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Rimborso delle minori entrate relative all’imposta comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), alla tassa per l’occupazione di spazi ad aree pubbliche (COSAP) e al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Decreto min. 14 agosto 2019, in G.U. n. 207 del 4.9.2019

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalita’ di
applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicita’ (ICP) e del canone per l’autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di
esercizio, nonche’ della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) per le attivita’ commerciali e di produzione di
beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.

Art. 2

Definizioni

1. Per insegna di esercizio si deve intendere quella definita dal
comma 6 dell’art. 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, che
rinvia alla definizione contenuta nell’art. 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, il quale considera tale la scritta in
caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura,
installata nella sede dell’attivita’ cui si riferisce o nelle
pertinenze accessorie alla stessa, ed avente la funzione di indicare
al pubblico il luogo di svolgimento dell’attivita’ economica.
L’insegna puo’ essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta. Ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l’imposta sulla pubblicita’ non
e’ dovuta per le insegne di esercizio di attivita’ commerciali e di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si
svolge l’attivita’ cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le
insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al
predetto limite di cinque metri quadrati.
2. Per occupazioni di suolo pubblico si intendono quelle effettuate
ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo n. 507 del
1993, nonche’ quelle effettuate ai sensi dell’art. 63 del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Art. 3

Decorrenza

1. Le esenzioni dal pagamento dell’ICP, del CIMP, della TOSAP e del
COSAP di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 4

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate relative all’applicazione delle esenzioni
dall’ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate in base
alla procedura di cui ai commi seguenti facendo riferimento alle
somme accertate contabilmente per l’esercizio 2018 per le medesime
fattispecie imponibili divenute esenti.
2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono comunicate dagli enti
locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata, con termini e modalita’ che saranno
determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze.
Non sono ritenuti validi i dati inviati o gia’ inviati con modalita’
diverse.
3. Con riferimento all’annualita’ 2019, il Ministero dell’interno
eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime
elaborate e trasmesse dal Ministero dell’economia e delle finanze
tenendo conto dei dati di rendiconto dell’ultimo anno disponibile per
un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno
in applicazione degli articoli 25, comma 2 e 29, comma 1, lettera d),
del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
4. L’importo dovuto per gli anni 2019 e 2020 e’ determinato dal
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di una
metodologia condivisa con l’Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), tenendo conto delle comunicazioni di cui al comma 2, della
loro coerenza con le risultanze contabili dell’ultimo anno
disponibile e nei limiti delle risorse allo scopo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell’interno.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica al Ministero
dell’interno gli importi dovuti per gli anni 2019 e 2020 e il
conguaglio, anche negativo, per l’anno 2019, al netto di quanto gia’
erogato ai sensi del comma 3. Conseguentemente, il Ministero
dell’interno eroga con decreto dirigenziale il saldo ancora dovuto
per l’anno 2019 ovvero provvede al recupero delle somme in caso di
conguaglio negativo.
6. Sulla base della comunicazione di cui al comma 5, il Ministero
dell’interno eroga con decreto dirigenziale le somme dovute per
l’anno 2020.
7. In caso di incapienza delle somme stanziate l’erogazione dei
rimborsi e’ effettuata in misura proporzionale.