero
inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti
inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il
pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o
affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle
ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni
all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente
nei suoi confronti. In tali casi e’ preclusa all’impresa appaltatrice
o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento
del credito il cui pagamento e’ stato sospeso, fino a quando non sia
stato eseguito il versamento delle ritenute.
10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le
imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici
effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o
richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati
richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento
delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha
effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando
allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle
imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro
cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime
l’effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al
versamento delle ritenute al committente o a richiesta di
compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso
e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle
ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione
all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente
nei loro confronti.
12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono
eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le
procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente
tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una
certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora
nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza
prevista dal comma 3:
a) risultino in attivita’ da almeno cinque anni ovvero abbiano
eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti
registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2
milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati
agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 e’ messa
a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate
mediante canali telematici e l’autenticita’ della stessa e’
riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico
messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
14. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono disciplinate le modalita’ per il rilascio
e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con
ulteriori provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
possono essere disciplinate ulteriori modalita’ di trasmissione
telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a
quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo
riscontro delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate.
15. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1,
per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese
subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e’ esclusa la
facolta’ di avvalersi dell’istituto della compensazione quale
modalita’ di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta
esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali,
assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente
impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al
presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, il versamento delle ritenute e’ soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al
presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, il versamento delle ritenute, e’ punito ai sensi
dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
con l’applicazione delle soglie di punibilita’ ivi previste.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2020.
3. All’articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e’
aggiunta la seguente: “a-quinquies) alle prestazioni di servizi,
diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate
tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita’ del
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprieta’ di
quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
societa’ di cui all’articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro
disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;”.
4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 e’ subordinata
al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea,
dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Art. 5

Contrasto alle frodi in materia di accisa
(Omissis).

Art. 6

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 940, le parole “commi 937, 938 e 939” sono sostituite
dalle seguenti: “commi 937 e 938” e le parole “di cui al comma 942 o
che presti idonea garanzia” sono sostituite dalle seguenti: “di cui
al comma 942 e che presti idonea garanzia”;
b) nel comma 941:
1) le parole da “Le disposizioni” fino a “in consumo o estratti;”
sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 937 e 938
non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprieta’ del
gestore del deposito, di capacita’ non inferiore a 3000 metri cubi,
dal quale sono immessi in consumo o estratti;”;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto limite
di capacita’ di 3000 metri cubi puo’ essere rideterminato con decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze.”;
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: “941-bis. Fatto
salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l’utilizzo della
dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e’ consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui
al comma 937.
941-ter. L’utilizzo della dichiarazione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
e’ consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui
all’articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello
svolgimento della loro attivita’ di trasporto, gasolio, presso un
deposito commerciale di cui all’articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli
che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA e dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8
del predetto testo unico nonche’ da soggetti diversi da quelli di cui
al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
limitazioni all’utilizzo della dichiarazione di cui al presente
comma.”;
d) dopo il comma 943 e’ inserito il seguente: “943-bis. Al fine
di agevolare l’attivita’ di controllo dell’Agenzia dogane e monopoli
e della Guardia di finanza, le societa’, gli enti e i consorzi
concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della
medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta,
senza oneri per l’erario, i dati rilevati sui transiti degli
automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei
prodotti energetici in possesso delle suddette societa’.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 7

Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri
prodotti
(Omissis).

Art. 8

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

(Omissis).
Art. 9

Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: “9-bis. La sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui
al comma 9 viene verificata dall’Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalita’ della predetta verifica. Gli esiti del
controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.”.

Art. 10

Estensione del sistema INFOIL

(Omissis).

Art. 11

Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico
(Omissis).

Art. 12

Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di
gas naturale
(Omissis).
Art. 13

Trust

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole
“anche se non residenti” sono aggiunte le seguenti: “, nonche’ i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
fiscalita’ privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora
i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari
individuati ai sensi dell’articolo 73”;
b) all’articolo 45, dopo il comma 4-ter, e’ aggiunto il seguente:
“4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri,
nonche’ di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio,
l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”.
2. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a) si avvalgono anche
dei poteri e delle facolta’ previsti dall’articolo 9, commi 4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;”.

Art. 14

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5-bis. I file delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati
fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le
attivita’ di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e
l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei
diritti e delle liberta’ degli interessati, attraverso la previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita’ con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.

Art. 15

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

1. All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, le parole “Per il periodo d’imposta 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “Per i periodi d’imposta 2019 e 2020”.
2. All’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente: “A
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo
adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera
sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.”.

Art. 16

Semplificazioni fiscali

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e’ sostituito dai seguenti: “1. A partire dalle operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito
di un programma di assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche’ sui dati dei
corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e
stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet
dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate
mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale
dell’IVA.”.

Art. 17

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1. All’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “In caso di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate
comunica al contribuente con modalita’ telematiche l’ammontare
dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi
dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, ridotta ad un terzo, nonche’ degli interessi dovuti fino
all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.”;
b) al quarto periodo: le parole “di cui al primo periodo, salvo
quanto previsto dal terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “di
cui al presente articolo”.

Art. 18

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il
predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di
1.000 euro.”;
b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente:
“1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma
1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai
sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.”.

Art. 19

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini
ed istituzione di premi speciali per il cashless

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “I premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per
l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.”;
b) il comma 542 e’ sostituito dal seguente: “542. Al fine di
incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono
istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non
superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento
sono, altresi’, stabilite le modalita’ attuative del presente comma,
prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo,
anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei
premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e’ incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le
spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.”.

Art. 20

Sanzione lotteria degli scontrini

1. L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice
fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i
dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’
punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si
applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli
esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione
dei corrispettivi mediante misuratori fiscali gia’ in uso non idonei
alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui
all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Art. 21

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

1. All’articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti: “2-sexies. La
piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo’ essere utilizzata
anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti
elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.”.

Art. 22

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

1. Agli esercenti attivita’ di impresa, arte o professioni spetta
un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito,
di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni
dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione
che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano
di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis, del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis
nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
4. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di
sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i
sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente
all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la
spettanza del credito d’imposta.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da
emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i termini, le modalita’ e il contenuto delle
comunicazioni di cui al comma 5.

Art. 23

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte
di debito e credito

1. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole “carte di debito e carte di credito” sono
sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento, relativamente
ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.
b) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-quater. A partire
del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento,
di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al
comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si
applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4
per cento del valore della transazione per la quale sia stata
rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle
violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i
termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura
ridotta, e l’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui
all’articolo 17 della medesima legge e’ il Prefetto del territorio
nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle
violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono
addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, nonche’ ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria.”.

Capo II
Disposizioni in materia di giochi
(Omissis).
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 32

Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,
causa C-449/17

1. All’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “e quelle
didattiche di ogni genere, anche” sono sostituite con le parole “, le
prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle”.
2. Le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario di cui
all’articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l’insegnamento
della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1.
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai
contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia
UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
4. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, e’ soppressa la lettera q). Per le prestazioni
didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le
autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle
relative discipline.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal
1° gennaio 2020.

Art. 33

Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici

1. I soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena,
Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione
dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari
importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di
euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 34

Compartecipazione comunale al gettito accertato

1. All’articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le parole “per gli anni dal 2012 al 2019” sono sostituite
dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2021”.

Art. 35

Modifiche all’articolo 96 del TUIR

1. All’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 11 e’ sostituito dal seguente: “11. Ai fini
dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si
intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) nel caso di costituzione di una societa’ di progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita’ e
passivita’ non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono
integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari
relativi ai prestiti stipulati dalla societa’ di progetto anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8,
lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.”.

Art. 36

Incentivi Conto Energia

1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011
e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha
facolta’ di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla
produzione di energia elettrica e’ subordinato al pagamento di una
somma determinata applicando alla variazione in diminuzione
effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per
investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al
comma 2 devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle
entrate. Le modalita’ di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica
l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle
agevolazioni non spettanti in virtu’ del divieto di cumulo di cui al
comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione
del giudizio e’ subordinata all’effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della
comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facolta’ di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facolta’ di
cui al presente articolo.

Art. 37

Riapertura del termine di pagamento della prima rata della
definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119
del 2018

1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista
dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e’ fissata al 30 novembre 2019.

Art. 38

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

1. A decorrere dall’anno 2020 e’ istituita l’imposta immobiliare
sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per
piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del
mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della
Navigazione.
2. La base imponibile e’ determinata in misura pari al valore
calcolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall’articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L’imposta e’ calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E’
riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando
l’aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata
applicando l’aliquota del 3 per mille, e’ attribuita ai comuni
individuati ai sensi del comma 4. E’ esclusa la manovrabilita’
dell’imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell’imposta derivante
dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille sono individuati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi d’intesa con la Conferenza
Stato-Citta’ ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono
stabiliti i criteri, le modalita’ di attribuzione e di versamento
nonche’ la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e’ comunque
adottato.
5. Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta e’
effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato
che provvedera’ all’attribuzione del gettito di spettanza comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di
spettanza dei comuni per l’anno 2020 sono riassegnate ad apposito
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell’interno
l’importo del gettito acquisito nell’esercizio finanziario 2020 di
spettanza dei comuni.
6. Le attivita’ di accertamento e riscossione relative alle
piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di
imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima
imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al
comma 728 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.

Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia

Art. 39

Modifiche della disciplina penale e della responsabilita’
amministrativa degli enti

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei”
sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
b) all’articolo 2, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ inferiore a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni.”;
c) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole “un anno e sei mesi
a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a otto”;
d) all’articolo 4, comma 1, alinea, le parole “uno a tre” sono
sostituite dalle seguenti: “due a cinque”;
e) all’articolo 4, comma 1 lettera a), la parola
“centocinquantamila” e’ sostituita dalla seguente: “centomila”;
f) all’articolo 4, comma 1 lettera b), la parola “tre” e’
sostituita dalla seguente: “due”;
g) il comma 1-ter dell’articolo 4 e’ abrogato;
h) all’articolo 5, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a
quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;
i) all’articolo 5, comma 1-bis, le parole “un anno e sei mesi a
quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;
l) all’articolo 8, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei”
sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
m) all’articolo 8, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d’imposta, e’ inferiore a euro centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
n) all’articolo 10, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono
sostituite dalle seguenti: “tre a sette”;
o) all’articolo 10-bis, la parola “centocinquantamila” e’
sostituita dalla seguente: “centomila”;
p) all’articolo 10-ter, la parola “duecentocinquantamila” e’
sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”;
q) dopo l’articolo 12-bis, e’ inserito il seguente:
“Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). – 1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti
dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l’articolo 240-bis del
codice penale quando:
a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ superiore a
euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
b) l’imposta evasa e’ superiore a euro centomila nel caso dei
delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis;
d) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti e’ superiore a euro centomila nel caso del delitto
previsto dall’articolo 8;
e) l’indebita compensazione ha ad oggetto crediti non
spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del
delitto previsto dall’articolo 10-quater;
f) l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e’
superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto
dall’articolo 11, comma 1;
g) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli
effettivi o degli elementi passivi fittizi e’ superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2;
h) e’ pronunciata condanna o applicazione di pena per i
delitti previsti dagli articoli 4 e 10.”.
2. Dopo l’articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). – 1. In relazione
alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del presente decreto.

Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
(Omissis).

Art. 46

Disposizioni in materia di fiscalita’ regionale

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita’ locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, la parola “2020”, ovunque ricorre, e’
sostituita dalla seguente: “2021”;
b) all’articolo 4:
1) al comma 2, le parole “Per gli anni dal 2011 al 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2020” e le
parole “A decorrere dall’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti:
“A decorrere dall’anno 2021”;
2) al comma 3, le parole “A decorrere dall’anno 2020” sono
sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1, le parole “A decorrere dall’anno 2020” sono
sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”;
2) al comma 2, le parole “entro il 31 luglio 2019” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2020”;
d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la parola “2020” e’ sostituita
dalla seguente: “2021”.

(Omissis).

Art. 58

Quota versamenti in acconto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul
reddito delle societa’, nonche’ quelli relativi all’imposta regionale
sulle attivita’ produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo
quanto eventualmente gia’ versato per l’esercizio in corso con la
prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della
misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

(Omissis).

Art. 60

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

(Omessi gli allegati).