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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

Legge 4 ottobre 2019, n. 117, in G.U. n. 245 del 18.10.2019

Art. 1

Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A alla presente
legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive elencate nell’allegato A alla presente legge sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche’ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attivita’ ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell’allegato A alla presente
legge nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi
fronte con i fondi gia’ assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della
normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita’ all’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti
legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari,
ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del
2012.

Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell’Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e’ delegato ad
adottare, ai sensi dell’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, e secondo i principi e criteri direttivi dell’articolo 32, comma
1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa,
ovvero in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia’
previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2017, il Governo e’ tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano
essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
europea, in conformita’ a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 della direttiva (UE) 2017/1371;
b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea il
riferimento alle «Comunita’ europee» con il riferimento all’«Unione
europea»;
c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino
incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in
particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione europea di cui agli articoli 3 e 4
della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di
tentativo;
d) modificare l’articolo 322-bis del codice penale nel senso di
estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita
dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE)
2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico
servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando tali
fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli
interessi finanziari dell’Unione;
e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita’ amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche
prive di personalita’ giuridica, prevedendo espressamente la
responsabilita’ amministrativa da reato delle persone giuridiche
anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
europea e che non sono gia’ compresi nelle disposizioni del medesimo
decreto legislativo;
f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione europea, qualora ne derivino danni o
vantaggi considerevoli, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di
almeno quattro anni di reclusione;
g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli
interessi finanziari dell’Unione europea sia commesso nell’ambito di
un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, cio’ sia considerato
una circostanza aggravante dello stesso reato;
h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione europea, in aggiunta alle
sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone
giuridiche, talune delle sanzioni di cui all’articolo 9 della
direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive,
proporzionate e dissuasive;
i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di
giurisdizione penale a quanto previsto dall’articolo 11, paragrafi 1
e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonche’ prevedere, ove
necessario, una o piu’ delle estensioni di tale giurisdizione
contemplate dall’articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.
2. I decreti legislativi per l’attuazione della direttiva (UE)
2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari
europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 5

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una
procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro
conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico e’
competente il giudice del luogo in cui l’atto pubblico e’ stato
formato;
b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca
con modalita’ telematiche dei beni da pignorare si applicano per
l’acquisizione delle informazioni di cui all’articolo 14 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
c) prevedere, agli effetti dell’articolo 492-bis del codice di
procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in
Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
d) prevedere che l’impugnazione di cui all’articolo 21 del
regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del
giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di
sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al
tribunale in composizione collegiale e che del collegio non puo’ fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
e) prevedere che per l’esecuzione dell’ordinanza europea di
sequestro conservativo si applica l’articolo 678 del codice di
procedura civile;
f) prevedere che per il procedimento di cui all’articolo 33 del
regolamento (UE) n. 655/2014 e’ competente il giudice che ha emesso
l’ordinanza europea di sequestro conservativo;
g) prevedere che per il procedimento di cui all’articolo 34 del
regolamento (UE) n. 655/2014 e’ competente il tribunale del luogo in
cui il terzo debitore ha la residenza;
h) prevedere che il procedimento di cui all’articolo 37 del
regolamento (UE) n. 655/2014 e’ disciplinato dall’articolo
669-terdecies del codice di procedura civile;
i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:
1) gli importi stabiliti dall’articolo 13, commi 1, lettera b),
e 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i
procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n.
655/2014;
2) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 3, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
3) gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002 per i procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento
(UE) n. 655/2014;
l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in
materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione
necessaria al coordinamento e al raccordo dell’ordinamento interno ai
fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente
applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 8

Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell’Unione europea

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo e’
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della
direttiva (UE) 2017/1852;
b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti
legislativi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli
obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la
Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in
caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e
dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;
c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla
modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare
attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto
conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui
alla lettera b);
d) fissare i principi e le modalita’ di interazione con i
procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale
attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con
particolare riferimento alle facolta’ di cui all’articolo 16 della
medesima direttiva.
2. I decreti legislativi per l’attuazione della direttiva (UE)
2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari
europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro annui
a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di
cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Omissis).