Editoriale

Ultimi articoli dall'editoriale.

IVA – Dichiarazione inizio attività, variazione dati e cessazione attività – Chiusura, da parte dell’Agenzia delle entrate che procede d’ufficio, delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali, ai sensi dell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016.

Provv. dir. Agenzia entrate 3 dicembre 2019, n. 1415522

1. Chiusura delle partite IVA inattive
1.1 Al fine di garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l’Agenzia
delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti
che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver
esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività
artistiche o professionali.
1.2 Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione
finanziaria.

2. Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA
2.1 Le partite IVA di cui al punto 1.1 sono individuate sulla base di riscontri
automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a
identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità
precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei
redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
2.2 La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.
2.3 Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati
in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività
del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.
2.4 A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata la
comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La
spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento (AR).
2.5 Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente,
relativamente alla comunicazione di cui al punto 2.4, può rivolgersi, entro
60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale
dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione
fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
2.6 Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale
estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle
entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.
2.7 Gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal
contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita
IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza
con motivato diniego.