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Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, in G.U. n. 221 del 20.9.2019)
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
Art. 1
Dipartimenti del Ministero
  1.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,   di   seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui  all’articolo  23
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni. Il Ministero e’ articolato nei seguenti dipartimenti:
  a) Dipartimento del tesoro;
  b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  c) Dipartimento delle finanze;
  d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e  dei
servizi.
  2. Ciascun Dipartimento  e’  articolato  negli  uffici  di  livello
dirigenziale generale di cui al Capo  II.  Con  uno  o  piu’  decreti
ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi
dell’articolo 17, comma 4 -bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  alla  individuazione   degli   uffici   di   livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di  studio  e  ricerca  nel  numero
massimo di cinquecentottantotto. In  tale  numero  sono  comprese  le
posizioni dirigenziali  relative  agli  Uffici  di  Segreteria  delle
Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della  giustizia
tributaria,  nonche’  quelle  relative   agli   Uffici   di   diretta
collaborazione e all’Organismo indipendente di valutazione. 
Art. 2
Capi dei dipartimenti
  1. I  capi  dei  dipartimenti  del  Ministero,  nominati  ai  sensi
dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale,  in
cui si articola  ciascun  Dipartimento,  esercitano  i  poteri  e  le
funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto  legislativo
n. 300 del 1999.
  2. Ai  fini  del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
gestione  amministrativa,  il  capo  del  Dipartimento:  assicura  la
stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello  svolgimento
delle  funzioni;  rappresenta  unitariamente  il  Dipartimento  nelle
relazioni con l’esterno, curando  lo  sviluppo  della  collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre  amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
  3.  Il  capo  del  Dipartimento,  nell’esercizio  dei   poteri   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale  del  Dipartimento,  opera  in  modo  da  sviluppare  la
programmazione delle attivita’ e dei processi,  la  collaborazione  e
l’integrazione  funzionale  tra  le  strutture   dipartimentali,   la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
l’istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare  rilievo  o  di  processi  che  richiedono
contributi di piu’ strutture operative. 
Art. 3
Comitato permanente per il  coordinamento  delle  attivita’  e  delle
metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente  di
indirizzo e coordinamento della fiscalita’
  1. E’ istituito il Comitato permanente per il  coordinamento  delle
attivita’ e delle metodologie in  materia  di  finanza  pubblica.  Il
Comitato e’ presieduto dal Ministro ed e’ composto dal Vice  Ministro
delegato per la materia  tributaria  e  fiscale,  ove  nominato,  dal
Sottosegretario  delegato  a  seguire   la   formazione   e   l’esame
parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento
del Ministero. Il Comitato costituisce  la  sede  di  raccordo  e  di
coordinamento delle attivita’ e delle metodologie di integrazione dei
flussi informativi, sulla base della piena  condivisione  e  messa  a
disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei  dati  relativi  ai
flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico  alle  attivita’  del
Comitato e’ assicurato dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato.
  2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  1,
emana specifiche direttive ai Dipartimenti  per  garantire  il  pieno
accesso  informatico  alle  basi  dati  necessarie  ai   fini   della
predisposizione dei documenti di finanza  pubblica  e  di  previsione
macroeconomica.
  3. E’ istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
della fiscalita’. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro o  dal  Vice
Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove  nominato,
ed e’  composto  in  via  permanente  dal  Direttore  generale  delle
finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro,
e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale  della
Guardia di finanza, nonche’, ove  invitati,  dai  responsabili  della
Societa’ generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per
il  sistema   economico   S.p.a.   (Sose   S.p.a.),   Agenzia   delle
entrate-riscossione e di altri  soggetti  e  organismi  operanti  nel
settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita’ del  Comitato  e’
assicurato dal Dipartimento delle finanze.
  4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al  comma  3,
emana  specifiche  direttive  alle  strutture  operanti  nel  settore
fiscale. 
CAPO II
ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI
SEZIONE I
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Art. 4
Competenze del Dipartimento del tesoro
(Omissis). 
Art. 5
Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro
(Omissis).
Art. 6
Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
(Omissis). 
SEZIONE II
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Art. 7
Competenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
 (Omissis).
Art. 8
Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
  (Omissis).
Art. 9
Sistema delle ragionerie
 (Omissis).
Art. 10
Uffici centrali di bilancio
  (Omissis).
SEZIONE III
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Art. 11
Competenze del Dipartimento delle finanze
  1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio  delle  competenze
ad esso attribuite, svolge,  in  particolare,  le  seguenti  funzioni
statali:
  a)   analisi,   elaborazione   e   valutazione   delle    politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali:  assicura  l’acquisizione
sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto  dei  rapporti
istituzionali  con  il  Servizio  statistico  nazionale;  sviluppa  e
gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali
e  delle  previsioni  delle  entrate;  predispone   analisi,   studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l’elaborazione di politiche  e
interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;
  b) valutazione degli effetti  economico-finanziari  generati  dalle
misure fiscali;
  c)  previsioni,  monitoraggio  e  consuntivazione   delle   entrate
tributarie erariali e territoriali;
  d) analisi, elaborazione e  valutazione  delle  politiche  e  delle
norme  in  materia  tributaria,  in  ambito  nazionale,   europeo   e
internazionale;   valutazione   dell’impatto   amministrativo   della
normativa,  anche  quanto  all’incidenza  sulle  convenzioni  con  le
Agenzie;
  e) valutazione  e  predisposizione  di  elementi  amministrativi  e
tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli
atti di sindacato  ispettivo,  anche  acquisendo  informazioni  dalle
agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita’;
  f)  emanazione  di  direttive  interpretative  della   legislazione
tributaria, al fine di assicurare la coerenza con  gli  obiettivi  di
politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici,
delle esigenze di equita’, semplicita’ e omogeneita’ di  trattamento,
con particolare  riguardo  ai  principi  fissati  dallo  Statuto  dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
  g)  verifica  delle  modalita’  di  assolvimento   degli   obblighi
tributari  rispetto  alle  esigenze  di  semplificazione  nonche’  di
riduzione  dei  costi  di  gestione  degli  adempimenti,  sia  per  i
contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria;
  h) relazioni con gli altri Stati e con  gli  organismi  dell’Unione
europea  e  internazionali  per  le   materie   di   competenza   del
Dipartimento, fatte salve le competenze del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione  internazionale  e  del  Ministero  dello
sviluppo economico;
  i)  pianificazione  e  coordinamento,  in  relazione  alle   quali:
raccoglie ed elabora le informazioni necessarie  per  la  definizione
degli indirizzi e della strategia  di  politica  fiscale;  formula  e
coordina le proposte al Ministro per l’individuazione  dei  contenuti
dell’atto  di  indirizzo  triennale  previsto  dall’articolo  59  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  svolge   attivita’
propedeutica  e  preparatoria  per  la  stipula  delle   convenzioni;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro,  il  coordinamento
generale per  preservare  l’unitarieta’  del  sistema  nell’esercizio
delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione  tra  i  soggetti
operanti in campo fiscale;  contribuisce  alla  programmazione  delle
risorse finanziarie necessarie per  il  funzionamento  delle  agenzie
fiscali e degli altri enti della fiscalita’;
  l) monitoraggio, verifica e  controllo  in  relazione  alle  quali:
ferma rimanendo l’attivita’ del Ministro di valutazione  e  controllo
strategico nonche’ di alta vigilanza, monitora l’andamento gestionale
delle agenzie; verifica i risultati  di  gestione  delle  agenzie  in
relazione  agli  obiettivi  fissati  dalle  convenzioni;  monitora  e
attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti
della fiscalita’;  svolge  le  attivita’  istruttorie  relative  alle
deliberazioni  dei  comitati  di  gestione  delle  agenzie   di   cui
all’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni ed  integrazioni;  svolge  le  attivita’  di
controllo  previste  dalla  legge  nei   confronti   delle   societa’
partecipate;
  m) vigilanza, in  relazione  alla  quale:  valuta,  ferma  restando
l’attivita’ del Ministro di alta vigilanza, le modalita’ di esercizio
delle funzioni fiscali da parte delle agenzie,  e  degli  altri  enti
della fiscalita’ di competenza dello Stato, sotto  il  profilo  della
trasparenza,  imparzialita’  e  correttezza  nell’applicazione  delle
norme, con  particolare  riguardo  ai  rapporti  con  i  contribuenti
nonche’ a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;
  n) coordinamento  del  sistema  informativo  della  fiscalita’,  in
relazione al quale: svolge attivita’ di supporto al Ministro  per  la
definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello
sviluppo  dell’informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione;
assicura, sulla base  degli  indirizzi  del  Ministro,  l’attuazione,
l’integrazione ed il  coordinamento  del  sistema  informativo  della
fiscalita’ e della rete unitaria  di  settore;  definisce  criteri  e
regole  per  l’utilizzazione  delle  informazioni  e  dei  dati   che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita’;
  o) gestione dei servizi relativi al funzionamento  della  giustizia
tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo  e  gestione  dei
servizi  dell’amministrazione  della  giustizia  tributaria  e  degli
uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio  delle  norme
ordinamentali e processuali in  materia  di  giustizia  tributaria  e
relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni
e  analisi  statistiche  sull’andamento  del   processo   tributario;
valutazione e predisposizione di elementi  amministrativi  e  tecnici
sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di
sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
emanazione di direttive interpretative della legislazione in  materia
di processo tributario e delle relative spese di giustizia;  gestione
dell’elenco nazionale dei difensori abilitati all’assistenza  tecnica
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546;
  p) definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in  materia  di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le  linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi.
  2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale  delle  finanze».  Alle  dirette  dipendenze  del
direttore  generale  delle  finanze   operano   uffici   di   livello
dirigenziale non generale, i  cui  compiti  sono  definiti  ai  sensi
dell’articolo 1, comma 2,  con  competenze  nelle  seguenti  materie:
coordinamento dell’ufficio  del  direttore  generale  delle  finanze;
controllo di gestione dipartimentale;  coordinamento  e  monitoraggio
dei    progetti    dipartimentali;    coordinamento    dell’attivita’
amministrativa;  attivita’  tecnica  di  supporto   all’ufficio   del
direttore   generale   delle   finanze;    supporto    nell’attivita’
prelegislativa  e  di  studio,  analisi   e   legislazione   fiscali;
comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il
Dipartimento  dell’amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi nelle materie di cui al comma 1,  lettera  p),  del  presente
articolo.
  3. Il Dipartimento si  articola  nei  seguenti  uffici  di  livello
dirigenziale generale:
  a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
  b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
  c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita’;
  d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;
  e) Direzione sistema informativo della fiscalita’;
  f) Direzione della giustizia tributaria.
  4. Per le specifiche  esigenze  di  consulenza,  studio  e  ricerca
connesse a specifici compiti  istituzionali  del  Direttore  generale
delle finanze e’ assegnato al Dipartimento un posto  di  funzione  di
livello dirigenziale generale con il compito di assicurare  anche  il
supporto tecnico  alle  attivita’  del  Comitato  permanente  di  cui
all’articolo 3, comma 3, del presente decreto.
  5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita’  attraverso
le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza  e
il coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia  di
finanza impiegati con funzioni di collegamento o di  supporto  presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal  presente
comma, il coordinamento  degli  appartenenti  al  Corpo  in  servizio
presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale  della  Guardia  di
finanza scelto dal Ministro. 
Art. 12
Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento delle finanze
  1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si  articola  in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui
all’articolo 11, comma 1, lettere a),  b)  e  c).  A  tali  fini,  la
direzione:
  a)  assicura  l’acquisizione  sistematica  dei  flussi  informativi
necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione  delle
politiche economico-fiscali;
  b)  predispone  analisi,  studi,   indagini   e   simulazioni   per
l’elaborazione  delle  politiche  in  materia  fiscale,   in   ambito
nazionale, europeo e internazionale;
  c) gestisce modelli per  la  previsione  e  il  monitoraggio  delle
entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
  d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei  documenti
di programmazione economico-finanziaria e alla definizione  dell’atto
di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
  e) concorre all’elaborazione delle proposte di politica fiscale  in
relazione alle quali  svolge  attivita’  di  analisi  nella  fase  di
predisposizione degli interventi e nella fase di  monitoraggio  degli
effetti dell’attuazione;
  f) valuta gli effetti  derivanti  dall’adozione  dei  provvedimenti
fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul  bilancio
dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di
legge e sugli emendamenti in materia tributaria;
  g) definisce i requisiti delle banche dati  relative  alle  entrate
tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a  modelli  disaggregati  in
materia di finanza locale;
  h) gestisce i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica nelle
materie di competenza;
  i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici
e computazionali ai fini delle valutazioni  di  politica  fiscale  ed
elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di  contrasto
all’evasione;
  l) cura i rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli
organismi internazionali nelle materie di competenza;
  m)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale
relativa alle entrate tributarie.
  2. La Direzione legislazione tributaria e  federalismo  fiscale  si
articola in uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge,  anche  in
collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni  di
cui all’articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A  tali  fini,
salvo le attribuzioni degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro, la direzione:
  a) effettua, anche attraverso  la  collaborazione  con  gli  uffici
delle agenzie e degli altri enti della fiscalita’, analisi e studi in
materia tributaria per la elaborazione e la revisione o  il  riordino
della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale;
  b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni  illustrative,
di  relazioni  tecnico-normative  sui  disegni  di  legge   e   sugli
emendamenti e di analisi di impatto della regolazione;
  c)  predispone  schemi  normativi  e  provvedimenti  necessari   al
recepimento  delle   direttive   dell’Unione   europea   in   materia
tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di
impatto della regolazione;
  d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle  norme  e
per la loro interpretazione;
  e)  collabora  con  la  Direzione  rapporti   fiscali   europei   e
internazionali all’elaborazione  dei  testi  normativi  comunitari  e
internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini  del  relativo
contenzioso;
  f) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale in materia tributaria e negli  altri  ambiti
di competenza;
  g)  assicura  consulenza  giuridica  a   tutti   gli   uffici   del
Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti,  convenzioni
e contratti;
  h) cura la  predisposizione  degli  atti  relativi  al  contenzioso
innanzi  alla  Corte  costituzionale  e  agli  organi  di   giustizia
ordinaria, amministrativa e contabile;
  i)  fornisce  gli  elementi  per  la  comunicazione   istituzionale
relativa alla normativa fiscale.
  La  Direzione  legislazione  tributaria  e   federalismo   fiscale,
inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie  regionali  e
locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e  di  ogni  forma  di
decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario  e  promuove
la cooperazione ed il  coordinamento  interistituzionale  in  materia
tributaria; a tali fini,  con  riferimento  ai  tributi  regionali  e
locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera  a)  alla
lettera i), la Direzione:
    j) predispone proposte, studi  e  analisi  per  lo  sviluppo  del
federalismo fiscale;
    k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della
fiscalita’ statale e quelli  preposti  alla  fiscalita’  locale,  nel
rispetto delle relative sfere di autonomia;
  l) assicura consulenza ed assistenza  alle  regioni  ed  agli  enti
locali;
  m) effettua l’esame delle leggi  delle  regioni  e  delle  province
autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei  Ministri  ai
sensi dell’articolo 127 della Costituzione e  cura  la  pubblicazione
dei dati necessari per l’applicazione dei tributi regionali;
  n) effettua l’esame, la raccolta e la pubblicazione delle  delibere
e dei regolamenti  comunali  e  provinciali  in  materia  di  tributi
locali, anche ai fini dell’impugnativa di cui all’articolo 52,  comma
4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  o) cura  la  gestione  e  tenuta  dell’Albo  per  l’accertamento  e
riscossione delle entrate degli enti locali, di cui  all’articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  p) assolve ai  compiti  in  materia  di  rispetto  dei  livelli  di
qualita’ dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi
delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da  194  a  200,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni
delle funzioni catastali;
  q) formula le domande di mutua assistenza agli altri  stati  membri
in relazione ai tributi  regionali,  provinciali  e  comunali,  quale
ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di  recepimento  della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca  in  materia
di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e  del
decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29  di  recepimento  della
direttiva 2011/16/UE relativa alla  cooperazione  amministrativa  nel
settore fiscale.
  3. La Direzione agenzie ed enti della  fiscalita’  si  articola  in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  gli  altri  uffici  del  Dipartimento,  le   funzioni   di   cui
all’articolo 11, comma 1, lettere i),  l)  e  m).  A  tali  fini,  la
Direzione:
  a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per  la
definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale;
  b) formula e coordina le proposte al Ministro per  l’individuazione
dei contenuti dell’atto di indirizzo triennale previsto dall’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  c)  svolge  attivita’  di  preparazione  e  predisposizione   delle
convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel
rispetto dell’autonomia riconosciuta alle agenzie;
  d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita’ dei
servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di
stipula  delle  convenzioni  con  le   Agenzie   fiscali   ai   sensi
dell’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  e) monitora l’andamento gestionale, gli assetti organizzativi  e  i
fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro;
  f) verifica i risultati di gestione  delle  agenzie  rispetto  agli
obiettivi  negoziati  in  convenzione,  secondo  le   modalita’   ivi
stabilite,  individuando  le  cause  degli   scostamenti,   e   rende
disponibili i dati e le informazioni  ai  fini  della  valutazione  e
controllo strategico;
  g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini
del coordinamento delle attivita’ e dei rapporti con le agenzie e tra
esse e gli altri enti della fiscalita’;
  h) svolge le  attivita’  istruttorie  e  di  supporto  al  Ministro
relativamente agli atti  delle  agenzie  indicati  nell’articolo  60,
comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
  i) svolge le  attivita’  di  controllo  previste  dalla  legge  nei
confronti delle societa’ partecipate dal Dipartimento;
  j)  effettua  analisi  per  la   quantificazione   del   fabbisogno
economico-finanziario  delle  agenzie  e  degli  altri   enti   della
fiscalita’ in sede di previsione del bilancio dello  Stato;  fornisce
elementi per  l’applicazione  delle  norme  sul  finanziamento  delle
agenzie e degli altri enti della fiscalita’; gestisce i  capitoli  di
bilancio necessari al loro fabbisogno;
  k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza  di  cui  al
comma 1,  lettera  l),  dell’articolo  11  sulle  agenzie  fiscali  e
sull’Agenzia delle entrate-riscossione;
  l) predispone la relazione annuale sull’attivita’ del  Garante  del
contribuente di cui all’articolo 13, comma 13, della legge 27  luglio
2000, n. 212;
  m) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale  e  negli
altri ambiti di competenza;
  n) svolge l’attivita’  prelegislativa  e  normativa  connessa  alle
funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi  e  tecnici
per la formulazione delle risposte agli atti in materia di  sindacato
ispettivo.
  4. La  Direzione  rapporti  fiscali  europei  e  internazionali  si
articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in  raccordo
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro  anche  per  le
necessarie intese con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale  e  il  Dipartimento   delle   politiche
comunitarie  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   la
partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea  e
della cooperazione internazionale  in  campo  tributario  e  fiscale,
curando  il  rapporto  con  gli  altri  Stati  e  con  gli  organismi
dell’Unione europea e internazionali,  partecipando  alla  formazione
degli  atti  e  delle  normative  in  sede  bilaterale,   europea   e
internazionale e assicurando il raccordo con l’ordinamento  nazionale
nell’adempimento degli  obblighi  relativi.  La  Direzione,  inoltre,
assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per  lo
sviluppo  della  cooperazione  amministrativa  e  dello  scambio   di
informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento  con  le
analoghe attivita’ svolte dalla Guardia di finanza. A tali  fini,  la
Direzione:
  a)  predispone,  coordinandosi   con   le   altre   direzioni   del
Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di  competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
  b) monitora lo  stato  dei  rapporti  bilaterali,  della  normativa
europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali,
anche assicurando la conformita’ delle normative interne agli impegni
assunti dall’Italia in ambito europeo e internazionale;
  c) cura l’elaborazione dei testi  di  esecuzione  e  di  attuazione
della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica;
  d) cura le relazioni con le istituzioni  dell’Unione  europea,  con
gli organismi  e  le  istituzioni  finanziarie  internazionali  nelle
materie  di  competenza,  assistendo  il  Ministro   nelle   relative
attivita’;
  e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e  comitati  nelle
materie  di  competenza  anche  coordinando,   ove   necessario,   la
partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza;
  f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale all’elaborazione dei testi normativi necessari all’attuazione
del  diritto  dell’Unione  europea  e  degli  accordi  bilaterali   e
multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
  g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali
e degli altri enti della fiscalita’ e della Guardia di  finanza  alla
cooperazione  amministrativa  in  sede  unionale  e   internazionale,
assicurando la diffusione e lo  scambio  delle  informazioni  e,  ove
necessario, il coordinamento tra le agenzie;
  h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri
Stati membri, quale ufficio di collegamento  del  Dipartimento  delle
finanze, in materia di dazi o  imposte  riscosse  dalle  ripartizioni
territoriali degli altri stati  membri,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149  di  recepimento  della  direttiva
2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero
crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
  i)  coordina  ed  effettua  il  monitoraggio  delle  attivita’   di
assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di  sviluppo  realizzate
dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della
loro  rendicontazione  per  la   verifica   degli   impegni   assunti
dall’Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre
strutture del Ministero dell’economia e delle finanze,  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  l’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  In materia di assistenza amministrativa  internazionale  in  ambito
doganale la Direzione gestisce l’attivita’ dell’Ufficio  centrale  di
coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018,
in attuazione dell’articolo 3, della legge 30 dicembre 2008,  n.  217
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II  relativa  alla
mutua  assistenza  ed  alla  cooperazione  tra   le   amministrazioni
doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997  (Convenzione  Napoli
II). In tale ambito, coordina le attivita’  previste  dalla  suddetta
Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste  di  informazioni
pervenute e dei relativi esiti,  nonche’  dei  casi  di  cooperazione
diretta di cui all’articolo 5, comma  2  della  Convenzione  e  delle
forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17  della
Convenzione.
  5. La Direzione sistema informativo della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge,  anche  in  collaborazione
con  le  altre  Direzioni  del  Dipartimento,  operando  in   stretta
collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze  di
unitarieta’  del  sistema  con  quelle  del  rispetto  dell’autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni  di  cui  all’articolo
11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione:
  a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando
l’adeguamento ad essa dei  sistemi  informatici  operanti  nel  campo
della fiscalita’ e svolge attivita’ di supporto al  Ministro  per  la
definizione degli obiettivi strategici  e  delle  linee  guida  dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
  b) coordina e assicura la compatibilita’ delle scelte  compiute  in
materia dal Dipartimento e dalle  agenzie,  in  collegamento  con  le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza  con
la strategia assunta;
  c)  definisce   le   linee   generali   dei   piani   di   sviluppo
dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti  da
effettuare  attraverso   la   stipula   di   eventuali   convenzioni,
concordando priorita’, tempi, costi e vincoli  tecnici,  mediante  la
programmazione  dei  fabbisogni  e   l’acquisizione   delle   risorse
informatiche del  Dipartimento,  assicurandone  il  monitoraggio  per
garantire l’adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
  d) definisce le  norme  tecniche  e  organizzative  necessarie  per
l’integrazione  e  l’unitarieta’  del   sistema   informativo   della
fiscalita’, nonche’ per l’interoperabilita’ con  il  sistema  fiscale
allargato e  la  cooperazione  informatica  con  le  altre  pubbliche
amministrazioni, anche ai fini  dell’attuazione  di  quanto  previsto
dall’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  e) gestisce le relazioni con l’Agenzia per l’Italia digitale e  gli
altri enti esterni, necessarie a garantire l’unitarieta’ del  sistema
informativo  della  fiscalita’;   assicura   che   l’utilizzo   delle
tecnologie informatiche e di comunicazione  nel  sistema  informativo
della  fiscalita’  avvenga  nel  rispetto  degli  indirizzi  per   la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale  e  della
normativa sulla protezione delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali;
  f) gestisce i sistemi informativi e  la  cooperazione  applicativa,
nonche’ i  siti  dipartimentali  anche  valutando,  d’intesa  con  le
Direzioni   generali   del   Dipartimento,   l’applicabilita’   delle
specifiche di realizzazione  delle  procedure  informatiche  e  delle
banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica;
  g) svolge le  attivita’  di  controllo  previste  dalla  legge  nei
confronti  della  societa’  di  cui  all’art  83,   comma   15,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  h) svolge l’attivita’  prelegislativa  e  normativa  connessa  alle
funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi  e  tecnici
per la formulazione delle risposte agli atti in materia  di  sindacato
ispettivo;
  i) assicura, in collaborazione con la  Direzione  rapporti  fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale per le tematiche  connesse  all’operativita’
del Sistema informativo della fiscalita’  e  negli  altri  ambiti  di
competenza.
  6. La Direzione della giustizia tributaria si  articola  in  uffici
dirigenziali  non  generali  e   provvede   alla   gestione   ed   al
funzionamento  dei  servizi  relativi  alla   giustizia   tributaria,
svolgendo, ai  sensi  dell’articolo  11,  comma  1,  lettera  o),  le
seguenti funzioni:
  a) provvede all’organizzazione e  al  coordinamento  dell’attivita’
amministrativa degli uffici di  segreteria  degli  organi  giudiziari
tributari e dell’attivita’ di supporto all’attivita’ giurisdizionale;
  b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo  sviluppo
e alla  gestione  dei  servizi  relativi  al  processo  tributario  e
all’attivita’ degli uffici giudiziari;
  c)   provvede   periodicamente    alla    rilevazione    statistica
sull’andamento  dei  processi  nonche’  sul  valore  economico  delle
controversie  avviate  e  definite  e  alla   predisposizione   della
relazione annuale sullo  stato  della  giustizia  tributaria  di  cui
all’articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
  d) effettua il monitoraggio sull’andamento delle spese di giustizia
tributaria e predispone le relative stime di gettito;
  e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di  segreteria  degli
organi giudiziari tributari in materia  di  spese  di  giustizia  nel
processo tributario e provvede alla gestione e al  coordinamento  del
relativo contenzioso;
  f) assicura il coordinamento  degli  Uffici  del  massimario  degli
organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche’ i casi in  cui
non  vi  sia  un   univoco   orientamento   giurisprudenziale   nelle
controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni  periodiche
dei presidenti delle Commissioni tributarie;
  g) predispone schemi di atti normativi,  relazioni  illustrative  e
relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli  emendamenti
e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale
e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata  delle
controversie tributarie;
  h) predispone schemi di atti normativi,  relazioni  illustrative  e
relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli  emendamenti
e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di  spese  di
giustizia riferite al processo tributario;
  i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione
del personale giudicante;
  l) svolge attivita’ di vigilanza e di  ispezione  sugli  uffici  di
segreteria degli organi di  giurisdizione  tributaria  proponendo  le
necessarie misure organizzative,  in  coerenza  con  il  piano  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  al  fine   di
garantire l’efficiente svolgimento dell’attivita’ giurisdizionale;
  m) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate
al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante  del
contribuente;
  n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni  alla
difesa tecnica nel processo tributario e l’elenco  nazionale  di  cui
all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,
n. 546;
  o) gestisce il contenzioso relativo  alle  materie  di  competenza,
compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso  di
eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per quanto riguarda il processo tributario.
  p) definisce  i  livelli  di  servizio  e  dei  fabbisogni  per  le
attivita’ amministrative in materia di gestione delle risorse umane e
della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari.  Cura
l’istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e
non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli
obiettivi e valutando i risultati. 
SEZIONE IV
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Art. 13
Competenze  del  Dipartimento  dell’amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi
 (Omissis).
Art. 14
Attribuzioni  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
Dipartimento dell’amministrazione generale,  del  personale  e  dei
servizi
(Omissis). 
CAPO III
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Art. 15
Uffici di supporto alla giustizia tributaria
  1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie, regionali
e provinciali,  sono  organi  locali  del  Ministero  e  svolgono  le
funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545;
il relativo personale dipende, unitamente a quello  degli  Uffici  di
supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria,  dal
Dipartimento  delle  finanze.  Gli   uffici   di   Segreteria   delle
Commissioni  tributarie  si  avvalgono  dei  servizi  strumentali   e
trasversali erogati dalle Ragionerie  territoriali  dello  Stato,  ai
sensi dell’articolo 16, comma 5. 
Art. 16
Ragionerie territoriali dello Stato
  (Omissis).
Art. 17
Disposizioni in materia di organizzazione
degli uffici territoriali
(Omissis). 
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Art. 18
Modifica dell’organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione
(Omissis). 
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE
Art. 19
Dotazioni organiche
(Omissis). 
CAPO VI
NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE
Art. 20
Disposizioni transitorie e comuni
  (Omissis).
Art. 21
Strutture tecniche di coordinamento
(Omissis). 
Art. 22
Norme finali ed abrogazioni
(Omissis).
(Omesso l’allegato).