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Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017.

Provv. dir. Agenzia entrate 9 agosto 2019, n. 670294

1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la
fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
1.1. I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli
investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di
cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (di seguito “credito d’imposta sisma”),
e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito “credito d’imposta ZES”), presentano
all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del modello
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile
2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 29 dicembre 2017, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello allegato
al presente provvedimento.
1.2. Il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, con le relative istruzioni, nella versione aggiornata
che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 25
settembre 2019. A decorrere dalla predetta data è consentita la presentazione della
comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta
ZES.
1.3. La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES è effettuata utilizzando la versione
aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile
gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La versione aggiornata del
software è resa disponibile a partire dal 25 settembre 2019.

2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito
d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, approvato con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017
2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile
2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 29 dicembre 2017, sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle
relative istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento.

3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta
sisma e del credito d’imposta ZES
3.1. Il credito d’imposta sisma e il credito d’imposta ZES sono utilizzabili in
compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate
sono istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello stesso.

(Omessi gli allegati).