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Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in G.U. n. 252 del 26.10.2019
Capo I
Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
Art. 1
Accollo del debito d’imposta altrui
e divieto di compensazione
  1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta  altrui,  procede
al relativo pagamento secondo le  modalita’  previste  dalle  diverse
disposizioni normative vigenti.
  2. Per il  pagamento,  in  ogni  caso,  e’  escluso  l’utilizzo  in
compensazione di crediti dell’accollante.
  3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano  come  non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In  tale  eventualita’,  ferme
restando  le  ulteriori  conseguenze  previste   dalle   disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di  cui  all’articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  4. Con atti di recupero da notificare, a pena di  decadenza,  entro
il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui  e’  stata
presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
  a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o  5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recuperando  l’importo
di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per  l’importo  di  cui  al
comma 3 e per gli interessi l’accollante e’ coobbligato in solido.
  5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate  sono
adottate le modalita’ tecniche necessarie  per  attuare  il  presente
articolo. 
Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
  1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:  “2-quater.  In  deroga
alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i  contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo
35, comma 15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e’ esclusa la facolta’ di avvalersi, a  partire
dalla data di notifica del  provvedimento,  della  compensazione  dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione
opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche
qualora  questi   ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
all’attivita’   esercitata   con   la   partita   IVA   oggetto   del
provvedimento, e rimane in  vigore  fino  a  quando  la  partita  IVA
risulti cessata.
  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia
stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA
dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie,  ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  15-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e’
esclusa la facolta’ di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non  siano  rimosse  le  irregolarita’  che  hanno  generato
l’emissione del provvedimento di esclusione.
  2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il
modello F24 e’ scartato. Lo scarto e’ comunicato  tramite  i  servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta.”. 
Art. 3
Contrasto alle indebite compensazioni
  1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241,  l’ultimo  periodo   e’   sostituito   dal   seguente:   “La
compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori
all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle
imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta  regionale  sulle
attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  puo’
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da  cui  il  credito
emerge.”.
  2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248:
  a) le parole “di cui al comma 49” e le parole “alle  ritenute  alla
fonte,” sono soppresse;
  b) dopo le parole “attivita’ produttive” sono inserite le seguenti:
“, ovvero dei crediti maturati in qualita’ di sostituto d’imposta”.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento  ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019.
  4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale
e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata  finalizzate
al contrasto delle indebite compensazioni di  crediti  effettuate  ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell’ambito di tali procedure, i suddetti  Istituti  possono  inviare
all’Agenzia  delle  entrate  segnalazioni  qualificate   relative   a
compensazioni di crediti  effettuate  ai  fini  del  pagamento  delle
entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di  rischio,
ai  fini  del  recupero  del  credito  indebitamente  compensato.  Le
procedure di cui al  primo  periodo  e  ogni  altra  disposizione  di
attuazione  del  presente  comma  sono  definite  con   provvedimenti
adottati d’intesa dal direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  e  dai
presidenti dei suddetti Istituti.
  5. All’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma
49-ter  e’  inserito  il  seguente:  “49-quater.  Qualora  in   esito
all’attivita’ di controllo di cui al comma 49-ter i crediti  indicati
nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli  articoli  17  e
seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  si  rivelino
in tutto o in parte  non  utilizzabili  in  compensazione,  l’Agenzia
delle entrate comunica telematicamente la  mancata  esecuzione  della
delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso  la  delega  stessa,
entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione
da  inviare  al  contribuente  e’  applicata  la  sanzione   di   cui
all’articolo 15, comma 2-ter  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il  contribuente,
entro  i  trenta  successivi  al  ricevimento  della  stessa,  rilevi
eventuali elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente,  puo’
fornire  i   chiarimenti   necessari   all’Agenzia   delle   entrate.
L’iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della  sanzione  di  cui
all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997,
non e’ eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta,
con le modalita’ indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. L’agente della riscossione  notifica  la  cartella  di
pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della delega di  pagamento.
Le disposizioni di attuazione del presente comma  sono  definite  con
provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.”.
  6. All’articolo 15 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e’ aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di
mancata  esecuzione  delle   deleghe   di   pagamento   per   effetto
dell’attivita’ di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica  la  sanzione  di  euro
1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica  l’articolo  12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
  7. All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle  deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020. 
Art. 4
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  ed  estensione  del
regime  del  reverse  charge   per   il   contrasto   dell’illecita
somministrazione di manodopera
  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17
e’ inserito il seguente:
  “Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e  subappalti  ed
estensione  del  regime  del  reverse   charge   per   il   contrasto
dell’illecita somministrazione di manodopera). – 1.  In  deroga  alla
disposizione di cui all’articolo 17,  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini  delle  imposte  dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3,  lettera
d), e 73, comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di un’opera o di un servizio
a un’impresa sono tenuti al versamento delle  ritenute  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 600 del 1973, 50, comma 4, del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o  affidataria  e  dalle
imprese  subappaltatrici,  ai   lavoratori   direttamente   impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
  2. L’obbligo di cui al comma 1 e’  relativo  a  tutte  le  ritenute
fiscali operate  dall’impresa  appaltatrice  o  affidataria  e  dalle
imprese subappaltatrici, nel corso di  durata  del  contratto,  sulle
retribuzioni   erogate   al    personale    direttamente    impiegato
nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  3.   L’importo   corrispondente   all’ammontare   complessivo   del
versamento dovuto e’ versato dall’impresa appaltatrice o  affidataria
e dalle imprese subappaltatrici  al  committente  con  almeno  cinque
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza  del  versamento
stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico  conto
corrente bancario o postale comunicato  dal  committente  all’impresa
affidataria  o  appaltatrice   e   da   quest’ultima   alle   imprese
subappaltatrici.
  4.  Il  committente   che   ha   ricevuto   le   somme   necessarie
all’effettuazione del versamento lo  esegue,  senza  possibilita’  di
utilizzare in compensazione proprie posizioni  creditorie,  entro  il
termine  previsto  dall’articolo  18  e  con  le  modalita’  previste
dall’articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute
ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento e’ eseguito.
  5. Entro il termine di cui al comma 3, al  fine  di  consentire  al
committente il riscontro  dell’ammontare  complessivo  degli  importi
ricevuti  con  le  trattenute  effettuate   dalle   imprese,   queste
trasmettono tramite posta elettronica certificata al  committente  e,
per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
  a)  un  elenco  nominativo  di  tutti  i  lavoratori,  identificati
mediante codice fiscale, impiegati nel mese  precedente  direttamente
nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente,  con  il
dettaglio delle ore di lavoro  prestate  da  ciascun  percipiente  in
esecuzione dell’opera o  del  servizio  affidato,  l’ammontare  della
retribuzione corrisposta al dipendente collegata a  tale  prestazione
ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel  mese  precedente
nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente;
  b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di  pagamento
necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
  c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.
  6. Nel caso in cui alla data di cui al  comma  3  sia  maturato  il
diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall’impresa   appaltatrice   o
affidataria, quest’ultima puo’ allegare alla comunicazione di cui  al
comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o
parziale delle somme necessarie all’esecuzione del  versamento  delle
ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici  con
il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non  ancora
ricevuti. Il committente procede al versamento con  le  modalita’  di
cui al comma 4.
  7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici  restano  responsabili
per la corretta determinazione  delle  ritenute  e  per  la  corretta
esecuzione  delle  stesse,   nonche’   per   il   versamento,   senza
possibilita’ di compensazione, laddove entro il  termine  di  cui  al
comma 3 non  abbiano  provveduto  all’esecuzione  del  versamento  al
committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6  e
non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
  8. I committenti sono responsabili  per  il  tempestivo  versamento
delle   ritenute   effettuate   dalle    imprese    appaltatrici    e
subappaltatrici  entro  il  limite  della  somma  dell’ammontare  dei
bonifici  ricevuti  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3  e  dei
corrispettivi  maturati  a  favore  delle  imprese   appaltatrici   o
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche’ integralmente
nel caso in cui non abbiano  tempestivamente  comunicato  all’impresa
appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario  o
postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma  3  o  abbiano
eseguito  pagamenti  alle   imprese   affidatarie,   appaltatrici   o
subappaltatrici, inadempienti.
  9. Nel caso in cui le  imprese  appaltatrici  o  affidatarie  e  le
imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine  di  cui  al
comma 3 e con le modalita’ indicate nel comma 5 i dati ivi  richiesti
ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o
non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma  6,  ovvero
inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con  crediti
inesistenti o  non  esigibili,  il  committente  deve  sospendere  il
pagamento dei  corrispettivi  maturati  dall’impresa  appaltatrice  o
affidataria vincolando le somme ad essa  dovute  al  pagamento  delle
ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione  dell’opera
o  del  servizio,  dandone   comunicazione   entro   novanta   giorni
all’Ufficio dell’Agenzia delle  entrate  territorialmente  competente
nei suoi confronti. In tali casi e’ preclusa all’impresa appaltatrice
o affidataria ogni azione esecutiva  finalizzata  al  soddisfacimento
del credito il cui pagamento e’ stato sospeso, fino a quando non  sia
stato eseguito il versamento delle ritenute.
  10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3,  le
imprese appaltatrici  o  affidatarie  e  le  imprese  subappaltatrici
effettuino  il  versamento  di  cui  al  comma  3  al  committente  o
richiedano la compensazione di cui al comma 6 e  trasmettano  i  dati
richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al  versamento
delle  somme,  perfezionando,  su  richiesta  del  soggetto  che   ha
effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di  cui  all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472  e  addebitando
allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
  11. Il committente che ha effettuato il pagamento per  conto  delle
imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici  comunica  entro
cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste  ultime
l’effettuazione del pagamento. Le imprese  che  hanno  provveduto  al
versamento  delle  ritenute  al  committente   o   a   richiesta   di
compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso
e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle
ritenute  da  parte  di  quest’ultimo,  comunicano  tale   situazione
all’Ufficio dell’Agenzia delle  entrate  territorialmente  competente
nei loro confronti.
  12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici  possono
eseguire  direttamente  il  versamento  delle  ritenute  secondo   le
procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al  committente
tale opzione entro la  data  di  cui  al  comma  3  e  allegando  una
certificazione dei  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  qualora
nell’ultimo giorno  del  mese  precedente  a  quello  della  scadenza
prevista dal comma 3:
  a) risultino in attivita’ da  almeno  cinque  anni  ovvero  abbiano
eseguito nel corso dei due  anni  precedenti  complessivi  versamenti
registrati nel conto fiscale  per  un  importo  superiore  a  euro  2
milioni;
  b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati
agli  agenti  della  riscossione  relativi  a  tributi  e  contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00,  per  i  quali
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione.
  13. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 e’  messa
a disposizione  delle  singole  imprese  dall’Agenzia  delle  entrate
mediante  canali  telematici  e  l’autenticita’   della   stessa   e’
riscontrabile dal committente mediante apposito  servizio  telematico
messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
  14. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle  entrate  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione sono disciplinate le modalita’ per il  rilascio
e il riscontro  della  certificazione  prevista  dal  comma  12;  con
ulteriori provvedimenti  del  direttore  dell’Agenzia  delle  entrate
possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalita’  di  trasmissione
telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a
quella di  cui  al  comma  5,  che  consentano  anche  il  tempestivo
riscontro delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate.
  15. In deroga alla disposizione di cui all’articolo  17,  comma  1,
per  le   imprese   appaltatrici   o   affidatarie   e   le   imprese
subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e’  esclusa  la
facolta’  di  avvalersi  dell’istituto  della   compensazione   quale
modalita’ di estinzione  delle  obbligazioni  relative  a  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  premi  assicurativi  obbligatori,
maturati in  relazione  ai  dipendenti  di  cui  al  comma  1.  Detta
esclusione opera con riguardo a  tutti  i  contributi  previdenziali,
assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel  corso  di  durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al  personale  direttamente
impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  16. Il soggetto obbligato in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo  che  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, il versamento delle ritenute  e’  soggetto  alla
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13, comma 1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  17. Chiunque,  obbligato  in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, non esegua, in tutto o in parte,  alle  prescritte
scadenze,  il  versamento  delle  ritenute,  e’   punito   ai   sensi
dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,
con l’applicazione delle soglie di punibilita’ ivi previste.”.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1° gennaio 2020.
  3. All’articolo 17, comma sesto, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  la  lettera  a-quater)  e’
aggiunta la seguente:  “a-quinquies)  alle  prestazioni  di  servizi,
diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),  effettuate
tramite contratti di  appalto,  subappalto,  affidamento  a  soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque  denominati  caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita’  del
committente con l’utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprieta’  di
quest’ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque   forma.   La
disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e
societa’ di cui all’articolo 17-ter e  alle  agenzie  per  il  lavoro
disciplinate dal Capo I del Titolo  II  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276;”.
  4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 e’  subordinata
al  rilascio,   da   parte   del   Consiglio   dell’Unione   europea,
dell’autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell’articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. 
Art. 5
Contrasto alle frodi in materia di accisa
 (Omissis).
Art. 6
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
  1. All’articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma 940, le parole “commi 937, 938 e 939” sono  sostituite
dalle seguenti: “commi 937 e 938” e le parole “di cui al comma 942  o
che presti idonea garanzia” sono sostituite dalle seguenti:  “di  cui
al comma 942 e che presti idonea garanzia”;
  b) nel comma 941:
  1) le parole da “Le disposizioni” fino a “in consumo  o  estratti;”
sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 937 e  938
non si applicano ai prodotti di cui al comma 937  di  proprieta’  del
gestore del deposito, di capacita’ non inferiore a 3000  metri  cubi,
dal quale sono immessi in consumo o estratti;”;
  2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il  predetto  limite
di capacita’ di 3000 metri cubi puo’ essere rideterminato con decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze.”;
    c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti:  “941-bis.  Fatto
salvo  quanto  disposto   dal   comma   941-ter,   l’utilizzo   della
dichiarazione di  cui  all’articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e’ consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di  cui
al comma 937.
  941-ter. L’utilizzo della  dichiarazione  di  cui  all’articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
e’ consentito  limitatamente  al  caso  in  cui  le  imprese  di  cui
all’articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  acquistino,  ai  fini  dello
svolgimento della loro attivita’ di  trasporto,  gasolio,  presso  un
deposito commerciale di cui all’articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati,  ivi  inclusi  quelli
che utilizzano il proprio deposito anche  come  deposito  IVA  e  dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli  23  e  8
del predetto testo unico nonche’ da soggetti diversi da quelli di cui
al  comma  945  del  presente  articolo.  Con  decreto  del  Ministro
dell’economia e delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori
limitazioni all’utilizzo  della  dichiarazione  di  cui  al  presente
comma.”;
    d) dopo il comma 943 e’ inserito il seguente: “943-bis.  Al  fine
di agevolare l’attivita’ di controllo dell’Agenzia dogane e  monopoli
e della Guardia di finanza,  le  societa’,  gli  enti  e  i  consorzi
concessionari di autostrade e trafori mettono  a  disposizione  della
medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza,  su  richiesta,
senza  oneri  per  l’erario,  i  dati  rilevati  sui  transiti  degli
automezzi che possono essere utilizzati  per  la  movimentazione  dei
prodotti energetici in possesso delle suddette societa’.”.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
Art. 7
Contrasto alle  frodi  nel  settore  degli  idrocarburi  e  di  altri
prodotti
  (Omissis).
Art. 8
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
  (Omissis).
Art. 9
Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati
  1. All’articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
dopo il comma 9 e’ inserito il seguente: “9-bis. La sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24  di  cui
al  comma  9  viene  verificata  dall’Agenzia  delle   entrate.   Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalita’  della  predetta  verifica.  Gli  esiti  del
controllo sono trasmessi al Dipartimento per  i  trasporti  ai  sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.”. 
Art. 10
Estensione del sistema INFOIL
(Omissis).
Art. 11
Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico
(Omissis).  
Art. 12
Trasmissione telematica dei quantitativi di energia  elettrica  e  di
gas naturale
(Omissis).
Art. 13
Trust
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all’articolo 44, comma 1,  lettera  g-sexies),  dopo  le  parole
“anche se non residenti” sono aggiunte  le  seguenti:  “,  nonche’  i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e  istituti  aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei  redditi  prodotti  dal  trust  si  considerano  a
fiscalita’ privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche  qualora
i percipienti residenti non possono  essere  considerati  beneficiari
individuati ai sensi dell’articolo 73”;
  b) all’articolo 45, dopo il comma 4-ter, e’ aggiunto  il  seguente:
“4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni  di  trust  esteri,
nonche’ di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra  redditi  e  patrimonio,
l’intero ammontare percepito costituisce reddito.”.
  2. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a)  si  avvalgono  anche
dei poteri e  delle  facolta’  previsti  dall’articolo  9,  commi  4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;”. 
Art. 14
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
  1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 5 sono  aggiunti  i  seguenti:  “5-bis.  I  file  delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono  memorizzati
fino  al  31  dicembre  dell’ottavo  anno  successivo  a  quello   di
presentazione della dichiarazione di  riferimento  ovvero  fino  alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
  a) dalla Guardia di finanza  nell’assolvimento  delle  funzioni  di
polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia  di  Finanza  per  le
attivita’ di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
  5-ter. Ai fini di cui al comma  5-bis,  la  Guardia  di  Finanza  e
l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, adottano idonee  misure  di  garanzia  a  tutela  dei
diritti e delle liberta’ degli interessati, attraverso la  previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita’ con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”. 
Art. 15
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
  1. All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, le parole “Per il periodo  d’imposta  2019”  sono  sostituite
dalle seguenti: “Per i periodi d’imposta 2019 e 2020”.
  2. All’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il primo periodo,  e’  aggiunto  il  seguente:  “A
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti  di  cui  al  primo  periodo
adempiono all’obbligo di cui al comma 1  esclusivamente  mediante  la
memorizzazione elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati
relativi a tutti  i  corrispettivi  giornalieri  al  Sistema  tessera
sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.”. 
Art. 16
Semplificazioni fiscali
  1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e’ sostituito dai seguenti: “1. A  partire  dalle  operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via  sperimentale,  nell’ambito
di  un  programma  di  assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle
operazioni  acquisiti  con  le  fatture   elettroniche   e   con   le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche’ sui dati dei
corrispettivi  acquisiti  telematicamente,  l’Agenzia  delle  entrate
mette a  disposizione  dei  soggetti  passivi  dell’IVA  residenti  e
stabiliti in Italia, in apposita area  riservata  del  sito  internet
dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
  a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
  1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre  alle  bozze  dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate
mette a disposizione  anche  la  bozza  della  dichiarazione  annuale
dell’IVA.”. 
Art. 17
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
  1. All’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il terzo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente:  “In  caso  di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate
comunica  al  contribuente  con  modalita’  telematiche   l’ammontare
dell’imposta,  della  sanzione   amministrativa   dovuta   ai   sensi
dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, ridotta ad un terzo,  nonche’  degli  interessi  dovuti  fino
all’ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell’elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o  in  parte,  delle  somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, il competente  ufficio  dell’Agenzia
delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.”;
  b) al quarto periodo: le parole “di cui  al  primo  periodo,  salvo
quanto previsto dal terzo comma” sono sostituite dalle seguenti:  “di
cui al presente articolo”. 
Art. 18
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all’articolo 49, dopo il  comma  3,  e’  aggiunto  il  seguente:
“3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000  euro.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  il
predetto divieto e la predetta soglia sono  riferiti  alla  cifra  di
1.000 euro.”;
  b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto  il  seguente:
“1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi  del  comma
1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il  minimo  edittale,  applicabile  ai
sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.”. 
Art. 19
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli  scontrini
ed istituzione di premi speciali per il cashless
  1. All’articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 540, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “I  premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito  del  percipiente  per
l’intero ammontare corrisposto  nel  periodo  d’imposta  e  non  sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.”;
  b) il comma 542 e’  sostituito  dal  seguente:  “542.  Al  fine  di
incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento  di  cui  al  comma  544,  sono
istituiti premi speciali, per  un  ammontare  complessivo  annuo  non
superiore a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento  elettronico.  Con  lo  stesso  provvedimento
sono, altresi’, stabilite le modalita’ attuative del presente  comma,
prevedendo premi, nell’ambito  del  predetto  ammontare  complessivo,
anche per gli  esercenti  che  hanno  certificato  le  operazioni  di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie  per  l’attribuzione  dei
premi e le spese amministrative  e  di  comunicazione  connesse  alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e’  incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno  2020.  I  fondi  per  le
spese  amministrative  e  di  comunicazione  sono   attribuiti   alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.”. 
Art. 20
Sanzione lotteria degli scontrini
  1. L’esercente che  al  momento  dell’acquisto  rifiuti  il  codice
fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate  i
dati della singola cessione o  prestazione  secondo  quanto  previsto
dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e’
punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si
applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472.
  2. Nel primo semestre di applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all’articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, la sanzione di cui al  comma  1  non  si  applica  agli
esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo  di  memorizzazione
dei corrispettivi mediante misuratori fiscali gia’ in uso non  idonei
alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di  cui
all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e  al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. 
Art. 21
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
  1. All’articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82,
dopo il comma 2-quinques sono  aggiunti  i  seguenti:  “2-sexies.  La
piattaforma tecnologica di cui al  comma  2  puo’  essere  utilizzata
anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i   pagamenti
elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra  soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e  la  memorizzazione  e
trasmissione dei dati  dei  corrispettivi  giornalieri  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o
del  Ministro   delegato   per   l’innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia  e  delle
finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.”. 
Art. 22
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
  1. Agli esercenti attivita’ di impresa, arte o  professioni  spetta
un credito  di  imposta  pari  al  30  per  cento  delle  commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito,
di  debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni
dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi  rese
nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a  condizione
che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente  siano
di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  3. L’agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all’applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell’Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
  4.  Il  credito  d’imposta  e’   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  mese  successivo  a  quello  di
sostenimento della spesa e deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d’imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l’utilizzo.  Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi.
  5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli  esercenti  i
sistemi di pagamento di cui al comma  1  trasmettono  telematicamente
all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la
spettanza del credito d’imposta.
  6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dall’entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i termini, le modalita’ e il  contenuto  delle
comunicazioni di cui al comma 5. 
Art. 23
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati  con  carte
di debito e credito
  1. All’articolo 15 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4, le parole “carte di debito e carte di credito”  sono
sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento,  relativamente
ad almeno una carta di debito e una carta di credito”.
  b) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: “4-quater.  A  partire
del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento,
di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al
comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma  4,  si
applica  nei   confronti   del   medesimo   soggetto   una   sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del  4
per cento del  valore  della  transazione  per  la  quale  sia  stata
rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle
violazioni di cui al presente comma, si applicano le  procedure  e  i
termini previsti dalle disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento  in  misura
ridotta, e l’autorita’ competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
all’articolo 17 della medesima legge e’ il  Prefetto  del  territorio
nel quale hanno avuto luogo  le  violazioni.  All’accertamento  delle
violazioni di cui al presente comma provvedono  gli  organi  che,  ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 689  del  1981,  sono
addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni  per  la  cui
violazione e’ prevista la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma di denaro, nonche’ ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  4,
della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e  gli  agenti  di
polizia giudiziaria.”. 
Capo II
Disposizioni in materia di giochi
(Omissis).
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali
Art. 32
Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,
causa C-449/17
  1. All’articolo 10, comma 1, n. 20),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole  “e  quelle
didattiche di ogni genere, anche” sono sostituite con le parole “, le
prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e quelle”.
  2. Le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario di  cui
all’articolo 10, comma 1, n. 20) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  non  comprendono  l’insegnamento
della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1.
  3.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  difformi   adottati   dai
contribuenti anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di  Giustizia
UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
  4. All’articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696, e’ soppressa la lettera q). Per le prestazioni
didattiche,  finalizzate   al   conseguimento   della   patente,   le
autoscuole, tenute alla  memorizzazione  elettronica  e  trasmissione
telematica  dei  dati  dei   corrispettivi   giornalieri   ai   sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
127, possono, fino al 30 giugno  2020,  documentare  i  corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale  di  cui  all’articolo  8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  con  l’osservanza  delle
relative discipline.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
1° gennaio 2020. 
Art. 33
Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici
  1. I soggetti di  cui  all’articolo  1  del  decreto  del  Ministro
dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla  data  del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci  Bonaccorsi,  Aci  Catena,
Aci  Sant’Antonio,  Acireale,  Milo,  Santa  Venerina,   Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno  usufruito  della  sospensione
dei termini dei versamenti tributari  scadenti  nel  periodo  dal  26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i  predetti  versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa  data,  mediante
rateizzazione fino a un massimo di  diciotto  rate  mensili  di  pari
importo da  versare  entro  il  16  di  ogni  mese.  Gli  adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  9,2  milioni  di
euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
Art. 34
Compartecipazione comunale al gettito accertato
  1. All’articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le parole “per gli anni dal 2012  al  2019”  sono  sostituite
dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2021”. 
Art. 35
Modifiche all’articolo 96 del TUIR
  1. All’articolo 96 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 11 e’ sostituito dal  seguente:  “11. Ai  fini
dei commi da 8 a 10:
    a) per progetto infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  si
intende il  progetto  rientrante  tra  quelli  cui  si  applicano  le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
    b)  nel  caso  di  costituzione  di  una  societa’  di   progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto  ad  attivita’  e
passivita’ non afferenti al progetto infrastrutturale  medesimo  sono
integralmente deducibili gli interessi  passivi  e  oneri  finanziari
relativi ai prestiti  stipulati  dalla  societa’  di  progetto  anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui  al  comma  8,
lettera  a)  utilizzati  per  finanziare  progetti   infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.”. 
Art. 36
Incentivi Conto Energia
  1. In caso di cumulo degli incentivi  alla  produzione  di  energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui  ai  decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio  2011
e 5 luglio 2012  con  la  detassazione  per  investimenti  ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall’articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente  ha
facolta’ di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
  2.  Il  mantenimento  del  diritto  a  beneficiare  delle   tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  alla
produzione di energia elettrica e’ subordinato al  pagamento  di  una
somma  determinata  applicando   alla   variazione   in   diminuzione
effettuata  in   dichiarazione   relativa   alla   detassazione   per
investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
  3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di  cui  al
comma 2 devono presentare apposita  comunicazione  all’Agenzia  delle
entrate.  Le  modalita’  di  presentazione  e  il   contenuto   della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   Direttore
dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Nella comunicazione di cui al comma  3  il  contribuente  indica
l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il  recupero  delle
agevolazioni non spettanti in virtu’ del divieto di cumulo di cui  al
comma 1 e assume l’impegno a rinunciare  agli  stessi  giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L’estinzione
del  giudizio  e’  subordinata  all’effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  5.  La  definizione  si  perfeziona  con  la  presentazione   della
comunicazione di cui al comma 3 e  con  il  pagamento  degli  importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
  6. Resta ferma la facolta’ di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della  facolta’  di
cui al presente articolo. 
Art. 37
Riapertura  del  termine  di  pagamento  della   prima   rata   della
definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n.  119
del 2018
  1.  La  scadenza  di  pagamento  del  31   luglio   2019   prevista
dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b),  21,  22,  23  e  24,  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e’ fissata al 30 novembre 2019. 
Art. 38
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
  1. A decorrere dall’anno 2020 e’  istituita  l’imposta  immobiliare
sulle  piattaforme  marine  (IMPi)  in  sostituzione  di  ogni  altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.  Per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del  Codice  della
Navigazione.
  2. La base imponibile e’  determinata  in  misura  pari  al  valore
calcolato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall’articolo 13, comma  3,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. L’imposta e’ calcolata ad aliquota pari al  10,6  per  mille. E’
riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  calcolata  applicando
l’aliquota pari al 7,6 per  mille;  la  restante  imposta,  calcolata
applicando l’aliquota del  3  per  mille,  e’  attribuita  ai  comuni
individuati ai  sensi  del  comma  4. E’  esclusa  la  manovrabilita’
dell’imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
  4.  I  comuni  cui  spetta  il   gettito   dell’imposta   derivante
dall’applicazione dell’aliquota del 3 per mille sono individuati  con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell’interno, il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, da  emanarsi  d’intesa  con  la  Conferenza
Stato-Citta’ ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto  sono
stabiliti i criteri, le modalita’ di  attribuzione  e  di  versamento
nonche’ la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell’articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e’  comunque
adottato.
  5. Limitatamente  all’anno  2020,  il  versamento  dell’imposta  e’
effettuato in un’unica soluzione, entro il 16  dicembre,  allo  Stato
che provvedera’ all’attribuzione del gettito  di  spettanza  comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine,  le  somme  di
spettanza dei comuni per l’anno 2020  sono  riassegnate  ad  apposito
capitolo  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell’interno.  Il  Ministero  dell’economia   e   delle   finanze   –
Dipartimento  delle  Finanze,  comunica  al  Ministero   dell’interno
l’importo del gettito acquisito nell’esercizio  finanziario  2020  di
spettanza dei comuni.
  6.  Le  attivita’  di  accertamento  e  riscossione  relative  alle
piattaforme di cui al  comma  1  sono  svolte  dai  comuni  ai  quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita’ a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni relative  alle  detrazioni  in  materia  di
imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  e  le  altre  disposizioni  della  medesima
imposta, in quanto compatibili.
  8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti  di  cui  al
comma 728 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. 
Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
Art. 39
Modifiche   della   disciplina   penale   e   della   responsabilita’
amministrativa degli enti
  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 2, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a  sei”
sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
    b) all’articolo 2, dopo il  comma  2  e’  aggiunto  il  seguente:
“2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ inferiore  a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a  sei
anni.”;
    c) all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole “un anno e sei mesi
a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a otto”;
    d) all’articolo 4, comma 1, alinea, le parole “uno  a  tre”  sono
sostituite dalle seguenti: “due a cinque”;
    e)   all’articolo   4,   comma   1   lettera   a),   la    parola
“centocinquantamila” e’ sostituita dalla seguente: “centomila”;
    f) all’articolo 4,  comma  1  lettera  b),  la  parola  “tre”  e’
sostituita dalla seguente: “due”;
    g) il comma 1-ter dell’articolo 4 e’ abrogato;
    h) all’articolo 5, comma 1, le parole  “un  anno  e  sei  mesi  a
quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;
    i) all’articolo 5, comma 1-bis, le parole “un anno e sei  mesi  a
quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;
    l) all’articolo 8, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a  sei”
sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;
    m) all’articolo 8, dopo il  comma  2  e’  aggiunto  il  seguente:
“2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d’imposta, e’ inferiore a euro  centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;
    n) all’articolo 10, le parole “un anno e sei  mesi  a  sei”  sono
sostituite dalle seguenti: “tre a sette”;
    o)  all’articolo  10-bis,  la  parola   “centocinquantamila”   e’
sostituita dalla seguente: “centomila”;
    p) all’articolo  10-ter,  la  parola  “duecentocinquantamila”  e’
sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”;
    q) dopo l’articolo 12-bis, e’ inserito il seguente:
      “Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). – 1. Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell’articolo 444 del codice  di  procedura  penale  per  taluno  dei
delitti previsti dal presente decreto,  diversi  da  quelli  previsti
dagli articoli 10-bis e 10-ter, si  applica  l’articolo  240-bis  del
codice penale quando:
        a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ superiore  a
euro centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 2;
        b) l’imposta evasa e’ superiore a euro centomila nel caso dei
delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
        c) l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis;
        d) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti e’ superiore a euro  centomila  nel  caso  del  delitto
previsto dall’articolo 8;
        e)  l’indebita  compensazione  ha  ad  oggetto  crediti   non
spettanti o inesistenti superiori  a  euro  centomila  nel  caso  del
delitto previsto dall’articolo 10-quater;
        f)  l’ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed  interessi  e’
superiore  ad  euro  centomila  nel   caso   del   delitto   previsto
dall’articolo 11, comma 1;
        g) l’ammontare  degli  elementi  attivi  inferiori  a  quelli
effettivi o degli  elementi  passivi  fittizi  e’  superiore  a  euro
centomila nel caso del delitto previsto dall’articolo 11, comma 2;
        h) e’ pronunciata condanna  o  applicazione  di  pena  per  i
delitti previsti dagli articoli 4 e 10.”.
  2. Dopo l’articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e’ aggiunto il seguente:
    “Art. 25-quinquiesdecies (Reati  tributari). –  1.  In  relazione
alla commissione del delitto di  dichiarazione  fraudolenta  mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  previsto
dall’articolo 2 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,  si
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di  conversione
del presente decreto. 
Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
(Omissis).
Art. 46
Disposizioni in materia di fiscalita’ regionale
  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita’ locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all’articolo 2, comma 1, la parola “2020”, ovunque ricorre, e’
sostituita dalla seguente: “2021”;
    b) all’articolo 4:
      1) al comma 2, le parole “Per gli anni dal 2011 al  2019”  sono
sostituite dalle seguenti: “Per gli anni  dal  2011  al  2020”  e  le
parole “A decorrere dall’anno 2020” sono sostituite  dalle  seguenti:
“A decorrere dall’anno 2021”;
      2) al comma 3, le parole  “A  decorrere  dall’anno  2020”  sono
sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”;
    c) all’articolo 7:
      1) al comma 1, le parole  “A  decorrere  dall’anno  2020”  sono
sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2021”;
      2) al comma 2,  le  parole  “entro  il  31  luglio  2019”  sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2020”;
    d) all’articolo 15, commi 1 e 5, la parola “2020”  e’  sostituita
dalla seguente: “2021”.
(Omissis).
Art. 58
Quota versamenti in acconto
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  i  versamenti  di   acconto
dell’imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell’imposta  sul
reddito delle societa’, nonche’ quelli relativi all’imposta regionale
sulle attivita’ produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
in due rate ciascuna nella misura  del  50  per  cento,  fatto  salvo
quanto eventualmente gia’ versato per l’esercizio  in  corso  con  la
prima rata  di  acconto  con  corrispondente  rideterminazione  della
misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
(Omissis).
Art. 60
Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Omessi gli allegati).