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Modalità di rimborso dell’agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all’agente della riscossione delle somme anticipate.

Decreto min. 13 settembre 2019, in G.U. n. 292 del 13.12.2019

Art. 1

Modalita’ di rimborso delle somme iscritte a ruolo pagate dal
debitore riconosciute indebite

1. Le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute
indebite, sono rimborsate dall’agente della riscossione con le
modalita’ previste dall’art. 26, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 2

Modalita’ di restituzione delle somme anticipate dall’agente della
riscossione

1. La restituzione, a favore dell’agente della riscossione, delle
somme da esso anticipate ai sensi dell’art. 1, relative a somme
affluite al bilancio dello Stato, e’ effettuata, in relazione a
ciascun ambito provinciale gestito, con le modalita’ individuate nei
successivi commi del presente articolo.
2. La struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizza le risorse
finanziarie disponibili sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate – Fondi di bilancio» per accreditare sulle contabilita’
speciali, previste dall’art. 3, comma 2, del decreto direttoriale del
10 febbraio 2011, intestate agli agenti della riscossione e aperte
presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato, gli importi
corrispondenti ai rimborsi eseguiti dall’agente della riscossione. A
tal fine, l’agente della riscossione trasmette telematicamente alla
struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalita’
e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto. Gli accreditamenti sono effettuati dalla
struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con
cadenza almeno settimanale e comprendono gli interessi legali
maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al
debitore.
3. Gli agenti della riscossione gestiscono le risorse affluite
sulle contabilita’ speciali ai sensi del comma 2, avendo cura di
tenerle contabilmente separate dalle altre risorse gestite con le
medesime contabilita’ speciali.
4. Il Dipartimento delle Finanze, su richiesta, di regola
trimestrale, della struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate,
accredita sulla predetta contabilita’ speciale n. 1778 le somme
corrispondenti agli importi restituiti all’agente della riscossione
ai sensi del comma 2, utilizzando le somme, nei limiti dello
stanziamento annuale, del capitolo n. 3824 «Somme destinate ai
rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti», iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
– missione 29 – programma 5 – azione 3 «Restituzioni e rimborsi di
imposte».

Art. 3

Rendicontazione

1. Gli agenti della riscossione rendicontano l’utilizzo delle somme
accreditate ai sensi dell’art. 2, comma 2, del presente decreto,
secondo le ordinarie modalita’ stabilite per le contabilita’ speciali
dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123.

Art. 4

Modalita’ di restituzione delle somme anticipate dagli agenti della
riscossione relative a enti creditori diversi dallo Stato

1. Relativamente agli enti creditori diversi dallo Stato, salvo
quanto disposto dall’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, l’agente della riscossione trattiene le somme
anticipate ai sensi dell’art. 1 del presente decreto all’atto del
riversamento delle somme riscosse per conto degli enti medesimi.
2. In deroga alle previsioni del comma 1, la restituzione agli
agenti della riscossione delle somme rimborsate ai debitori ai sensi
dell’art. 1 del presente decreto e relative a indebiti pagamenti di
somme a titolo di Irap e di addizionale regionale all’Irpef, e’
effettuata secondo le modalita’ previste dall’art. 2 del presente
decreto.

Art. 5

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, vengono meno le
modalita’ transitorie di cui all’art. 57-bis del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.