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Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, in G.U. n. 221 del 20.9.2019)

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 1

Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito
denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all’articolo 23
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni. Il Ministero e’ articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento del tesoro;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle finanze;
d) Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi.
2. Ciascun Dipartimento e’ articolato negli uffici di livello
dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu’ decreti
ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi
dell’articolo 17, comma 4 -bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai
corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero
massimo di cinquecentottantotto. In tale numero sono comprese le
posizioni dirigenziali relative agli Uffici di Segreteria delle
Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria, nonche’ quelle relative agli Uffici di diretta
collaborazione e all’Organismo indipendente di valutazione.

Art. 2

Capi dei dipartimenti

1. I capi dei dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi
dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, dai quali dipendono funzionalmente i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in
cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le
funzioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo
n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il capo del Dipartimento: assicura la
stretta integrazione tra le attivita’ degli uffici nello svolgimento
delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle
relazioni con l’esterno, curando lo sviluppo della collaborazione
operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni
ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite
degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
3. Il capo del Dipartimento, nell’esercizio dei poteri di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la
programmazione delle attivita’ e dei processi, la collaborazione e
l’integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la
circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche
l’istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione
di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono
contributi di piu’ strutture operative.

Art. 3

Comitato permanente per il coordinamento delle attivita’ e delle
metodologie in materia di finanza pubblica, Comitato permanente di
indirizzo e coordinamento della fiscalita’

1. E’ istituito il Comitato permanente per il coordinamento delle
attivita’ e delle metodologie in materia di finanza pubblica. Il
Comitato e’ presieduto dal Ministro ed e’ composto dal Vice Ministro
delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato, dal
Sottosegretario delegato a seguire la formazione e l’esame
parlamentare dei disegni di legge di bilancio e dai capi Dipartimento
del Ministero. Il Comitato costituisce la sede di raccordo e di
coordinamento delle attivita’ e delle metodologie di integrazione dei
flussi informativi, sulla base della piena condivisione e messa a
disposizione da parte di ciascun Dipartimento dei dati relativi ai
flussi di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attivita’ del
Comitato e’ assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
2. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 1,
emana specifiche direttive ai Dipartimenti per garantire il pieno
accesso informatico alle basi dati necessarie ai fini della
predisposizione dei documenti di finanza pubblica e di previsione
macroeconomica.
3. E’ istituito il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento
della fiscalita’. Il Comitato e’ presieduto dal Ministro o dal Vice
Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale, ove nominato,
ed e’ composto in via permanente dal Direttore generale delle
finanze, che lo presiede in assenza del Ministro o del Vice Ministro,
e dai direttori delle Agenzie fiscali, dal Comandante generale della
Guardia di finanza, nonche’, ove invitati, dai responsabili della
Societa’ generale di informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), Soluzioni per
il sistema economico S.p.a. (Sose S.p.a.), Agenzia delle
entrate-riscossione e di altri soggetti e organismi operanti nel
settore fiscale. Il supporto tecnico alle attivita’ del Comitato e’
assicurato dal Dipartimento delle finanze.
4. Il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui al comma 3,
emana specifiche direttive alle strutture operanti nel settore
fiscale.

CAPO II
ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI
SEZIONE I
DIPARTIMENTO DEL TESORO

Art. 4

Competenze del Dipartimento del tesoro
(Omissis).

Art. 5

Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro

(Omissis).

Art. 6

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti
(Omissis).

SEZIONE II
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Art. 7

Competenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
(Omissis).

Art. 8

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
(Omissis).

Art. 9

Sistema delle ragionerie
(Omissis).

Art. 10

Uffici centrali di bilancio
(Omissis).

SEZIONE III
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Art. 11

Competenze del Dipartimento delle finanze

1. Il Dipartimento delle finanze, nell’esercizio delle competenze
ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni
statali:
a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche
economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l’acquisizione
sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti
istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e
gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali
e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi,
indagini, simulazioni e previsioni per l’elaborazione di politiche e
interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;
b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle
misure fiscali;
c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate
tributarie erariali e territoriali;
d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle
norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e
internazionale; valutazione dell’impatto amministrativo della
normativa, anche quanto all’incidenza sulle convenzioni con le
Agenzie;
e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e
tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli
atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle
agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalita’;
f) emanazione di direttive interpretative della legislazione
tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di
politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici,
delle esigenze di equita’, semplicita’ e omogeneita’ di trattamento,
con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei
diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) verifica delle modalita’ di assolvimento degli obblighi
tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonche’ di
riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i
contribuenti sia per l’amministrazione finanziaria;
h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell’Unione
europea e internazionali per le materie di competenza del
Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello
sviluppo economico;
i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali:
raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione
degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e
coordina le proposte al Ministro per l’individuazione dei contenuti
dell’atto di indirizzo triennale previsto dall’articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attivita’
propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento
generale per preservare l’unitarieta’ del sistema nell’esercizio
delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti
operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle
risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie
fiscali e degli altri enti della fiscalita’;
l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali:
ferma rimanendo l’attivita’ del Ministro di valutazione e controllo
strategico nonche’ di alta vigilanza, monitora l’andamento gestionale
delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in
relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e
attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti
della fiscalita’; svolge le attivita’ istruttorie relative alle
deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui
all’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attivita’ di
controllo previste dalla legge nei confronti delle societa’
partecipate;
m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando
l’attivita’ del Ministro di alta vigilanza, le modalita’ di esercizio
delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti
della fiscalita’ di competenza dello Stato, sotto il profilo della
trasparenza, imparzialita’ e correttezza nell’applicazione delle
norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti
nonche’ a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalita’, in
relazione al quale: svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l’attuazione,
l’integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della
fiscalita’ e della rete unitaria di settore; definisce criteri e
regole per l’utilizzazione delle informazioni e dei dati che
costituiscono il sistema informativo della fiscalita’;
o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia
tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei
servizi dell’amministrazione della giustizia tributaria e degli
uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme
ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e
relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni
e analisi statistiche sull’andamento del processo tributario;
valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici
sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di
sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia
di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione
dell’elenco nazionale dei difensori abilitati all’assistenza tecnica
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546;
p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di
politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee
generali di attivita’ elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi.
2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di
«Direttore generale delle finanze». Alle dirette dipendenze del
direttore generale delle finanze operano uffici di livello
dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie:
coordinamento dell’ufficio del direttore generale delle finanze;
controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio
dei progetti dipartimentali; coordinamento dell’attivita’
amministrativa; attivita’ tecnica di supporto all’ufficio del
direttore generale delle finanze; supporto nell’attivita’
prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali;
comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera p), del presente
articolo.
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita’;
d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita’;
f) Direzione della giustizia tributaria.
4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca
connesse a specifici compiti istituzionali del Direttore generale
delle finanze e’ assegnato al Dipartimento un posto di funzione di
livello dirigenziale generale con il compito di assicurare anche il
supporto tecnico alle attivita’ del Comitato permanente di cui
all’articolo 3, comma 3, del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita’ attraverso
le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e
il coordinamento dell’attivita’ svolta dai militari della Guardia di
finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso
il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente
comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio
presso il Ministero e’ assicurato da un ufficiale della Guardia di
finanza scelto dal Ministro.

Art. 12

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
del Dipartimento delle finanze

1. La Direzione studi e ricerche economico-fiscali si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). A tali fini, la
direzione:
a) assicura l’acquisizione sistematica dei flussi informativi
necessari alle funzioni di analisi, elaborazione e valutazione delle
politiche economico-fiscali;
b) predispone analisi, studi, indagini e simulazioni per
l’elaborazione delle politiche in materia fiscale, in ambito
nazionale, europeo e internazionale;
c) gestisce modelli per la previsione e il monitoraggio delle
entrate tributarie fornendo supporto al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
d) fornisce gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti
di programmazione economico-finanziaria e alla definizione dell’atto
di indirizzo pluriennale della politica fiscale;
e) concorre all’elaborazione delle proposte di politica fiscale in
relazione alle quali svolge attivita’ di analisi nella fase di
predisposizione degli interventi e nella fase di monitoraggio degli
effetti dell’attuazione;
f) valuta gli effetti derivanti dall’adozione dei provvedimenti
fiscali economico-finanziari e le relative implicazioni sul bilancio
dello Stato predisponendo schemi di relazioni tecniche sui disegni di
legge e sugli emendamenti in materia tributaria;
g) definisce i requisiti delle banche dati relative alle entrate
tributarie, alle dichiarazioni fiscali e a modelli disaggregati in
materia di finanza locale;
h) gestisce i rapporti con l’Istituto nazionale di statistica nelle
materie di competenza;
i) sviluppa e gestisce i modelli di micro simulazione, econometrici
e computazionali ai fini delle valutazioni di politica fiscale ed
elabora metodologie utili alla valutazione delle misure di contrasto
all’evasione;
l) cura i rapporti con le istituzioni dell’Unione europea e con gli
organismi internazionali nelle materie di competenza;
m) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alle entrate tributarie.
2. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale si
articola in uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in
collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di
cui all’articolo 11, comma 1, lettere d), e), f) e g). A tali fini,
salvo le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, la direzione:
a) effettua, anche attraverso la collaborazione con gli uffici
delle agenzie e degli altri enti della fiscalita’, analisi e studi in
materia tributaria per la elaborazione e la revisione o il riordino
della normativa in ambito nazionale, unionale e internazionale;
b) predispone schemi di atti normativi, di relazioni illustrative,
di relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli
emendamenti e di analisi di impatto della regolazione;
c) predispone schemi normativi e provvedimenti necessari al
recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia
tributaria, e le relative relazioni tecnico-normative e di analisi di
impatto della regolazione;
d) predispone provvedimenti e atti per l’attuazione delle norme e
per la loro interpretazione;
e) collabora con la Direzione rapporti fiscali europei e
internazionali all’elaborazione dei testi normativi comunitari e
internazionali e fornisce i necessari elementi ai fini del relativo
contenzioso;
f) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale in materia tributaria e negli altri ambiti
di competenza;
g) assicura consulenza giuridica a tutti gli uffici del
Dipartimento, anche in relazione alla redazione di atti, convenzioni
e contratti;
h) cura la predisposizione degli atti relativi al contenzioso
innanzi alla Corte costituzionale e agli organi di giustizia
ordinaria, amministrativa e contabile;
i) fornisce gli elementi per la comunicazione istituzionale
relativa alla normativa fiscale.
La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,
inoltre, cura i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e
locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di
decentramento dell’imposizione e del prelievo tributario e promuove
la cooperazione ed il coordinamento interistituzionale in materia
tributaria; a tali fini, con riferimento ai tributi regionali e
locali, oltre a svolgere le funzioni indicate dalla lettera a) alla
lettera i), la Direzione:
j) predispone proposte, studi e analisi per lo sviluppo del
federalismo fiscale;
k) promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti della
fiscalita’ statale e quelli preposti alla fiscalita’ locale, nel
rispetto delle relative sfere di autonomia;
l) assicura consulenza ed assistenza alle regioni ed agli enti
locali;
m) effettua l’esame delle leggi delle regioni e delle province
autonome ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 127 della Costituzione e cura la pubblicazione
dei dati necessari per l’applicazione dei tributi regionali;
n) effettua l’esame, la raccolta e la pubblicazione delle delibere
e dei regolamenti comunali e provinciali in materia di tributi
locali, anche ai fini dell’impugnativa di cui all’articolo 52, comma
4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
o) cura la gestione e tenuta dell’Albo per l’accertamento e
riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
p) assolve ai compiti in materia di rispetto dei livelli di
qualita’ dei servizi, assegnati al Dipartimento dai decreti attuativi
delle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 194 a 200, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla graduale attribuzione ai comuni
delle funzioni catastali;
q) formula le domande di mutua assistenza agli altri stati membri
in relazione ai tributi regionali, provinciali e comunali, quale
ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, in attuazione
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della
direttiva 2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia
di recupero crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure e del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di recepimento della
direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel
settore fiscale.
3. La Direzione agenzie ed enti della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con gli altri uffici del Dipartimento, le funzioni di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere i), l) e m). A tali fini, la
Direzione:
a) raccoglie ed elabora le informazioni e fornisce elementi per la
definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale;
b) formula e coordina le proposte al Ministro per l’individuazione
dei contenuti dell’atto di indirizzo triennale previsto dall’articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) svolge attivita’ di preparazione e predisposizione delle
convenzioni con le agenzie, dando attuazione e gestendo le stesse nel
rispetto dell’autonomia riconosciuta alle agenzie;
d) definisce appositi obiettivi di miglioramento della qualita’ dei
servizi erogati dalle agenzie ai contribuenti da negoziare in sede di
stipula delle convenzioni con le Agenzie fiscali ai sensi
dell’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
e) monitora l’andamento gestionale, gli assetti organizzativi e i
fattori gestionali interni alle agenzie, riferendo al Ministro;
f) verifica i risultati di gestione delle agenzie rispetto agli
obiettivi negoziati in convenzione, secondo le modalita’ ivi
stabilite, individuando le cause degli scostamenti, e rende
disponibili i dati e le informazioni ai fini della valutazione e
controllo strategico;
g) assicura il supporto al Direttore generale delle finanze ai fini
del coordinamento delle attivita’ e dei rapporti con le agenzie e tra
esse e gli altri enti della fiscalita’;
h) svolge le attivita’ istruttorie e di supporto al Ministro
relativamente agli atti delle agenzie indicati nell’articolo 60,
comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
i) svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei
confronti delle societa’ partecipate dal Dipartimento;
j) effettua analisi per la quantificazione del fabbisogno
economico-finanziario delle agenzie e degli altri enti della
fiscalita’ in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce
elementi per l’applicazione delle norme sul finanziamento delle
agenzie e degli altri enti della fiscalita’; gestisce i capitoli di
bilancio necessari al loro fabbisogno;
k) assicura lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al
comma 1, lettera l), dell’articolo 11 sulle agenzie fiscali e
sull’Agenzia delle entrate-riscossione;
l) predispone la relazione annuale sull’attivita’ del Garante del
contribuente di cui all’articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio
2000, n. 212;
m) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale in tema di amministrazione fiscale e negli
altri ambiti di competenza;
n) svolge l’attivita’ prelegislativa e normativa connessa alle
funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici
per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato
ispettivo.
4. La Direzione rapporti fiscali europei e internazionali si
articola in uffici dirigenziali non generali e assicura, in raccordo
con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per le
necessarie intese con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Dipartimento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la
partecipazione dell’Italia allo sviluppo dell’integrazione europea e
della cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale,
curando il rapporto con gli altri Stati e con gli organismi
dell’Unione europea e internazionali, partecipando alla formazione
degli atti e delle normative in sede bilaterale, europea e
internazionale e assicurando il raccordo con l’ordinamento nazionale
nell’adempimento degli obblighi relativi. La Direzione, inoltre,
assicura, in ambito europeo e internazionale il coordinamento per lo
sviluppo della cooperazione amministrativa e dello scambio di
informazioni da parte delle agenzie fiscali, il collegamento con le
analoghe attivita’ svolte dalla Guardia di finanza. A tali fini, la
Direzione:
a) predispone, coordinandosi con le altre direzioni del
Dipartimento, proposte, analisi e studi nelle materie di competenza,
ivi incluso lo studio dei sistemi tributari degli altri Stati;
b) monitora lo stato dei rapporti bilaterali, della normativa
europea, dei trattati, delle convenzioni e degli atti internazionali,
anche assicurando la conformita’ delle normative interne agli impegni
assunti dall’Italia in ambito europeo e internazionale;
c) cura l’elaborazione dei testi di esecuzione e di attuazione
della legislazione europea, inclusi i provvedimenti di ratifica;
d) cura le relazioni con le istituzioni dell’Unione europea, con
gli organismi e le istituzioni finanziarie internazionali nelle
materie di competenza, assistendo il Ministro nelle relative
attivita’;
e) assicura la partecipazione a gruppi di lavoro e comitati nelle
materie di competenza anche coordinando, ove necessario, la
partecipazione delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza;
f) collabora con la Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale all’elaborazione dei testi normativi necessari all’attuazione
del diritto dell’Unione europea e degli accordi bilaterali e
multilaterali in materia, curando il relativo contenzioso;
g) favorisce lo sviluppo della partecipazione delle agenzie fiscali
e degli altri enti della fiscalita’ e della Guardia di finanza alla
cooperazione amministrativa in sede unionale e internazionale,
assicurando la diffusione e lo scambio delle informazioni e, ove
necessario, il coordinamento tra le agenzie;
h) gestisce le richieste di mutua assistenza presentate dagli altri
Stati membri, quale ufficio di collegamento del Dipartimento delle
finanze, in materia di dazi o imposte riscosse dalle ripartizioni
territoriali degli altri stati membri, in attuazione del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di recepimento della direttiva
2010/24/UE, relativa alla assistenza reciproca in materia di recupero
crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;
i) coordina ed effettua il monitoraggio delle attivita’ di
assistenza tecnica destinate ai Paesi in via di sviluppo realizzate
dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, anche ai fini della
loro rendicontazione per la verifica degli impegni assunti
dall’Italia nelle sedi internazionali, in collaborazione con le altre
strutture del Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo.
In materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito
doganale la Direzione gestisce l’attivita’ dell’Ufficio centrale di
coordinamento, istituito dal decreto ministeriale del 10 maggio 2018,
in attuazione dell’articolo 3, della legge 30 dicembre 2008, n. 217
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II relativa alla
mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni
doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (Convenzione Napoli
II). In tale ambito, coordina le attivita’ previste dalla suddetta
Convenzione, gestisce la banca dati delle richieste di informazioni
pervenute e dei relativi esiti, nonche’ dei casi di cooperazione
diretta di cui all’articolo 5, comma 2 della Convenzione e delle
forme di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 della
Convenzione.
5. La Direzione sistema informativo della fiscalita’ si articola in
uffici dirigenziali non generali e svolge, anche in collaborazione
con le altre Direzioni del Dipartimento, operando in stretta
collaborazione con le agenzie fiscali e contemperando le esigenze di
unitarieta’ del sistema con quelle del rispetto dell’autonomia
gestionale delle agenzie medesime, le funzioni di cui all’articolo
11, comma 1, lettera n). A tali fini, la Direzione:
a) assicura il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica verificando
l’adeguamento ad essa dei sistemi informatici operanti nel campo
della fiscalita’ e svolge attivita’ di supporto al Ministro per la
definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello
sviluppo dell’informatica e delle tecnologie di comunicazione;
b) coordina e assicura la compatibilita’ delle scelte compiute in
materia dal Dipartimento e dalle agenzie, in collegamento con le
scelte in materia compiute dalla Guardia di finanza, in coerenza con
la strategia assunta;
c) definisce le linee generali dei piani di sviluppo
dell’informatica dipartimentale, anche ai fini degli investimenti da
effettuare attraverso la stipula di eventuali convenzioni,
concordando priorita’, tempi, costi e vincoli tecnici, mediante la
programmazione dei fabbisogni e l’acquisizione delle risorse
informatiche del Dipartimento, assicurandone il monitoraggio per
garantire l’adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi;
d) definisce le norme tecniche e organizzative necessarie per
l’integrazione e l’unitarieta’ del sistema informativo della
fiscalita’, nonche’ per l’interoperabilita’ con il sistema fiscale
allargato e la cooperazione informatica con le altre pubbliche
amministrazioni, anche ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) gestisce le relazioni con l’Agenzia per l’Italia digitale e gli
altri enti esterni, necessarie a garantire l’unitarieta’ del sistema
informativo della fiscalita’; assicura che l’utilizzo delle
tecnologie informatiche e di comunicazione nel sistema informativo
della fiscalita’ avvenga nel rispetto degli indirizzi per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale e della
normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
f) gestisce i sistemi informativi e la cooperazione applicativa,
nonche’ i siti dipartimentali anche valutando, d’intesa con le
Direzioni generali del Dipartimento, l’applicabilita’ delle
specifiche di realizzazione delle procedure informatiche e delle
banche dati in termini di pianificazione temporale ed economica;
g) svolge le attivita’ di controllo previste dalla legge nei
confronti della societa’ di cui all’art 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) svolge l’attivita’ prelegislativa e normativa connessa alle
funzioni di competenza e fornisce elementi amministrativi e tecnici
per la formulazione delle risposte agli atti in materia di sindacato
ispettivo;
i) assicura, in collaborazione con la Direzione rapporti fiscali
europei e internazionali, la partecipazione alle iniziative in ambito
europeo e internazionale per le tematiche connesse all’operativita’
del Sistema informativo della fiscalita’ e negli altri ambiti di
competenza.
6. La Direzione della giustizia tributaria si articola in uffici
dirigenziali non generali e provvede alla gestione ed al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria,
svolgendo, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera o), le
seguenti funzioni:
a) provvede all’organizzazione e al coordinamento dell’attivita’
amministrativa degli uffici di segreteria degli organi giudiziari
tributari e dell’attivita’ di supporto all’attivita’ giurisdizionale;
b) provvede alla programmazione, alla progettazione, allo sviluppo
e alla gestione dei servizi relativi al processo tributario e
all’attivita’ degli uffici giudiziari;
c) provvede periodicamente alla rilevazione statistica
sull’andamento dei processi nonche’ sul valore economico delle
controversie avviate e definite e alla predisposizione della
relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) effettua il monitoraggio sull’andamento delle spese di giustizia
tributaria e predispone le relative stime di gettito;
e) fornisce pareri interpretativi agli uffici di segreteria degli
organi giudiziari tributari in materia di spese di giustizia nel
processo tributario e provvede alla gestione e al coordinamento del
relativo contenzioso;
f) assicura il coordinamento degli Uffici del massimario degli
organi di giurisdizione tributaria; rileva ed esamina le questioni di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza, nonche’ i casi in cui
non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale nelle
controversie tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche
dei presidenti delle Commissioni tributarie;
g) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti
e analisi di impatto della regolamentazione, in materia ordinamentale
e processuale tributaria e in materia di definizione agevolata delle
controversie tributarie;
h) predispone schemi di atti normativi, relazioni illustrative e
relazioni tecnico-normative sui disegni di legge e sugli emendamenti
e analisi di impatto della regolamentazione, in materia di spese di
giustizia riferite al processo tributario;
i) cura la predisposizione dei provvedimenti relativi alla gestione
del personale giudicante;
l) svolge attivita’ di vigilanza e di ispezione sugli uffici di
segreteria degli organi di giurisdizione tributaria proponendo le
necessarie misure organizzative, in coerenza con il piano della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di
garantire l’efficiente svolgimento dell’attivita’ giurisdizionale;
m) provvede all’amministrazione delle risorse finanziarie destinate
al pagamento dei compensi dei giudici tributari, al funzionamento del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e del Garante del
contribuente;
n) gestisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla
difesa tecnica nel processo tributario e l’elenco nazionale di cui
all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546;
o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di competenza,
compreso quello instaurato in materia di equa riparazione in caso di
eccessiva durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per quanto riguarda il processo tributario.
p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni per le
attivita’ amministrative in materia di gestione delle risorse umane e
della formazione, acquisti e logistica degli uffici giudiziari. Cura
l’istruttoria relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e
non dirigenziali di direttore degli Uffici giudiziari, assegnando gli
obiettivi e valutando i risultati.

SEZIONE IV
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Art. 13

Competenze del Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi
(Omissis).

Art. 14

Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi
(Omissis).

CAPO III
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 15

Uffici di supporto alla giustizia tributaria

1. Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie, regionali
e provinciali, sono organi locali del Ministero e svolgono le
funzioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di
supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal
Dipartimento delle finanze. Gli uffici di Segreteria delle
Commissioni tributarie si avvalgono dei servizi strumentali e
trasversali erogati dalle Ragionerie territoriali dello Stato, ai
sensi dell’articolo 16, comma 5.

Art. 16

Ragionerie territoriali dello Stato
(Omissis).

Art. 17

Disposizioni in materia di organizzazione
degli uffici territoriali
(Omissis).

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 18

Modifica dell’organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione
(Omissis).

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 19

Dotazioni organiche
(Omissis).

CAPO VI
NORME COMUNI, TRANSITORIE, FINALI E DI ABROGAZIONE

Art. 20

Disposizioni transitorie e comuni
(Omissis).

Art. 21

Strutture tecniche di coordinamento
(Omissis).

Art. 22

Norme finali ed abrogazioni

(Omissis).
(Omesso l’allegato).