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Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie.

Decreto min. 5 agosto 2019, n. 106, in G.U. n. 233 del 4.10.2019

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
modalita’ di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica
innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei
soggetti abilitati, nonche’ i casi di incompatibilita’, diniego,
sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi
contenuti nel codice deontologico forense.
2. L’elenco di cui al comma 1 e’ tenuto dal Dipartimento delle
finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero
dell’economia e delle finanze, d’ora in poi «Direzione della
giustizia tributaria».

Art. 2

Tenuta ed articolazione dell’elenco

1. La Direzione della giustizia tributaria provvede alla formazione
e alla tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo
1.
2. L’elenco di cui al comma 1 e’ articolato nelle sezioni I, II,
III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le
categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e
h) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
Art. 3

Requisiti per l’iscrizione

1. Costituiscono requisiti generali per l’iscrizione nelle sezioni
dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione
europea;
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita’ di
cui all’art. 9;
d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali
relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai
commi 5 e 6 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546;
e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di
misure cautelari o interdittive;
f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti
della riabilitazione, per i reati di cui all’articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale o dei reati previsti dagli
articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice
penale, nonche’ per uno dei reati contro la pubblica amministrazione,
per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a due anni. Ai fini del presente comma, la sentenza di
applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale e’ equiparata alla sentenza di condanna, salvo il
caso di estinzione del reato;
g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso.
2. Per l’iscrizione nelle sezioni I, II, III, IV e V, e’, altresi’,
necessario possedere, rispettivamente, i requisiti di cui alle
lettere d), e), f), g), e h) del comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda e, per i soggetti di cui
all’articolo 7, comma 1, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
4. Gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare, senza indugio, alla
Direzione della giustizia tributaria il venir meno dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2, nonche’ il sopraggiungere di cause di
incompatibilita’.
5. La Direzione della giustizia tributaria effettua annualmente,
anche a campione, il controllo dei requisiti degli iscritti e
dell’assenza di cause di incompatibilita’, mediante richiesta di
informazioni alle amministrazioni, agli enti ed ai soggetti
interessati.

Art. 4

Elenco delle attivita’ connesse ai tributi

1. Ai fini dell’individuazione del possesso dei requisiti per
l’iscrizione nella sezione I di cui all’articolo 2, comma 2, sono da
considerarsi attivita’ connesse ai tributi di cui all’articolo 63,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le seguenti:
a) liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre
entrate, gestione del relativo contenzioso, nonche’ relative
attivita’ accessorie;
b) analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di
documenti di prassi in materia tributaria.

Art. 5

Contenuto e modalita’ di presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione e’ compilata utilizzando l’apposito
modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell’economia
e delle finanze e deve contenere:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;
b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del
richiedente;
c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato,
coincidente con il luogo in cui svolge l’attivita’ in modo
prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito
telefonico;
d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini
dell’iscrizione, indicando la data di conseguimento, l’Universita’ e
l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio
del diploma di ragioneria, nonche’ i dati della relativa abilitazione
se richiesta;
e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;
f) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare
eventuali comunicazioni;
g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza,
specificando gli estremi dei medesimi e le Autorita’ procedenti;
h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 3;
i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al
rispetto dei doveri deontologici di cui all’articolo 10.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea la
domanda deve, altresi’, contenere la dichiarazione di essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
3. La domanda di iscrizione e’ presentata esclusivamente per via
telematica secondo le modalita’ di cui all’articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante posta elettronica
certificata (PEC) nominativa, di cui l’istante sia titolare,
all’indirizzo PEC appositamente dedicato dalla Direzione della
giustizia tributaria ed indicato nel modulo di cui al comma 1.
4. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita’ delle dichiarazioni rese dai richiedenti, come previsto
dall’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
5. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione
deve essere tempestivamente comunicata all’indirizzo di posta
elettronica certificata della Direzione della giustizia tributaria di
cui al comma 3.
6. In mancanza di comunicazione di variazione del domicilio
professionale, ogni comunicazione si intende validamente effettuata
presso l’ultimo domicilio comunicato.

Art. 6

Documenti da allegare alla domanda

1. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti previsti per
l’iscrizione nelle sezioni I e II del comma 2 dell’articolo 2, i
richiedenti allegano apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di notorieta’ ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti di cui alle sezioni III, IV e V del comma 2
dell’articolo 2 certificano il possesso dei requisiti richiesti
allegando alla domanda:
a) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con
l’associazione di categoria e l’iscrizione, alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, negli
elenchi tenuti, all’anzidetta data, dalle intendenze di finanza
competenti per territorio, per coloro che richiedono l’iscrizione
nella sezione III dell’elenco;
b) attestazione comprovante il rapporto di dipendenza in essere
con le associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), con le imprese o con le
loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
primo comma, numero 1), per coloro che richiedono l’iscrizione nella
sezione IV dell’elenco;
c) attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF)
comprovante il rapporto di dipendenza sottoscritta dal responsabile
dell’assistenza fiscale del CAF di cui all’articolo 33, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, specificando la tipologia
del contratto di lavoro e l’eventuale scadenza, per coloro che
richiedono l’iscrizione nella sezione V dell’elenco.
3. Il richiedente produce un’attestazione in cui dichiara, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
se sussistono casi di incompatibilita’ di cui all’articolo 9.
4. Il richiedente, ai fini del rilascio della tessera di
riconoscimento di cui all’articolo 8, allega una foto con le seguenti
caratteristiche: formato digitale «jpg», sfondo uniforme bianco,
inquadratura frontale. Il file relativo alla foto deve essere
nominato con cognome e nome completo.

Art. 7

Iscrizione

1. I soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 3
dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
che, alla data antecedente l’entrata in vigore del presente
regolamento, risultano inseriti negli elenchi tenuti dall’Agenzia
delle entrate e dal Dipartimento delle finanze, sono di diritto
iscritti nella relativa sezione dell’elenco di cui all’articolo 2.
Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare il possesso dei
requisiti prescritti e a produrre l’attestazione di cui all’articolo
6, comma 3.
2. La Direzione della giustizia tributaria, accertata la
regolarita’ della domanda, provvede all’iscrizione entro trenta
giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. In caso di irregolarita’ o incompletezza della domanda o di
mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della
giustizia tributaria ne richiede l’integrazione. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria
attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell’articolo 11.

Art. 8

Rilascio della tessera di riconoscimento

1. La Direzione della giustizia tributaria, in seguito
all’iscrizione, rilascia la tessera di difensore abilitato
all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie. La
tessera nominativa, munita di foto contiene l’indicazione della
sezione dell’elenco nella quale il soggetto e’ iscritto, il numero di
iscrizione e l’eventuale termine di validita’.
2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio, la tessera
alla Direzione della giustizia tributaria nel caso di cancellazione
dall’elenco ai sensi dell’articolo 16.

Art. 9

Incompatibilita’

1. L’attivita’ di assistenza tecnica non puo’ essere esercitata
nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli
iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie
provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al
secondo grado e di affinita’ in primo grado o siano con gli stessi
uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
L’attivita’ di assistenza tecnica non puo’ essere esercitata,
altresi’, nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti
abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti
di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di
affinita’ in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. L’attivita’ di assistenza tecnica e’, altresi’, incompatibile:
a) con l’esercizio di qualsiasi attivita’ di impresa commerciale,
svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
b) con la qualita’ di socio illimitatamente responsabile o
amministratore di societa’ di persone, aventi quale finalita’
l’esercizio di attivita’ di impresa commerciale, in qualunque forma
costituite, con la qualita’ di amministratore unico o consigliere
delegato di societa’ di capitali, anche in forma cooperativa, nonche’
con la qualita’ di presidente di consiglio di amministrazione con
poteri individuali di gestione. L’incompatibilita’ non sussiste se
l’oggetto della attivita’ della societa’ e’ limitato esclusivamente
all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonche’ per gli
enti e consorzi pubblici e per le societa’ a capitale interamente
pubblico;
c) con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di
rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 10

Doveri e deontologia

1. L’attivita’ di assistenza tecnica deve essere espletata in piena
indipendenza e fondata sull’autonomia del giudizio intellettuale.
2. L’attivita’ di assistenza tecnica deve essere esercitata con
coscienza, lealta’, probita’, dignita’, decoro, diligenza e
competenza, rispettando i principi della corretta e leale
concorrenza, assicurando la qualita’ della prestazione professionale
anche attraverso un continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale.
3. L’iscritto e’ tenuto ad uniformarsi, in quanto compatibili, ai
principi contenuti nel codice deontologico forense che stabilisce le
norme di comportamento da osservare in via generale e,
specificamente, nei rapporti con il cliente, con la parte assistita,
con la controparte e con gli altri professionisti. L’iscritto e’
libero di accettare l’incarico. Il rapporto con la parte assistita e
con il cliente e’ fondato sulla fiducia.
4. La violazione dei doveri puo’ comportare, a seconda della
gravita’, la sospensione o la revoca dell’iscrizione di cui agli
articoli 13 e 14.
5. La Direzione della giustizia tributaria si riserva di comunicare
all’iscritto, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, le violazioni delle
norme deontologiche e di legge che non comportano l’adozione dei
provvedimenti di sospensione e revoca, assicurando l’adozione di
idonee misure volte a tutelare la riservatezza della trasmissione
della comunicazione.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
rinvia alle disposizioni del codice deontologico forense, in quanto
compatibili.

Art. 11

Provvedimenti

1. La Direzione della giustizia tributaria adotta i provvedimenti
di diniego, di sospensione o di revoca di cui agli articoli 12, 13 e
14.
2. Prima della formale adozione dei provvedimenti di cui al comma
1, la Direzione della giustizia tributaria comunica all’interessato,
a mezzo PEC o altro mezzo idoneo, i motivi che ne comportano
l’adozione, invitandolo a presentare per iscritto eventuali
osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, ovvero qualora
non ritenga di accogliere le osservazioni addotte, la Direzione della
giustizia tributaria entro trenta giorni adotta il provvedimento
motivato e provvede a notificarlo in copia integrale all’interessato,
a mezzo PEC o altro mezzo idoneo.
4. Nel caso in cui l’amministrazione ritenga di non adottare il
provvedimento di sospensione o di revoca procede all’archiviazione e
ne da’ comunicazione all’interessato con le modalita’ di cui al
precedente comma.
5. La notizia dei fatti suscettibili di dar luogo a provvedimenti
di sospensione e revoca ed utili a garantire il corretto esercizio
delle attivita’ di rappresentanza e assistenza tecnica e’ acquisita
dall’autorita’ giudiziaria, dalle parti processuali, dai difensori e
da chiunque ne abbia avuto conoscenza, anche ai fini
dell’applicazione delle disposizioni contenute nei commi quarto e
quinto dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
6. Le agenzie fiscali, gli altri enti impositori ed i soggetti
della riscossione, con riferimento ai soggetti iscritti nelle sezioni
di cui all’articolo 2, comma 2, segnalano alla Direzione della
giustizia tributaria i casi di incompatibilita’, di diniego, di
sospensione e di revoca eventualmente riscontrati nell’esercizio
delle proprie attivita’ istituzionali.
7. Le comunicazioni e le notifiche a mezzo PEC, o altro mezzo
idoneo, sono eseguite assicurando l’adozione di idonee misure volte a
tutelare la riservatezza della trasmissione degli atti e documenti
previsti dal presente articolo.

Art. 12

Diniego dell’iscrizione

1. Il provvedimento di diniego dell’iscrizione e’ adottato in
mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 3, secondo le modalita’
e i termini indicati ai commi 2, 3 e 7 dell’articolo 11.

Art. 13

Sospensione

1. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi
a cinque anni, dall’esercizio dell’assistenza tecnica e si applica in
caso di comportamenti e responsabilita’ gravi, tenendo conto dei
principi di gradualita’ di cui al codice deontologico forense, in
quanto applicabili.
2. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione del termine
finale, e’ adottato secondo le modalita’ e i termini di cui ai commi
2, 3 e 7 dell’articolo 11.
3. Il soggetto sospeso e’ tenuto ad astenersi dall’esercizio della
assistenza, senza necessita’ di alcun ulteriore avviso.

Art. 14

Revoca dell’iscrizione

1. La revoca dell’iscrizione e’ disposta dalla Direzione della
giustizia tributaria, quando viene meno uno dei requisiti indicati
nell’articolo 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsita’ delle
dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
prescritti per l’iscrizione.
2. La revoca e’ disposta, altresi’, nei casi di violazioni molto
gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’iscritto
nell’elenco.
3. Il provvedimento di revoca e’ adottato nei termini e con le
modalita’ di cui all’articolo 11, commi 2, 3 e 7.
4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del
relativo provvedimento.
5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all’articolo
2, comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con la
cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine, il responsabile del
CAF, le associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL e le
imprese o le loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette giorni alla
Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del rapporto di
lavoro del dipendente precedentemente autorizzato.

Art. 15

Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare puo’ essere disposta dalla Direzione
della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva
irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di
riesame o di appello;
b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena
accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se e’
stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) applicazione della misura di sicurezza detentiva;
d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli
372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi
nell’ambito dell’esercizio dell’attivita’ di rappresentanza e
assistenza tecnica, nonche’ dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del
medesimo codice;
e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica
amministrazione per i quali e’ prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver beneficiato
dell’applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale;
f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione di cui al comma 1 viene adottata con
provvedimento motivato, previo contraddittorio con l’iscritto.
3. La sospensione puo’ avere una durata non superiore a un anno ed
e’ esecutiva dalla data della notifica all’interessato, da
effettuarsi in copia integrale a mezzo PEC o altro mezzo idoneo,
assicurando l’adozione di idonee misure volte a tutelare la
riservatezza della trasmissione del provvedimento.
4. La sospensione perde efficacia qualora entro sei mesi dal
relativo provvedimento, la Direzione della giustizia tributaria non
emani il provvedimento sanzionatorio.
5. La sospensione puo’ essere revocata o modificata nella sua
durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per
circostanze sopravvenute, non appaia piu’ adeguata ai fatti commessi.

Art. 16

Cancellazione

1. La Direzione della giustizia tributaria a seguito del
provvedimento di revoca, cancella l’iscritto dall’elenco.
2. L’iscritto cancellato puo’ presentare una nuova domanda ai sensi
dell’articolo 5, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno
determinato la cancellazione, purche’ sia in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 3.
3. La cancellazione avviene, altresi’, o per decesso o per
modifiche di legge o su richiesta dell’iscritto.

Art. 17

Pubblicazione dell’elenco

1. L’elenco e’ pubblicato sui siti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze e contiene i dati identificativi
dell’iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con
l’indicazione della relativa sezione, nonche’ l’eventuale stato di
sospensione dall’esercizio dell’attivita’, senza alcun riferimento ai
relativi presupposti.

Art. 18

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore
decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Direzione giustizia
tributaria, trasmette a quest’ultima, entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente regolamento, gli elenchi nazionali,
inclusivi degli elenchi tenuti da ciascuna Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate, aggiornati in formato .xls, nei quali
sono riportati i dati identificativi dei soggetti autorizzati, gli
estremi dei provvedimenti autorizzativi, eventuali casi di
sospensione o di revoca.
3. I dati richiesti nel comma 2, aggiornati con le variazioni
intervenute a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni delle
medesime, sono forniti da parte della Direzione centrale del
personale dell’Agenzia delle entrate alla Direzione della giustizia
tributaria, su supporti informatici la cui matrice e’ fornita da
quest’ultima.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La Direzione della giustizia tributaria e le altre
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.