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Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Pubblicata in GU del 29.06.2019).

Provv. dir. Agenzia entrate 31 luglio 2019, n. 660061

1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a) per “fornitore” si intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel
territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e
professioni, effettua le vendite a distanza;
b) per “interfaccia elettronica”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s’intendono
mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o
non residenti nel territorio dello Stato;
c) il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un
acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un
contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia
elettronica.
In tale contesto sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia elettronica partecipa
direttamente o indirettamente:
i) alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la
cessione di beni;
ii) alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
iii) all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario, non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso
effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
(i) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
(ii) la catalogazione o la pubblicità di beni;
(iii) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce
elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella
cessione;
d) per “vendite di beni a distanza” si intendono:
– le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal
fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello
di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite
a distanza intracomunitarie di beni);
– le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal
fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente
(vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
e) per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio
dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di
beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica di cui alla
lettera b);
f) per “servizio Entratel” s’intende il servizio telematico di cui al Capo II del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
g) per “servizio Fisconline”, s’intende il servizio telematico internet di cui al Capo IV del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3,
comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo.

2. Ambito applicativo
Le disposizioni del presente provvedimento disciplinano i termini e le modalità con i
quali i soggetti passivi assolvono gli adempimenti di comunicazione dei dati previsti
dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15,
del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12.

3. Trasmissione dei dati
3.1 Soggetti obbligati e dati da trasmettere
I soggetti passivi trasmettono all’Agenzia delle entrate, per ciascun trimestre dell’anno
solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel
trimestre di riferimento:
a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio,
nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate
dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo
di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei
prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.
3.2 Modalità di trasmissione
I dati di cui al punto 3.1 sono trasmessi attraverso i servizi telematici
(Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche
allegate al presente Provvedimento. Al fine della trasmissione telematica devono essere
utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate. Per la trasmissione dei dati i soggetti passivi possono avvalersi degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
3.3 Soggetti non residenti
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli
obblighi relativi alla trasmissione dei dati, si identificano direttamente ai sensi
dell’articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero tramite un rappresentante
fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del
d.P.R. n. 633 del 1972.
3.4 Termini di trasmissione
La trasmissione dei dati previsti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, di cui al punto 3.1 del presente
provvedimento, è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, a partire
dal trimestre di entrata in vigore dell’art. 13 del DL 30 aprile 2019, n. 34.
In sede di prima applicazione, la prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2019.
Entro la medesima data sono trasmessi i dati stabiliti dall’articolo 11-bis, commi da 11 a
15, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n.
12, che fanno riferimento al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019,
ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
In applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati relativi all’ultimo
trimestre del 2020 sono tramessi entro il 31 gennaio 2021.
3.5 Responsabilità nella trasmissione del dato
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
legge 28 giugno 2019, n. 58, la mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza
determina che i soggetti passivi sono considerati debitori d’imposta per le vendite a
distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati
di cui al punto 3.1. Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono
considerati debitori d’imposta se dimostrano che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, i predetti soggetti non sono
considerati debitori d’imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie
per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
3.6 Ricevute
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del
file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta
contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il
servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2
e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.
Il file può essere scartato per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle
specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal caso, i dati sono considerati
non trasmessi.
3.7 Rettifica della trasmissione
In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono
trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella
precedentemente inviata. La nuova comunicazione è effettuata entro la fine del mese
successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere
l’indicazione del trimestre di riferimento.
3.8 Conservazione della documentazione relativa alle vendite a distanza
I soggetti passivi sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle vendite di beni
a distanza. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta di “organi
dell’amministrazione finanziaria” e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui
l’operazione è stata effettuata.

4. Sicurezza dei dati
4.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del
sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti
il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.
4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita
da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e
monitoraggio delle operazioni.

5. Trattamento dei dati
5.1 I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti,
attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal
precedente punto 3 e dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
5.2 I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di
controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di beni importati o
delle vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea che avvengono mediante
l’utilizzo di interfacce elettroniche, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei
contribuenti.
5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato
esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono
compiutamente tracciate.
5.4 Si rinvia ad un successivo provvedimento la regolamentazione dell’utilizzo dei dati e
delle informazioni acquisiti dall’Agenzia delle entrate.
5.5 Le disposizioni tecniche ed operative del presente provvedimento sono state
formulate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016.
5.6 I dati saranno conservati fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di
invio della comunicazione.

6. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche
Eventuali modifiche delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento sono
pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dandone
preventiva comunicazione.

(Omessi gli allegati).