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Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013, in G.U. n. 139 del 15.6.2013
Art. 1
Differimento, per l’anno 2013, dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita’ produttive e dalla dichiarazione unificata annuale
entro il 17 giugno 2013, che esercitano attivita’ economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti
versamenti:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa’, associazioni e
imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.