Editoriale

Ultimi articoli dall'editoriale.

Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16, e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Decreto min. 5 agosto 2019, in G.U. n. 191 del 16.8.2019

Art. 1

Deducibilita’ dell’ammortamento dell’attivita’ consistente nel
diritto di utilizzo

1. Se l’attivita’ consistente nel diritto d’utilizzo (di seguito
ROU) e’ ammortizzata in conformita’ al primo periodo del paragrafo 32
dell’IFRS 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal TUIR
e da altre disposizioni di legge con riguardo all’attivita’ materiale
o immateriale sottostante.
2. Se il ROU e’ ammortizzato in conformita’ al secondo periodo del
paragrafo 32 dell’IFRS 16, le quote di ammortamento deducibili sono
determinate applicando l’art. 103, comma 2, del TUIR e assumendo, a
tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella
quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell’IFRS 16. Le quote di
ammortamento del ROU sono, comunque, deducibili in misura non
superiore a quanto stabilito, con riferimento all’attivita’
sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti
quantitativi alla deduzione di componenti negativi; relativamente
all’art. 164 del TUIR si applicano, inoltre, i limiti di rilevanza
del costo disposti per la locazione e il noleggio.
3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le modifiche successive
del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione per quanto
previsto dall’art. 2, comma 1.

Art. 2

Rilevanza delle valutazioni dell’attivita’ consistente nel diritto di
utilizzo

1. Non assumono rilevanza, ai fini IRES e IRAP, le svalutazioni del
ROU operate a norma del paragrafo 33 dell’IFRS 16 ne’ le
rivalutazioni e le svalutazioni del ROU derivanti dall’applicazione,
ai sensi del paragrafo 35 dell’IFRS 16, del modello della
rideterminazione del valore.
2. Per i leasing che non trasferiscono la proprieta’ dell’attivita’
sottostante al termine della durata del contratto e per i leasing in
cui il costo dell’attivita’ consistente nel diritto di utilizzo non
riflette il fatto che il locatario esercitera’ l’opzione di acquisto,
se all’attivita’ consistente nel diritto d’utilizzo e’ applicato, in
conformita’ al paragrafo 34 dell’IFRS 16, il modello del fair value
di cui allo IAS 40, assumono rilievo nella determinazione del reddito
imponibile, ai fini IRES, e del valore della produzione netta, ai
fini IRAP, le svalutazioni e le rivalutazioni imputate a conto
economico.

Art. 3

Operazioni di vendita a retrolocazione

1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione rilevate ai
sensi dei paragrafi 100-102 dell’IFRS 16 in capo al locatario
venditore assumono rilevanza fiscale:
a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente e riferiti ai
diritti trasferiti al locatore acquirente;
b) il valore attribuito al ROU derivante dalla retrolocazione,
corrispondente alla percentuale del precedente valore contabile del
ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario
venditore.

Art. 4

Raggruppamenti di contratti e portafogli

1. Nel caso di contabilizzazione di piu’ contratti di leasing, a
norma dei paragrafi B1 e B2 dell’IFRS 16, l’ammortamento contabile
del ROU e’ deducibile nel limite della somma degli ammortamenti
deducibili determinati applicando i precedenti articoli ai singoli
contratti di leasing.

Art. 5

Decorrenza delle disposizioni del presente decreto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal periodo
d’imposta relativo al primo esercizio di adozione dell’IFRS 16.