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Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.
Decreto min. 5 agosto 2019, n. 106, in G.U. n. 233 del 4.10.2019
Art. 1
Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell’articolo  12,
comma 4, del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  le
modalita’  di  rilascio  dell’abilitazione   all’assistenza   tecnica
innanzi alle commissioni tributarie e della  tenuta  dell’elenco  dei
soggetti abilitati, nonche’  i  casi  di  incompatibilita’,  diniego,
sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla  base  dei  principi
contenuti nel codice deontologico forense.
  2. L’elenco di cui al comma 1  e’  tenuto  dal  Dipartimento  delle
finanze,  Direzione  della  giustizia   tributaria,   del   Ministero
dell’economia  e  delle  finanze,  d’ora  in  poi  «Direzione   della
giustizia tributaria». 
Art. 2
Tenuta ed articolazione dell’elenco
  1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione
e alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati di cui  all’articolo
1.
  2. L’elenco di cui al comma 1 e’ articolato nelle  sezioni  I,  II,
III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le
categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e
h) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546.
Art. 3
Requisiti per l’iscrizione
  1. Costituiscono requisiti generali per l’iscrizione nelle  sezioni
dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2:
    a) essere cittadino italiano o di Stato  appartenente  all’Unione
europea;
    b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
    c) non trovarsi in una delle condizioni  di  incompatibilita’  di
cui all’art. 9;
    d) non  essere  iscritto  in  nessuno  degli  albi  professionali
relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a),  b),  c)  e  ai
commi 5 e 6 dell’articolo 12  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546;
    e) non essere sottoposto ad  esecuzione  di  pene  detentive,  di
misure cautelari o interdittive;
    f) non avere riportato condanne  definitive,  salvo  gli  effetti
della riabilitazione, per i  reati  di  cui  all’articolo  51,  comma
3-bis, del codice di procedura penale  o  dei  reati  previsti  dagli
articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381  del  codice
penale, nonche’ per uno dei reati contro la pubblica amministrazione,
per i quali e’ prevista la pena della reclusione  non  inferiore  nel
massimo a due anni. Ai  fini  del  presente  comma,  la  sentenza  di
applicazione della pena ai sensi  dell’articolo  444  del  codice  di
procedura penale e’ equiparata alla sentenza di  condanna,  salvo  il
caso di estinzione del reato;
    g) non aver subito la  sanzione  disciplinare  del  licenziamento
senza preavviso.
  2. Per l’iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e’, altresi’,
necessario  possedere,  rispettivamente,  i  requisiti  di  cui  alle
lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere  posseduti  alla
data di  presentazione  della  domanda  e,  per  i  soggetti  di  cui
all’articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del  presente
regolamento.
  4. Gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare, senza indugio,  alla
Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei  requisiti  di
cui  ai  commi  1  e  2,  nonche’  il  sopraggiungere  di  cause   di
incompatibilita’.
  5. La Direzione della giustizia  tributaria  effettua  annualmente,
anche a  campione,  il  controllo  dei  requisiti  degli  iscritti  e
dell’assenza di cause  di  incompatibilita’,  mediante  richiesta  di
informazioni  alle  amministrazioni,  agli  enti   ed   ai   soggetti
interessati. 
Art. 4
Elenco delle attivita’ connesse ai tributi
  1. Ai fini  dell’individuazione  del  possesso  dei  requisiti  per
l’iscrizione nella sezione I di cui all’articolo 2, comma 2, sono  da
considerarsi attivita’ connesse ai tributi di  cui  all’articolo  63,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le seguenti:
    a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed  altre
entrate,  gestione  del  relativo   contenzioso,   nonche’   relative
attivita’ accessorie;
    b) analisi, ricerca e predisposizione  di  atti  normativi  e  di
documenti di prassi in materia tributaria. 
Art. 5
Contenuto e modalita’ di presentazione della domanda
  1. La domanda di iscrizione  e’  compilata  utilizzando  l’apposito
modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero  dell’economia
e delle finanze e deve contenere:
    a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;
    b)  il  codice  fiscale  o  il  numero  di  partita  I.V.A.   del
richiedente;
    c)  il  domicilio  professionale  nel  territorio  dello   Stato,
coincidente  con  il  luogo  in  cui  svolge  l’attivita’   in   modo
prevalente, il numero di codice di avviamento postale e  un  recapito
telefonico;
    d) il titolo di  studio  posseduto,  qualora  richiesto  ai  fini
dell’iscrizione, indicando la data di conseguimento, l’Universita’  e
l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio
del diploma di ragioneria, nonche’ i dati della relativa abilitazione
se richiesta;
    e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;
    f) l’indirizzo di posta elettronica  certificata  a  cui  inviare
eventuali comunicazioni;
    g)  la  dichiarazione  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere
sottoposto a procedimenti penali  ovvero  di  esserne  a  conoscenza,
specificando gli estremi dei medesimi e le Autorita’ procedenti;
    h) la dichiarazione con  la  quale  il  richiedente,  consapevole
delle sanzioni penali  previste  dall’articolo  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  autocertifica,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 3;
    i) la dichiarazione con la quale il  richiedente  si  obbliga  al
rispetto dei doveri deontologici di cui all’articolo 10.
  2. Per i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione  europea  la
domanda deve, altresi’,  contenere  la  dichiarazione  di  essere  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
  3. La domanda di iscrizione e’ presentata  esclusivamente  per  via
telematica secondo le modalita’ di cui all’articolo  65  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  mediante   posta   elettronica
certificata  (PEC)  nominativa,  di  cui  l’istante   sia   titolare,
all’indirizzo  PEC  appositamente  dedicato  dalla  Direzione   della
giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1.
  4. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di  accertare  la
veridicita’ delle dichiarazioni rese dai richiedenti,  come  previsto
dall’articolo 71 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.
  5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda  di  iscrizione
deve  essere  tempestivamente  comunicata  all’indirizzo   di   posta
elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di
cui al comma 3.
  6.  In  mancanza  di  comunicazione  di  variazione  del  domicilio
professionale, ogni comunicazione si intende  validamente  effettuata
presso l’ultimo domicilio comunicato. 
Art. 6
Documenti da allegare alla domanda
  1. Al fine di comprovare il possesso  dei  requisiti  previsti  per
l’iscrizione nelle sezioni I e II del  comma  2  dell’articolo  2,  i
richiedenti   allegano   apposita   dichiarazione   sostitutiva    di
certificazione e di notorieta’ ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. I soggetti di  cui  alle  sezioni  III,  IV  e  V  del  comma  2
dell’articolo 2  certificano  il  possesso  dei  requisiti  richiesti
allegando alla domanda:
    a)  attestazione  comprovante  il  rapporto  di  dipendenza   con
l’associazione di categoria e l’iscrizione, alla data di  entrata  in
vigore del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  negli
elenchi tenuti,  all’anzidetta  data,  dalle  intendenze  di  finanza
competenti per territorio, per  coloro  che  richiedono  l’iscrizione
nella sezione III dell’elenco;
    b) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza  in  essere
con le  associazioni  delle  categorie  rappresentate  nel  Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), con le imprese o con  le
loro controllate, ai sensi  dell’articolo  2359  del  codice  civile,
primo comma, numero 1), per coloro che richiedono l’iscrizione  nella
sezione IV dell’elenco;
    c) attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF)
comprovante il rapporto di dipendenza sottoscritta  dal  responsabile
dell’assistenza fiscale del CAF di cui all’articolo 33, comma 2,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, specificando la  tipologia
del contratto di  lavoro  e  l’eventuale  scadenza,  per  coloro  che
richiedono l’iscrizione nella sezione V dell’elenco.
  3. Il richiedente produce un’attestazione in cui dichiara, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
se sussistono casi di incompatibilita’ di cui all’articolo 9.
  4.  Il  richiedente,  ai  fini  del  rilascio  della   tessera   di
riconoscimento di cui all’articolo 8, allega una foto con le seguenti
caratteristiche: formato  digitale  «jpg»,  sfondo  uniforme  bianco,
inquadratura  frontale.  Il  file  relativo  alla  foto  deve  essere
nominato con cognome e nome completo. 
Art. 7
Iscrizione
  1. I soggetti di cui alle lettere d), e),  f)  e  g)  del  comma  3
dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
che,  alla  data  antecedente  l’entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, risultano inseriti  negli  elenchi  tenuti  dall’Agenzia
delle entrate e dal  Dipartimento  delle  finanze,  sono  di  diritto
iscritti nella relativa sezione dell’elenco di  cui  all’articolo  2.
Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare  il  possesso  dei
requisiti prescritti e a produrre l’attestazione di cui  all’articolo
6, comma 3.
  2.  La  Direzione  della   giustizia   tributaria,   accertata   la
regolarita’  della  domanda,  provvede  all’iscrizione  entro  trenta
giorni dalla data di presentazione della stessa.
  3. In caso di irregolarita’ o  incompletezza  della  domanda  o  di
mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della
giustizia tributaria ne richiede l’integrazione. Decorsi  inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria
attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell’articolo 11. 
Art. 8
Rilascio della tessera di riconoscimento
  1.  La   Direzione   della   giustizia   tributaria,   in   seguito
all’iscrizione,  rilascia   la   tessera   di   difensore   abilitato
all’assistenza  tecnica  innanzi  alle  commissioni  tributarie.   La
tessera nominativa,  munita  di  foto  contiene  l’indicazione  della
sezione dell’elenco nella quale il soggetto e’ iscritto, il numero di
iscrizione e l’eventuale termine di validita’.
  2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio,  la  tessera
alla Direzione della giustizia tributaria nel caso  di  cancellazione
dall’elenco ai sensi dell’articolo 16. 
Art. 9
Incompatibilita’
  1. L’attivita’ di assistenza tecnica  non  puo’  essere  esercitata
nella regione o nelle province,  con  essa  confinanti,  in  cui  gli
iscritti  abbiano  con  i  giudici   delle   Commissioni   tributarie
provinciali rapporti di coniugio,  convivenza  e  parentela  fino  al
secondo grado e di affinita’ in primo grado o siano  con  gli  stessi
uniti civilmente  ai  sensi  della  legge  20  maggio  2016,  n.  76.
L’attivita’  di  assistenza  tecnica  non  puo’  essere   esercitata,
altresi’, nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli  iscritti
abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti
di coniugio, convivenza e  parentela  fino  al  secondo  grado  e  di
affinita’ in primo grado o siano con gli stessi uniti  civilmente  ai
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  2. L’attivita’ di assistenza tecnica e’, altresi’, incompatibile:
    a) con l’esercizio di qualsiasi attivita’ di impresa commerciale,
svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
    b) con  la  qualita’  di  socio  illimitatamente  responsabile  o
amministratore  di  societa’  di  persone,  aventi  quale   finalita’
l’esercizio di attivita’ di impresa commerciale, in  qualunque  forma
costituite, con la qualita’ di  amministratore  unico  o  consigliere
delegato di societa’ di capitali, anche in forma cooperativa, nonche’
con la qualita’ di presidente di  consiglio  di  amministrazione  con
poteri individuali di gestione. L’incompatibilita’  non  sussiste  se
l’oggetto della attivita’ della societa’ e’  limitato  esclusivamente
all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonche’  per  gli
enti e consorzi pubblici e per le  societa’  a  capitale  interamente
pubblico;
    c) con lo svolgimento di lavoro  subordinato,  salvi  i  casi  di
rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 10
Doveri e deontologia
  1. L’attivita’ di assistenza tecnica deve essere espletata in piena
indipendenza e fondata sull’autonomia del giudizio intellettuale.
  2. L’attivita’ di assistenza tecnica  deve  essere  esercitata  con
coscienza,  lealta’,  probita’,   dignita’,   decoro,   diligenza   e
competenza,  rispettando  i   principi   della   corretta   e   leale
concorrenza, assicurando la qualita’ della prestazione  professionale
anche attraverso un continuo e costante aggiornamento  della  propria
competenza professionale.
  3. L’iscritto e’ tenuto ad uniformarsi, in quanto  compatibili,  ai
principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce  le
norme  di   comportamento   da   osservare   in   via   generale   e,
specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte  assistita,
con la controparte e con  gli  altri  professionisti.  L’iscritto  e’
libero di accettare l’incarico. Il rapporto con la parte assistita  e
con il cliente e’ fondato sulla fiducia.
  4. La violazione  dei  doveri  puo’  comportare,  a  seconda  della
gravita’, la sospensione o la  revoca  dell’iscrizione  di  cui  agli
articoli 13 e 14.
  5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare
all’iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, le  violazioni  delle
norme deontologiche e di legge  che  non  comportano  l’adozione  dei
provvedimenti di sospensione  e  revoca,  assicurando  l’adozione  di
idonee misure volte a tutelare  la  riservatezza  della  trasmissione
della comunicazione.
  6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
rinvia alle disposizioni del codice deontologico forense,  in  quanto
compatibili. 
Art. 11
Provvedimenti
  1. La Direzione della giustizia tributaria adotta  i  provvedimenti
di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13  e
14.
  2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui  al  comma
1, la Direzione della giustizia tributaria comunica  all’interessato,
a mezzo PEC  o  altro  mezzo  idoneo,  i  motivi  che  ne  comportano
l’adozione,  invitandolo  a   presentare   per   iscritto   eventuali
osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci  giorni
dal ricevimento della comunicazione.
  3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora
non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della
giustizia tributaria entro  trenta  giorni  adotta  il  provvedimento
motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all’interessato,
a mezzo PEC o altro mezzo idoneo.
  4. Nel caso in cui l’amministrazione ritenga  di  non  adottare  il
provvedimento di sospensione o di revoca procede all’archiviazione  e
ne da’ comunicazione all’interessato  con  le  modalita’  di  cui  al
precedente comma.
  5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo  a  provvedimenti
di sospensione e revoca ed utili a garantire  il  corretto  esercizio
delle attivita’ di rappresentanza e assistenza tecnica  e’  acquisita
dall’autorita’ giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori  e
da   chiunque   ne   abbia   avuto   conoscenza,   anche   ai    fini
dell’applicazione delle disposizioni contenute  nei  commi  quarto  e
quinto dell’articolo 63 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
  6. Le agenzie fiscali, gli altri  enti  impositori  ed  i  soggetti
della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni
di cui all’articolo  2,  comma  2,  segnalano  alla  Direzione  della
giustizia tributaria i  casi  di  incompatibilita’,  di  diniego,  di
sospensione e  di  revoca  eventualmente  riscontrati  nell’esercizio
delle proprie attivita’ istituzionali.
  7. Le comunicazioni e le notifiche  a  mezzo  PEC,  o  altro  mezzo
idoneo, sono eseguite assicurando l’adozione di idonee misure volte a
tutelare la riservatezza della trasmissione degli  atti  e  documenti
previsti dal presente articolo. 
Art. 12
Diniego dell’iscrizione
  1. Il provvedimento  di  diniego  dell’iscrizione  e’  adottato  in
mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 3, secondo le modalita’
e i termini indicati ai commi 2, 3 e 7 dell’articolo 11. 
Art. 13
Sospensione
  1. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea, da due  mesi
a cinque anni, dall’esercizio dell’assistenza tecnica e si applica in
caso di comportamenti e  responsabilita’  gravi,  tenendo  conto  dei
principi di gradualita’ di cui al  codice  deontologico  forense,  in
quanto applicabili.
  2. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione  del  termine
finale, e’ adottato secondo le modalita’ e i termini di cui ai  commi
2, 3 e 7 dell’articolo 11.
  3. Il soggetto sospeso e’ tenuto ad astenersi dall’esercizio  della
assistenza, senza necessita’ di alcun ulteriore avviso. 
Art. 14
Revoca dell’iscrizione
  1. La revoca dell’iscrizione  e’  disposta  dalla  Direzione  della
giustizia tributaria, quando viene meno uno  dei  requisiti  indicati
nell’articolo 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsita’  delle
dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e  delle  condizioni
prescritti per l’iscrizione.
  2. La revoca e’ disposta, altresi’, nei casi  di  violazioni  molto
gravi  che  rendono   incompatibile   la   permanenza   dell’iscritto
nell’elenco.
  3. Il provvedimento di revoca e’ adottato  nei  termini  e  con  le
modalita’ di cui all’articolo 11, commi 2, 3 e 7.
  4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del
relativo provvedimento.
  5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all’articolo
2, comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con  la
cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine,  il  responsabile  del
CAF, le associazioni delle categorie  rappresentate  nel  CNEL  e  le
imprese o le loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette  giorni  alla
Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del  rapporto  di
lavoro del dipendente precedentemente autorizzato. 
Art. 15
Sospensione cautelare
  1. La sospensione cautelare puo’ essere  disposta  dalla  Direzione
della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
    a) applicazione di  misura  cautelare  detentiva  o  interdittiva
irrogata in sede penale e non  impugnata  o  confermata  in  sede  di
riesame o di appello;
    b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena
accessoria di cui all’articolo 35 del  codice  penale,  anche  se  e’
stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) applicazione della misura di sicurezza detentiva;
    d) condanna in primo grado per i reati  previsti  dagli  articoli
372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del  codice  penale,  se  commessi
nell’ambito  dell’esercizio  dell’attivita’   di   rappresentanza   e
assistenza tecnica, nonche’ dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del
medesimo codice;
    e) condanna in primo grado per uno di reati  contro  la  pubblica
amministrazione per i quali e’ prevista la pena della reclusione  non
inferiore nel  massimo  ad  anni  due  ovvero  non  aver  beneficiato
dell’applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444  del  codice
di procedura penale;
    f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
  2.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1   viene   adottata   con
provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’iscritto.
  3. La sospensione puo’ avere una durata non superiore a un anno  ed
e’  esecutiva  dalla  data   della   notifica   all’interessato,   da
effettuarsi in copia integrale a mezzo  PEC  o  altro  mezzo  idoneo,
assicurando  l’adozione  di  idonee  misure  volte  a   tutelare   la
riservatezza della trasmissione del provvedimento.
  4. La sospensione  perde  efficacia  qualora  entro  sei  mesi  dal
relativo provvedimento, la Direzione della giustizia  tributaria  non
emani il provvedimento sanzionatorio.
  5. La sospensione puo’  essere  revocata  o  modificata  nella  sua
durata,  d’ufficio  o  su  istanza  di  parte,  qualora,  anche   per
circostanze sopravvenute, non appaia piu’ adeguata ai fatti commessi. 
Art. 16
Cancellazione
  1.  La  Direzione  della  giustizia  tributaria   a   seguito   del
provvedimento di revoca, cancella l’iscritto dall’elenco.
  2. L’iscritto cancellato puo’ presentare una nuova domanda ai sensi
dell’articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno
determinato la cancellazione, purche’ sia in possesso  dei  requisiti
di cui all’articolo 3.
  3.  La  cancellazione  avviene,  altresi’,  o  per  decesso  o  per
modifiche di legge o su richiesta dell’iscritto. 
Art. 17
Pubblicazione dell’elenco
  1. L’elenco e’ pubblicato  sui  siti  istituzionali  del  Ministero
dell’economia e  delle  finanze  e  contiene  i  dati  identificativi
dell’iscritto, il numero e la data  di  rilascio  della  tessera  con
l’indicazione della relativa sezione, nonche’  l’eventuale  stato  di
sospensione dall’esercizio dell’attivita’, senza alcun riferimento ai
relativi presupposti. 
Art. 18
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
  1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  entrano  in  vigore
decorsi  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale.
  2. L’Agenzia delle entrate, d’intesa  con  la  Direzione  giustizia
tributaria, trasmette a  quest’ultima,  entro  novanta  giorni  dalla
pubblicazione  del  presente  regolamento,  gli  elenchi   nazionali,
inclusivi  degli  elenchi  tenuti  da  ciascuna  Direzione  regionale
dell’Agenzia delle entrate, aggiornati in  formato  .xls,  nei  quali
sono riportati i dati identificativi dei  soggetti  autorizzati,  gli
estremi  dei   provvedimenti   autorizzativi,   eventuali   casi   di
sospensione o di revoca.
  3. I dati richiesti nel  comma  2,  aggiornati  con  le  variazioni
intervenute a seguito  di  nuove  iscrizioni  o  cancellazioni  delle
medesime,  sono  forniti  da  parte  della  Direzione  centrale   del
personale dell’Agenzia delle entrate alla Direzione  della  giustizia
tributaria, su supporti informatici la  cui  matrice  e’  fornita  da
quest’ultima. 
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall’attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  La  Direzione   della   giustizia   tributaria   e   le   altre
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti  di
cui al presente regolamento  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.