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IVA – Soggetti passivi – Gruppo IVA – Disciplina del Gruppo IVA contenuta nel Titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972 e nel D.M. 6 aprile 2018 – Richiesta di chiarimenti in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA contenuta nel titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972 e nel D.M. 6 aprile 2018 e la normativa in tema di fatturazione delle operazioni prevista dal D.P.R. n. 633/1972, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA.

Ris. 1 agosto 2019, n. 72/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. Alfa S.p.A. (di seguito anche la “Società”) ha sottoscritto e inviato
telematicamente il Modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA. E’ stato,
quindi, costituito il Gruppo IVA “Alfa” con Alfa S.p.A. come rappresentante del
Gruppo. Sempre a decorrere dalla data di costituzione, le partite IVA dei soggetti
partecipanti sono state associate alla partita IVA di Gruppo.
Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi nei confronti del Gruppo IVA, i partecipanti al Gruppo IVA hanno
comunicato ai propri fornitori la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del
singolo acquirente, così come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018.
A tale riguardo, l’istante chiede chiarimenti interpretativi sul
coordinamento tra le norme riferite al Gruppo IVA, contenute nel titolo V-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018, e le norme in
tema di fatturazione delle operazioni previste nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972. In particolare, l’istante chiede “di potere
considerare valide, per la registrazione ai fini della detrazione dell’IVA le
fatture ricevute per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti del
Gruppo IVA che non riportano la partita IVA del Gruppo ma bensì la partita IVA
del singolo partecipante ante adesione al Gruppo IVA”.
La Società ha sottolineato che, in assenza di chiarimenti e in via
prudenziale, al solo fine di correggere il riferimento alla partita iva ante adesione
del committente, ha proceduto ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6,
comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La Società chiede
inoltre che: “non vengano irrogate sanzioni per comportamenti difformi e/o per
l’emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 6 comma 8 d. Lgs. 471/1997 per
le fatture ricevute prima della presente risposta, stanti le obiettive condizioni di
incertezza del quadro normativo di riferimento”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. A giudizio della Società istante le fatture di acquisto ricevute per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi nei confronti del Gruppo IVA che
non riportano la partita IVA del Gruppo IVA bensì la partita IVA del singolo
partecipante ante adesione allo stesso, dovrebbero essere considerate corrette e
valide e, conseguentemente, registrate nei registri IVA del Gruppo IVA. Ciò
senza che sia necessario effettuare alcun tipo di correzione/integrazione
dell’intestazione formale del documento (nel caso specifico della partita IVA).
La Società giunge a tale conclusione poiché ritiene possibile applicare al
caso di specie le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 183/E-III-7-613 del
13 luglio 1995 , secondo cui nel caso di scissione, sarebbe irrilevante la
circostanza che le fatture passive registrate dalla società beneficiaria della
scissione siano eventualmente intestate alla società scissa. La successione della
società beneficiaria nei diritti e negli obblighi IVA relativi al ramo aziendale
trasferito con la scissione renderebbe infatti superflua la correzione
dell’intestazione formale delle fatture passive, risultando evidente la continuità
tra la gestione della società scissa e la gestione della beneficiaria.
La Società precisa inoltre che, in assenza di chiarimenti e in via del tutto
prudenziale, per correggere le fatture ricevute ha proceduto ad emettere
autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 18
dicembre 1997.

Parere dell’Agenzia delle entrate. In via preliminare, non si condivide la soluzione interpretativa prospettata
dall’istante che propone di applicare le indicazioni contenute nella Risoluzione n.
183/E-III-7-613 del 13 luglio 1995 anche al caso di fatture di acquisto ricevute da
società aderenti ad un Gruppo IVA e non riportanti la partita IVA del Gruppo,
ma la partita IVA ante adesione del singolo partecipante.
Secondo la citata Risoluzione nel caso di un’operazione di scissione
sarebbe del tutto irrilevante la circostanza che le fatture passive registrate dalla
società beneficiaria siano eventualmente intestate alla società scissa. La
successione della società beneficiaria nei diritti e negli obblighi IVA relativi al
ramo aziendale trasferito con la scissione renderebbe, infatti, superflua la
correzione dell’intestazione formale delle fatture passive, risultando evidente la
continuità tra la gestione della società scissa e la gestione della beneficiaria.
A giudizio della scrivente, la posizione giuridica delle società aderenti al
Gruppo IVA, a seguito di opzione esercitata ai sensi dell’articolo 70-quater del
d.P.R. n. 633 del 1972 non è sovrapponibile a quella delle società risultanti da
un’operazione di scissione.
Quest’ultima è un’operazione straordinaria che realizza un effetto
successorio delle posizioni giuridiche attive e passive della società scissa in
favore delle società beneficiarie. L’effetto successorio comporta che anche ai fini
IVA, in virtù di quanto previsto dall’articolo 16, comma 11, lettera a) della
Legge n. 537 del 1993 gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le
aziende o i complessi aziendali trasferiti, siano assunti dalle società beneficiarie
del trasferimento.
Diversamente, nel Gruppo IVA detto effetto successorio non si verifica,
risolvendosi quest’ultimo in un regime opzionale che comporta il venir meno
della soggettività passiva individuale di ciascun membro, ai soli fini IVA e per il
tempo di efficacia dell’opzione.
Ciò premesso, l’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 prevede che “Ai fini della
fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei
confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti
comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo
acquirente”.
La corretta indicazione della partita IVA del cessionario o committente,
rientra tra i requisiti richiesti dall’articolo 21, comma 2, lettera f) del d.P.R. n.
633 del 1972 ai fini della regolarità della fattura.
Come chiarito anche dalla Circolare 1/E del 17 gennaio 2018 : “… il dies a
quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione è individuato nel
momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice
condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale)
del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui
all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633”.
Pertanto, nel caso in cui il Gruppo IVA riceva una fattura con errata
indicazione della partita IVA, quand’anche si tratti della partita IVA ante
adesione di una delle società del Gruppo, ai fini della sua registrazione e
dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa, deve necessariamente
attivarsi per la sua regolarizzazione.
La fattura ricevuta dal Gruppo IVA con indicazione della partita IVA del
singolo aderente ante adesione, in luogo della partita IVA di Gruppo, è infatti da
considerarsi irregolare e, quindi, da regolarizzare mediante la modalità indicata
dall’articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre
1997.
In proposito il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
30 aprile 2018 (prot. n. 89757/2018) al punto 6.4 ha chiarito che: “Per la
regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’articolo 6,
comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il
cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI compilando, nel file
fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale,
riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento” (TD20
Autofattura) “e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del
cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.
La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6,
comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di
presentazione dell’autofattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia
delle entrate territorialmente competente”.
Ciò posto, fermo restando quanto sopra dedotto in merito alla necessità di
operare “a regime” la regolarizzazione delle fatture riportanti la partita IVA dei
partecipanti, la scrivente ritiene che, nella gestione del caso in esame, siano
comunque riscontrabili margini di incertezza, anche operativa, legati al fatto che:
– la disciplina sul Gruppo Iva è una disciplina di derivazione comunitaria
che costituisce un’assoluta novità nel panorama legislativo italiano, con
conseguenti difficoltà interpretative e applicative;
– le partite IVA dei soggetti aderenti al gruppo rimangono “attive” anche
dopo l’adesione allo stesso. In un recente Comunicato congiunto tra
Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane è stato chiarito che sebbene
a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti perdano
l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le
dichiarazioni doganali continuano comunque ad essere presentate da ogni
singolo soggetto partecipante al Gruppo IVA. Tali soggetti mantengono la
titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale rilasciate dal
competente Ufficio delle Dogane (es. AEO). Nel Comunicato viene,
inoltre, precisato che ogni singolo partecipante al Gruppo IVA potrà
utilizzare in dogana il plafond IVA nei limiti dell’ammontare
complessivamente spettante al Gruppo IVA medesimo (Cfr. Comunicato
Gruppo IVA – Identificazione ai fini doganali del 24 dicembre 2018).
Pertanto, in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza anche
operative sopra descritte si ritiene che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della
legge n. 212 del 27 luglio 2000, possano essere fatti salvi eventuali
comportamenti difformi posti in essere antecedentemente alla pubblicazione
della presente risoluzione, sempre che detti comportamenti non abbiano recato
danno all’Erario per il mancato assolvimento dell’imposta dovuta”.