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Imposte e tasse – Riscossione – Versamenti in acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP – Modalità – Art. 58 del D.L. n. 124/2019 – Chiarimenti.

Ris. 12 novembre 2019, n. 93/E, dell’Agenzia delle entrate

“L’articolo 58 (Quota versamenti in acconto) del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili),
in corso di conversione in legge, prevede che, a decorrere dal 27 ottobre 2019
(data di entrata in vigore del decreto-legge), “per i soggetti di cui all’articolo 12-
quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle
società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono
effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto
salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata
di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto
dovuto in caso di versamento unico”.
La norma, quindi, modifica, per determinati soggetti, la misura dei
versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF,
IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe
del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento.
Stante il richiamo contenuto nell’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del
2019 ai soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge
n. 34 del 2019, la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata
disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati
forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1°
agosto 2019 . Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
• esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche
per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi
applichino o meno gli ISA;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:
• applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54
a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli
acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente
dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:
• all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai
contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con
criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione
all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
• alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore
degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero (IVAFE).
In merito, infine, alla quantificazione degli acconti dovuti, nella relazione
illustrativa al decreto-legge n. 124 del 2019 è stato evidenziato che, per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento
dell’eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella
misura del 50 per cento ovvero l’unico versamento nella misura del 90 per cento.
In altri termini, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda
rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 per cento, a prescindere
dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando
invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento”.