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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
Legge 4 ottobre 2019, n. 117, in G.U. n. 245 del 18.10.2019
Art. 1
Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee
  1. Il Governo e’  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli  31  e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per
l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A  alla  presente
legge.
  2. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  elencate  nell’allegato  A  alla   presente   legge   sono
trasmessi, dopo l’acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche’ su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi
parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non
riguardano l’attivita’  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate  nell’allegato  A  alla  presente
legge nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi  di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa  copertura,  nonche’
alla  copertura  delle   minori   entrate   eventualmente   derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non  sia  possibile  farvi
fronte con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il  recepimento  della
normativa  europea  previsto  dall’articolo  41-bis  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione  del  predetto  fondo  si
rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all’entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti
risorse finanziarie, in conformita’ all’articolo 17, comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Gli  schemi  dei  predetti  decreti
legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti   al   parere   delle
Commissioni parlamentari competenti anche per i  profili  finanziari,
ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della citata  legge  n.  234  del
2012.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di
atti normativi dell’Unione europea
  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato  ad
adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi dell’articolo 32, comma
1, lettera d), della medesima legge, entro due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di  obblighi  contenuti  in
direttive europee attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa,
ovvero in regolamenti dell’Unione europea  pubblicati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, per i  quali  non  sono  gia’
previste sanzioni penali o amministrative.
Art. 3
Principi e criteri direttivi per l’attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1371, relativa  alla  lotta  contro  la  frode  che  lede  gli
interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale
  1. Nell’esercizio della delega  per  l’attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  luglio
2017, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
    a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti  che  possano
essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
europea, in conformita’ a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 della direttiva (UE) 2017/1371;
    b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che  prevedono  reati
che  ledono  gli  interessi   finanziari   dell’Unione   europea   il
riferimento alle «Comunita’ europee» con il  riferimento  all’«Unione
europea»;
    c) abrogare espressamente tutte le norme  interne  che  risultino
incompatibili  con  quelle  della  direttiva  (UE)  2017/1371  e   in
particolare quelle che stabiliscono che  i  delitti  che  ledono  gli
interessi finanziari dell’Unione europea di cui agli articoli 3  e  4
della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o  di
tentativo;
    d) modificare l’articolo 322-bis del codice penale nel  senso  di
estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita
dall’articolo 4,  paragrafo  2,  lettera  a),  della  direttiva  (UE)
2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di  pubblico
servizio di Stati non appartenenti all’Unione  europea,  quando  tali
fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano  ledere  gli
interessi finanziari dell’Unione;
    e) integrare le disposizioni del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita’ amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa’ e delle  associazioni  anche
prive  di  personalita’  giuridica,   prevedendo   espressamente   la
responsabilita’ amministrativa  da  reato  delle  persone  giuridiche
anche per i reati che ledono  gli  interessi  finanziari  dell’Unione
europea e che non sono gia’ compresi nelle disposizioni del  medesimo
decreto legislativo;
    f)  prevedere,  ove  necessario,  che  i  reati  che  ledono  gli
interessi finanziari dell’Unione europea, qualora ne derivino danni o
vantaggi considerevoli, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,  della
direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili  con  una  pena  massima  di
almeno quattro anni di reclusione;
    g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede  gli
interessi finanziari dell’Unione europea sia commesso nell’ambito  di
un’organizzazione  criminale  ai   sensi   della   decisione   quadro
2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio’ sia considerato
una circostanza aggravante dello stesso reato;
    h) prevedere, ove necessario, che, in caso di  reati  che  ledono
gli  interessi  finanziari  dell’Unione  europea,  in  aggiunta  alle
sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le  persone
giuridiche,  talune  delle  sanzioni  di  cui  all’articolo  9  della
direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte  le  sanzioni  siano  effettive,
proporzionate e dissuasive;
    i) adeguare, ove necessario, le norme  nazionali  in  materia  di
giurisdizione penale a quanto previsto dall’articolo 11, paragrafi  1
e  2,  della  direttiva  (UE)  2017/1371,  nonche’   prevedere,   ove
necessario,  una  o  piu’  delle  estensioni  di  tale  giurisdizione
contemplate dall’articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.
  2. I decreti legislativi  per  l’attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1371 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri
dell’economia  e  delle  finanze  e  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale.
  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
Art. 5
Delega al Governo per l’adeguamento della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che  istituisce  una
procedura per l’ordinanza  europea  di  sequestro  conservativo  su
conti bancari al fine di facilitare  il  recupero  transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale
  1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’  decreti
legislativi  per   l’adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze.
  3. Nell’esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere  che  per  la  domanda  di  ordinanza  di  sequestro
conservativo fondata su un credito risultante  da  atto  pubblico  e’
competente il giudice del luogo  in  cui  l’atto  pubblico  e’  stato
formato;
    b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di  ricerca
con modalita’ telematiche dei beni  da  pignorare  si  applicano  per
l’acquisizione  delle  informazioni  di  cui  all’articolo   14   del
regolamento (UE) n. 655/2014;
    c) prevedere, agli effetti dell’articolo 492-bis  del  codice  di
procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di  Roma
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la  dimora  in
Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
    d) prevedere  che  l’impugnazione  di  cui  all’articolo  21  del
regolamento (UE) n. 655/2014  avente  ad  oggetto  la  pronuncia  del
giudice singolo, che respinge in tutto o in  parte  la  richiesta  di
sequestro conservativo di conti bancari, si propone  con  ricorso  al
tribunale in composizione collegiale e che del collegio non puo’ fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
    e) prevedere  che  per  l’esecuzione  dell’ordinanza  europea  di
sequestro conservativo  si  applica  l’articolo  678  del  codice  di
procedura civile;
    f) prevedere che per il procedimento di cui all’articolo  33  del
regolamento (UE) n. 655/2014 e’ competente il giudice che  ha  emesso
l’ordinanza europea di sequestro conservativo;
    g) prevedere che per il procedimento di cui all’articolo  34  del
regolamento (UE) n. 655/2014 e’ competente il tribunale del luogo  in
cui il terzo debitore ha la residenza;
    h) prevedere che il  procedimento  di  cui  all’articolo  37  del
regolamento  (UE)   n.   655/2014   e’   disciplinato   dall’articolo
669-terdecies del codice di procedura civile;
    i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
      1) gli importi stabiliti dall’articolo 13, commi 1, lettera b),
e  1-bis,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.   115,   per   i
procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE)  n.
655/2014;
      2) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 3,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del
2002 per i procedimenti previsti  dagli  articoli  8,  33  e  35  del
regolamento (UE) n. 655/2014;
      3) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del
2002 per i procedimenti previsti  dall’articolo  34  del  regolamento
(UE) n. 655/2014;
    l) apportare alle disposizioni processuali civili e a  quelle  in
materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione
necessaria al coordinamento e al raccordo dell’ordinamento interno ai
fini della  piena  attuazione  delle  disposizioni  non  direttamente
applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
Art. 8
Principi e criteri direttivi per l’attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1852, sui meccanismi  di  risoluzione  delle  controversie  in
materia fiscale nell’Unione europea
  1. Nell’esercizio della delega  per  l’attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10  ottobre  2017,  il  Governo  e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all’articolo 1, comma 1, anche  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a) apportare al decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
recante disposizioni sul  processo  tributario,  le  modifiche  e  le
integrazioni necessarie al corretto  e  integrale  recepimento  della
direttiva (UE) 2017/1852;
    b)  coordinare  e  raccordare   le   disposizioni   dei   decreti
legislativi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1852  con  gli
obblighi  internazionali  in  materia  fiscale,   ivi   compresa   la
Convenzione relativa all’eliminazione  delle  doppie  imposizioni  in
caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e
dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
    c) procedere, oltre a quanto  previsto  dalla  lettera  a),  alla
modifica  delle  altre  disposizioni  nazionali  al  fine   di   dare
attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852,  tenuto
conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale  di  cui
alla lettera b);
    d) fissare i  principi  e  le  modalita’  di  interazione  con  i
procedimenti giurisdizionali nazionali  per  assicurare  la  puntuale
attuazione di quanto previsto dalla  direttiva  (UE)  2017/1852,  con
particolare riferimento alle facolta’ di cui  all’articolo  16  della
medesima direttiva.
  2. I decreti legislativi  per  l’attuazione  della  direttiva  (UE)
2017/1852 sono adottati su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui
a decorrere  dall’anno  2019,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della  normativa  europea,  di
cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).